Modello 730 senza sostituto d’imposta: condizioni di utilizzo

Condizioni e modalità di utilizzo del modello 730 senza sostituto d’imposta.

I contribuenti che non possono disporre di un sostituto di imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) hanno la possibilità di presentare comunque il modello 730. Questa possibilità può essere avverata attraverso la presentazione del modello 730 senza sostituto d’imposta.

Si tratta di un modello 730 che può essere presentato soprattutto per ricevere crediti fiscali in tempi rapiti e senza l’intervento di un sostituto d’imposta. Ricordo che la presentazione della dichiarazione dei redditi con il modello 730 presuppone solitamente la presenza di un rapporto di lavoro dipendente (o pensione) in essere con un sostituto d’imposta che possa provvedere alle operazioni di conguaglio.

Il sostituto d’imposta è il soggetto pubblico o privato che opera sostituendo in tutto o in parte il contribuente nei rapporti con gli enti preposti al monitoraggio e alla ricezione degli oneri fiscali dovuti dallo stesso contribuente. Il sostituto opera trattenendo le imposte dovute direttamente dai compensi o da altre fonti di reddito del contribuente e versandole poi alle casse dello Stato.

L’articolo 51/bis del D.L. n. 69/2013, inserito dalla Legge n. 98/2013 in vigore ha esteso l’assistenza fiscale per il modello 730 anche ai contribuenti sprovvisti di sostituto d’imposta. Vediamo, quindi, in questo articolo come funziona il modello 730 senza sostituto.

Chi può presentare il modello 730 senza sostituto d’imposta?

In linea generale il modello 730 può essere utilizzato dai soggetti che:

  • Sono in possesso di un sostituto d’imposta che possa effettuare le operazioni di conguaglio e presentano, per l’anno di riferimento del modello, tipologie reddituali dichiarabili nel modello 730;
  • Non sono in possesso di un sostituto d’imposta che possa effettuare le operazioni di conguaglio e, per l’anno di riferimento:
    • Presentano redditi di lavoro dipendente o assimilati (presenza del quadro C compilato);
    • Presentano tipologie reddituali dichiarabili nel modello 730.

In determinato casi, la presenza di alcuni redditi che non possono essere dichiarati con il modello. E’ ammessa, infatti, la presentazione, in aggiunta alla dichiarazione semplificata, dei quadri aggiuntivi del modello Redditi PF.

Tabella riassuntiva: utilizzo del modello 730

Presenza di sostituto d’impostaPresenza di redditi da lavoro dipendenteUtilizzo del modello 730
SISISI
SINOSI
NOSISI, modello 730 senza sostituto
NONONO, presentare modello Redditi PF

In pratica, i soggetti titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1 lettere a), c), c-bis), d) e g) con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i e l) del TUIR, in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi. Questo, presentando il modello 730 ai CAF dipendenti o attraverso dottori Commercialisti. In alternativa, il modello 730 senza sostituto può essere presentato attraverso la modalità telematica dell’Agenzia delle Entrate.

Redditi per i quali è possibile presentare il modello 730 senza sostituto d’imposta

In particolare, possono presentare il modello 730 senza sostituto d’imposta i contribuenti che sono titolari dei seguenti redditi di lavoro dipendente e assimilati:

  • Redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 49 del TUIR;
  • Compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, di cooperative agricole e di piccola pesca;
  • Borse di studio o assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale;
  • Compensi per le cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, compensi per la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili e per la partecipazione a collegi e commissioni, somme percepite in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali;
  • Remunerazione dei sacerdoti;
  • Indennità percepite per cariche elettive, con esclusione di quelle percepite dai membri del Parlamento europeo;
  • Assegni periodici alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro, compresi gli assegni periodici corrisposti al coniuge ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli in seguito a separazione, divorzio o annullamento del matrimonio e quelli corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell’articolo 433 del codice civile;
  • Compensi percepiti per lavori socialmente utili.

Chi non può presentare il modello 730 senza sostituto d’imposta?

Non possono invece presentare il modello 730 senza sostituto d’imposta i contribuenti il cui datore di lavoro non ha capienza per l’eventuale rimborso IRPEF che scaturisce dalla dichiarazione modello 730.

La Circolare n. 14/E del 9 maggio 2013 dell’Agenzia delle Entrate precisa infatti che il rimborso è effettuato mediante una corrispondente riduzione delle ritenute a titolo di IRPEF e/o di addizionale comunale e regionale all’IRPEF effettuate sui compensi corrisposti nel mese di luglio, utilizzando, se necessario, l’ammontare complessivo delle suddette ritenute relative alla totalità dei compensi corrisposti nello stesso mese di luglio.

Anche se quest’ultimo ammontare è insufficiente per rimborsare tutte le somme a credito, gli importi residui sono rimborsati con una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti nei successivi mesi dell’anno.

Come presentare il modello 730/2018 senza sostituto d’imposta?

Sia qualora si scelga di presentare il modello 730 precompilato che quello ordinario, nella sezione relativa alle informazioni del contribuente bisognerà indicare:

  • Nella casella “730 senza sostituto” la lettera “A”;
  • Nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” bisognerà barrare la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”.

Anche chi presenta il modello 730 senza sostituto dovrà tenere a mente una data importante, il 30 settembre 2020, la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata o ordinaria di lavoratori dipendenti e pensionati.

Se i tempi per l’invio sono gli stessi previsti per la generalità dei contribuenti, così non è per quel che riguarda il rimborso IRPEF spettante.

Per presentare il modello 730 senza sostituto d’imposta, occorre spuntare l’apposita casella nel frontespizio della dichiarazione dei redditi. Qualora la dichiarazione dei redditi sia a credito è necessario presentare all’Agenzia delle Entrate il modello per la richiesta dell’accredito con il proprio IBAN.

Il codice IBAN può essere comunicato dal contribuente con le credenziali Fisconline. Se invece, tale modello è già stato presentato negli anni scorsi e l’IBAN non è cambiato non è necessario ripresentare il modello.

Qualora la dichiarazione presenti un debito, il versamento verrà effettuato con modello di pagamento F24 che potrà essere presentato presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, ufficio postale o agenti della riscossione o utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.

Rimborsi e pagamenti con il modello 730 senza sostituto

rimborsi sono eseguiti direttamente dall’Agenzia delle Entrate, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni. Il credito della liquidazione risulterà al rigo 164 del 730/3 mentre il debito al rigo 162.

In presenza di un debito, il versamento sarà effettuato con modello F24. Nel prospetto di liquidazione risulteranno compilati i righi da 231 a 245 e, conseguentemente, nel relativo modello F24 è riportata solo la parte di imposta a debito che eccede gli eventuali importi a credito che scaturiscono dalla liquidazione. I versamenti devono essere eseguiti entro gli stessi termini previsti nel caso di presentazione del modello Redditi PF, anche rateizzando l’importo dovuto.

Gli accrediti

I tempi per l’accredito del rimborso Irpef per chi presenta il modello 730 senza sostituto d’imposta sono di gran lunga maggiori rispetto ai contribuenti che si avvalgono del datore di lavoro per l’effettuazione delle operazioni di conguaglio fiscale.

Di norma, il rimborso derivante ad esempio dalle detrazioni riconosciute con il modello 730 arriva con la busta paga del mese di luglio. Per chi ha inviato il modello 730/2019 in assenza di un sostituto d’imposta, invece, la data di accredito è solitamente fissata alla fine dell’anno.

In tal caso è l’Agenzia delle Entrate ad effettuare direttamente il rimborso fiscale, in due diverse modalità:

  • Se il contribuente ha fornito all’Agenzia le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice IBAN), il rimborso viene accreditato su quel conto;
  • Se il contribuente non ha scelto l’accredito diretto sul conto, l’Agenzia delle Entrate invierà una comunicazione contenente l’invito a presentarsi presso un ufficio postale per riscuotere il rimborso d’imposta in contanti, per importi fino a 1.000 euro. Nel caso di importo superiore a 1.000 euro il rimborso Irpef verrà elargito tramite vaglia inviato dalla Banca d’Italia.

I pagamenti

In tal caso, il contribuente che invia direttamente online il modello 730 precompilato può effettuare il pagamento tramite la stessa applicazione web (la procedura consente, infatti, di indicare l’IBAN del conto corrente su cui effettuare l’addebito). Sarà anche possibile stampare il modello F24 che l’Agenzia ha già precompilato con i dati necessari e pagare con le modalità ordinarie.

Il contribuente, invece, che si rivolge per l’assistenza fiscale a un Caf o professionista abilitato, può trasmettere in via telematica il modello F24 all’Agenzia delle Entrate tramite lo stesso intermediario, oppure versare con il modello F24 che gli sarà consegnato.

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