L’omessa presentazione del modello F24 a zero comporta l’applicazione di sanzioni. Tuttavia tramite l’istituto del ravvedimento operoso è possibile beneficiare di sanzioni ridotte. L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 36/E/2017 ha fornito importanti chiarimenti in merito all’F24 a zero.
I crediti che emergono dalle dichiarazioni fiscali possono essere compensati con eventuali debiti fiscali e contributivi.
L’utilizzo del credito in compensazione varia a seconda della tipologia di imposta. In alcuni casi è possibile utilizzare il credito, anche prima della presentazione della dichiarazione. In altri casi il credito è utilizzabile in compensazione successivamente alla data di presentazione della dichiarazione. Tipico caso è il credito Iva superiore alla soglia di € 5.000.
Il modello F24 a zero per effetto di compensazione deve essere presentato e trasmesso telematicamente da tutti i contribuenti, titolari o meno di partita iva.
Nella pratica si riscontra di frequente situazioni di omessa presentazione del modello F24 a zero.
Vediamo pertanto in questo contributo come muoversi in caso di omessa presentazione del modello F24 a zero.
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Indice
Modello F24 a zero: modalità di presentazione
Il modello F24 a saldo zero deve essere presentato in modalità telematica, questo sia che si tratti di contribuenti titolari di partita Iva che per le persone fisiche non titolari di partita iva.
Si ricorda che la modalità di presentazione del modello F24 differisce a seconda che si tratti di soggetto titolare di partita iva o meno.
Nel caso di soggetti titolari di partita Iva , il versamento del modello F24 deve sempre avvenire in modalità telematica, ovvero:
- Mediante i servizi telematici Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle Entrate;
- Tramite i servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane;
- Tramite intermediario abilitato al servizio telematico Entratel.
Mentre per i soggetti non titolari di partita Iva, per effetto delle novità introdotte dal D.L. 193/2016, l’obbligo di trasmissione telematica del modello F24 sussiste solo nelle seguenti situazioni:
- Presentazione Modello F24 a zero;
- Compensazione con saldo finale positivo.
In questo caso il contribuente dovrà presentare il Modello F24 attraverso una delle seguenti modalità:
- Mediante i servizi telematici Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle Entrate;
- Tramite i servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane;
- Tramite intermediario abilitato al servizio telematico Entratel.
Omessa presentazione F24 a zero
Ai sensi dell’art. 19 comma 3 del D. Lgs n. 241/1997, un modello F24 a zero deve essere comunque presentato entro il termine di scadenza per il pagamento del tributo a debito che si sta versando. L’omessa presentazione del modello F24 a zero non può considerarsi irregolarità meramente formale, come chiarito dalla circolare n. 54/E del 2002 dell’Agenzia delle Entrate. A parere dell’Agenzia delle Entrate, l’omessa presentazione del modello F24 a 0, è comunque di ostacolo all’attività di verifica.
Sanzione F24 a zero
In caso di omissione della presentazione del Modello F24 a zero si applica la sanzione prevista dall’art. 15, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 471/1997, ossia euro 100, ridotta a euro 50 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.
Tuttavia, come vedremo nel paragrafo successivo è possibile avvalersi anche in caso di omissione del modello F24 a zero dell’istituto del ravvedimento operoso.
Ravvedimento F24 a zero
Il contribuente che omette la presentazione di un F24 a zero, può regolarizzare la propria posizione tramite l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 D. Lgs. 472/1997, beneficiando della riduzione della sanzione in base al momento in cui si ravvede.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 36/E/2017, l’applicazione del ravvedimento comporta il versamento delle seguenti sanzioni:
- 1/9 di 50 euro (5,56 euro): se il Modello F24 a zero viene presentato entro 5 giorni dall’omissione;
- 1/9 di 100 euro (11,11 euro): se il Modello F24 a zero viene presentato oltre i primi 5 giorni ma entro 90 giorni dall’omissione;
- 1/8 di 100 euro (12,50 euro): se il Modello F24 a zero viene presentato oltre i 90 giorni ma entro 1 anno dall’omissione;
- 1/7 di 100 euro (14,29 euro): se il Modello F24 a zero viene presentato oltre 1 anno ma entro 2 anni dall’omissione;
- 1/6 di 100 euro (16,67 euro): se il Modello F24 a zero viene presentato oltre 2 anni dall’omissione;
- 1/5 di 100 euro (20,00 euro): se il Modello F24 a zero viene presentato dopo la constatazione della violazione (c.d. PVC).
Il termine dal quale occorre partire per verificare ala sanzione applicabile è quello entro cui andava versata l’imposta oggetto della compensazione.
Per il ravvedimento F24 a zero non sono dovuti gli interessi, in quanto non si sta ravvedendo l’imposta ma solo l’omessa presentazione di un Modello F24 a zero.
Il ravvedimento operoso si perfeziona presentando il modello F24 a zero, indicando:
- L’ammontare del credito;
- Le somme compensate;
- Versando la sanzione in misura ridotta.
Affinché si possa procedere con il ravvedimento del modello F24 a 0 è necessario che la violazione non sia stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente ne sia venuto formalmente a conoscenza. Ad esempio, il contribuente, qualora abbia ricevuto un avviso bonario, questi non potrà più ravvedere l’F24 a zero.
Compilazione ravvedimento F24 a zero
Vediamo adesso come deve essere compilato il modello F24 per sanare l’omessa presentazione del modello F24 tramite ravvedimento.
Per versare la sanzione da ravvedimento bisogna compilare la sezione “Erario” nel seguente modo:
Sezione Erario | Compilazione |
Codice tributo | 8911 |
Anno di riferimento | L’anno in cui è stata commessa la violazione |
Importo a debito | Indicare l’importo della sanzione dovuta |
Modello F24 a zero tardivo non si configura come tardivo versamento
Nel caso di importi dovuti a seguito di avvisi bonari a seguito di liquidazione automatica, di cui all’art. 36 bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/1972, tali importi devono essere versati tramite modello F24. Per tali comunicazioni di irregolarità si applica la sanzione pari al 30%. Tuttavia, come previsto dall’art. 2 comma 2 del D. Lgs n. 462/97, se il contribuente provvede a versare le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario, la sanzione è ridotta ad un terzo, vale a dire al 10% dell’importo dovuto.
E’ ammessa la compensazione degli importi dovuti a seguito di avviso bonario con crediti disponibili. In caso di compensazione di F24 a zero, possono sorgere alcuni dubbi sulla possibilità di applicare comunque la sanzione paria al 10% in caso di presentazione del modello 24 a zero dopo 30 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario.
Con la regolarizzazione, mediante ravvedimento operoso dell’omissione del modello F24 a zero si rende manifesta l’avvenuta compensazione degli importi dovuti. Pertanto, sono comprese le sanzioni ridotte al 10% in caso di definizione degli avvisi bonari. Tali sanzioni devono ritenersi valide in quanto la tardiva presentazione del modello F24 a zero non si configura come un tardivo versamento.
Ravvedimento F24 a zero: possibili soluzioni
Qualora tu ti sia dimenticato di presentare un modello f24 a zero, prima di effettuare il pagamento, devi fare un confronto tra le due sanzioni applicabili.
Prendiamo in caso di omesso F24 a zero che contenga debiti d’imposta modesti.
In questo è opportuno fare delle valutazioni di convenienza sulla sanzione migliore da applicare. Infatti, anziché versare la sanzione prevista per tardiva presentazione F24 a zero, può rilevarsi più conveniente rigenerare l’F24 senza la compensazione, applicando la sanzione da tardivo versamento.
In questo modo, confrontando le tue sanzioni, potrai scegliere quella che ti permette di ottenere un maggior risparmio d’imposta.
Entrambi le situazioni portano comunque a sanare la violazione commessa.