Le misure a sostegno della Genitorialità attraverso l’applicazione di Bonus Fiscali per la Famiglia. Bonus Bebé, Congedo obbligatorio di Maternità, Congedo obbligatorio per il Padre e Bonus Asilo nido. Tutte le novità in questa guida.
La Legge n 145/18 ed il DL n 119/18 contengono diverse disposizioni in materia di lavoro e previdenza. Tra queste misure assumono rilievo quelle volte a sostenere ed incentivare la Genitorialità dei lavoratori.
In questo contributo andrò ad analizzare le principali novità che riguardano le misure a sostegno della genitorialità per lavoratrici e lavoratori.
Misure a Sostegno della Genitorialità
La Legge n 145/18 ed il DL n 119/18 (conv. Legge n 136/18) dispongono la proroga di alcuni istituti già introdotti in via sperimentale a sostegno della genitorialità, quali il congedo obbligatorio del padre lavoratore e il bonus bebè.
E’ prevista, inoltre, per la madre lavoratrice, la possibilità di slittare la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, astenendosi dal lavoro esclusivamente dopo il parto, entro i 5 mesi successivi allo stesso.
Infine, viene riconosciuto un sistema di priorità, ai lavoratori con figli piccoli o affetti da disabilità, nelle richieste di attivazione di lavoro agile.
Misure a sostegno della Genitorialità: Bonus Bebé
L’articolo 23-quater co. 1, 2 e 3,introdotto in sede di conversione del DL n 119/2018, dispone che l’assegno mensile di natalità (c.d. “bonus bebé“), già erogato in favore dei nuclei familiari per ogni figlio nato o adottato tra l’1.1.2015 e il 31.12.2018, sia:
- Riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dall’1.1.2019 al 31.12.2019;
- Corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione;
- Aumentato del 20% qualora si tratti della nascita o dell’adozione di un figlio successivo al primo.
Misura del Bonus Bebé
La misura dell’assegno dipende dal valore dell’ISEE calcolato con riferimento al nucleo familiare, per un importo pari a (art. 3 del DPCM 27.2.2015):
- 960,00 euro annui (80,00 euro mensili per 12 mesi), per i nuclei in possesso di un ISEE non superiore a 25.000,00 euro annui;
- 1.920,00 euro annui (160,00 euro mensili per 12 mesi), per i nuclei in possesso di un ISEE non superiore a 7.000,00 euro annui.
Bonus Bebé: requisiti del soggetto richiedente
La domanda può essere presentata dal genitore che:
- Abbia cittadinanza italiana, di uno Stato membro dell’Unione europea o di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea o carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro. Sono equiparati ai cittadini italiani, ai fini del beneficio, i cittadini stranieri con status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
- Risieda in Italia;
- Conviva con il figlio (figlio e genitore richiedente devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso Comune);
- Abbia un ISEE del nucleo familiare di appartenenza (del richiedente o del minore, nel caso in cui lo stesso faccia nucleo a sé perché in affido), non superiore ai 25.000,00 euro l’anno.
Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda.
Qualora il richiedente perda uno dei requisiti previsti dalla legge oppure qualora si verifichi una causa di decadenza, la domanda di assegno può essere presentata per lo stesso figlio dall’altro genitore oppure, in caso di affidamento temporaneo del figlio, dall’affidatario, sempre che sussistano in capo a tali soggetti i requisiti di legge.
Misure a sostegno della genitorialità: congedo obbligatorio di maternità
L’articolo 16 del DLgs n 151/01 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) vieta di adibire al lavoro la lavoratrice in gravidanza:
- Durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto (articolo 20 del DLgs n 151/2001);
- Ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
- Durante i 3 mesi dopo il parto;
- Durante i giorni non goduti prima del parto, nei casi di parto prematuro rispetto alla data presunta.
Flessibilità del congedo di maternità
Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici possono scegliere di astenersi dal lavoro:
- A partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi al parto;
- A condizione che il medico specialista del SSN o con esso convenzionato e il medico competente attestino che non sussistono pregiudizi per la salute della lavoratrice e del bambino.
La legge di bilancio 2019 (articolo 1 comma 485) riconosce alle lavoratrici la facoltà di “slittare” ulteriormente la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, astenendosi dal lavoro:
- Esclusivamente dopo il parto, entro i 5 mesi successivi allo stesso;
- A condizione che il medico specialista del SSN e il medico competente attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della lavoratrice e del bambino.
Misure a sostegno della Genitorialità: congedo del padre lavoratore
Promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, l’articolo 4 comma 24 della Legge n 92/12 ha introdotto l’obbligo, per il padre lavoratore dipendente, di astenersi dal lavoro per un giorno, entro i 5 mesi dalla nascita del figlio in aggiunta al congedo della madre.
L’istituto è stato poi prorogato anche per il 2016 e aumentato a 2 giorni (art. 1 co. 205 della L. 28.12.2015 n. 208 e, in seguito, prorogato ulteriormente dall’art. 1 co. 354 della L. 11.12.2016 n. 232, che ha:
- Confermato la misura a 2 giorni per il 2017;
- Aumentato la predetta misura a 4 giorni per l’anno 2018.
La legge di bilancio 2019 (art. 1 co. 278) prevede, per il 2019, un’ulteriore proroga del congedo di paternità obbligatorio, elevandone la durata da 4 a 5 giorni.
Sempre per l’anno 2019 è altresì prorogata la possibilità, per il padre lavoratore dipendente, di astenersi per il periodo ulteriore di un giorno, previo accordo con la madre ed in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
Misure a sostegno della genitorialità: aumento del bonus Asili nido
L’art. 1 co. 488 della legge di bilancio 2019 aumenta l’importo del c.d. “buono asili nido”11 da 1.000,00 a 1.500,00 euro per il triennio 2019-2021. A decorrere dall’anno 2022 l’importo spettante sarà determinato in misura comunque non inferiore a 1.000,00 euro12.
Il contributo è corrisposto su base annua, parametrato a 11 mensilità, e può essere erogato:
- sotto forma di “contributo asili nido”, per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati (art. 3 del DPCM 17.2.2017);
- o, in alternativa, a fini assistenziali, in caso di bambini fino a 3 anni affetti da gravi patologie croniche, al fine di favorire l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione (art. 4 del DPCM 17.2.2017).
Misure a sostegno della genitorialità: lavoro agile
Il lavoro agile o “smart working” costituisce una diversa modalità di gestione del rapporto di lavoro subordinato realizzata mediante un accordo scritto concluso tra lavoratore e azienda e nell’ambito della quale la prestazione lavorativa viene resa:
- In parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa;
- Anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per il suo svolgimento.
Le disposizioni in materia di lavoro agile si applicano ai rapporti di lavoro privati e a quelli alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Fatta salva, per questi ultimi, l’applicazione delle specifiche disposizioni previste per tali rapporti.
Il lavoro agile è dotato di una maggior flessibilità rispetto al tradizionale svolgimento del lavoro subordinato. Questo al fine di consentire al lavoratore di conciliare i tempi di vita e lavoro e di migliorare la produttività aziendale.
Lo svolgimento della prestazione lavorativa può avvenire soltanto in base alla specifica regolamentazione in un accordo che, ai sensi dell’articolo 19 della Legge n 81/17:
- Deve avere forma scritta, ai fini della regolarità amministrativa e della prova;
- Definisca le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali;
- Può essere a tempo determinato o indeterminato;
- Può essere stipulato contestualmente all’atto di assunzione o successivamente ad essa.
L’articolo 1, comma 486 della Legge n 145/18 riconosce carattere prioritario alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate:
- Dalle lavoratrici nei 3 anni successive alla conclusione del periodo di congedo di maternità (articolo 16 del DLgs n 151/2001);
- Dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità (articolo 3, comma 3 della Legge n 104/92).
Misure a sostegno della genitorialità: carta della famiglia
L’articolo 1, comma 487 della Legge n 45/18 interviene modificando la normativa in materia di Carta Famiglia con riferimento alla platea di destinatari.
In particolare, a partire dall’anno 2019, la Carta Famiglia è rivolta alle famiglie:
- Costituite da cittadini italiani o appartenenti a Paesi membri dell’Unione europea regolarmente residenti nel territorio italiano;
- Con almeno tre figli conviventi di età non superiore ai 26 anni.