Non sono più dovuti i contributi inps per i soci di Srl con partecipazione di solo capitale
C’è voluto tempo ma alla fine il problema sembra essere definitivamente risolto; abbiamo dovuto attendere che si consolidasse l’orientamento della Cassazione, poi che il Ministero del Lavoro ne prendesse atto ed infine l’Inps che ha divulgato finalmente agli uffici periferici la circolare n. 84 del 10 giugno 2021.
Non sono tenuti a versare i contributi alla gestione Inps artigiani o commercianti i soci di Srl che portano solo capitale.
Vediamo nel dettaglio in questo contributo, qual’è stato l’orientamento dell’Inps fino al 2020 e della Cassazione ed infine com’è cambiato l’orientamento dell’Ente.
Sei pronto!?! Si comincia!!!
Indice
Orientamento dell’Inps fino al 2020
L’inps nel corso degli anni ha sostenuto che per determinare ‘ammontare dei contributi dovuti:
l’ammontare dei contributi dovuti:
- per i soci lavoratori di srl, la base imponibile è costituita dalla parte del reddito d’impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali e attribuita al socio in base alla quota di partecipazione agli utili. Ciò a prescindere dalla destinazione di detti utili e, quindi, anche nel caso in cui gli stessi non sono distribuiti ai soci, fermi restando il minimale e il massimale contributivo;
- per i soci non lavoratori di srl, e pertanto in presenza di una partecipazione con apporto di solo capitale e di iscrizione alla Gestione previdenziale INPS per l’attività esercitata in qualità di imprenditore individuale / socio di una società di persone, anche il reddito derivante dalla partecipazione alla srl concorre alla formazione della base imponibile previdenziale.
Tale orientamento nasceva da quanto previsto dall’art. 3-bis del DL n. 384/1992, ovvero:
“l’ammontare del contributo annuo dovuto…è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono”
Sentenza della Corte di Cassazione n. 1759 del 27 gennaio 2021
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 1759 del 27 gennaio 2021 non mette in discussione il principio della doppia contribuzione ma si discute l’interpretazione che di questa ha dato la prassi, ritenendo che:
“il facere che avrebbe giustificato una doppia iscrizione avrebbe dovuto essere diverso e distinto da quello di amministratore, e che nella specie lo svolgere attività di supervisione, fungere da referente per i clienti e fornitori o l’avere assunto un dipendente rientravano tutte nelle competenze dell’amministratore”, che “lo svolgimento […] della sola attività di amministratore, senza alcuna partecipazione diretta all’attività materiale ed esecutiva dell’azienda” non può essere sufficiente a giustificare l’iscrizione alla posizione commercianti, e che “né, di per sé, la qualifica di socio di una società di capitali (con responsabilità limitata al capitale sottoscritto e con partecipazione alla realizzazione dello scopo sociale esclusivamente tramite il conferimento di tale capitale) può essere significativa dell’esercizio di diretta attività commerciale nell’azienda”.
In definitiva, con l’ordinanza numero 1759 del 27 gennaio 2021, la Corte di Cassazione stabilisce che l’attività intellettuale di direzione e coordinamento svolta dall’amministratore di società di capitali, se retribuita, è soggetta a contribuzione separata (nei limiti del corrispettivo percepito). Tuttavia tale incarico, da solo, non ha i requisiti necessari per poter essere inquadrato nella gestione commercianti. Tale iscrizione è esclusa in ogni caso per coloro che sono solo soci di capitale.
Spetterà all’INPS l’onere di dimostrare la “partecipazione diretta all’attività materiale ed esecutiva dell’azienda” se vorrà iscrivere il socio-amministratore di Società a responsabilità limitata alla gestione commercianti.
Pertanto si dovrà escludere, grazie all’ordinanza in questione, la possibilità di una iscrizione d’ufficio per il solo fatto di ricoprire entrambe le posizioni di socio e amministratore, come invece finora avvenuto.
Orientamento della giurisprudenza
L’orientamento dell’Inps visto nel paragrafo precedente, è stato messo più volte in discussione da parte della giurisprudenza. Quest’ultima, in più occasioni ha chiarito che quanto percepito dal socio a seguito della partecipazione in una Srl con apporto di solo capitale, deve essere classificato come “reddito di capitale” e non come reddito d’impresa ai fini previdenziale.
Qui di seguito riporto alcune sentenze che trattano l’argomento:
- La sentenza n. 752 e 774 del 35/06/2015: ha affermato che la contribuzione del reddito da partecipazione in una Srl è dovuta solo nel caso in cui vi sia effettivamente apporto di lavoro;
- secondo la Corte di Cassazione (sentenze 20.8.2019, n. 21540; 24.9.2019, nn. 23790 e 23792; 26.9.2019, nn. 24096 e 24097):
- dalla partecipazione in una società di capitali non trasparente da parte del socio, con apporto di solo capitale, deriva un “reddito di capitale” e non “reddito d’impresa”. Il relativo importo, pertanto, non deve concorrere all’imponibile previdenziale;
- dalla partecipazione in una società di persone ovvero di capitali trasparente deriva sempre per il socio (a prescindere dal fatto che apporti o meno lavoro) un “reddito d’impresa” che come tale concorre all’imponibile previdenziale.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 1759 del 27 gennaio 2021
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 1759 del 27 gennaio 2021 non mette in discussione il principio della doppia contribuzione ma si discute l’interpretazione che di questa ha dato la prassi, ritenendo che:
“il facere che avrebbe giustificato una doppia iscrizione avrebbe dovuto essere diverso e distinto da quello di amministratore, e che nella specie lo svolgere attività di supervisione, fungere da referente per i clienti e fornitori o l’avere assunto un dipendente rientravano tutte nelle competenze dell’amministratore”, che “lo svolgimento […] della sola attività di amministratore, senza alcuna partecipazione diretta all’attività materiale ed esecutiva dell’azienda” non può essere sufficiente a giustificare l’iscrizione alla posizione commercianti, e che “né, di per sé, la qualifica di socio di una società di capitali (con responsabilità limitata al capitale sottoscritto e con partecipazione alla realizzazione dello scopo sociale esclusivamente tramite il conferimento di tale capitale) può essere significativa dell’esercizio di diretta attività commerciale nell’azienda”.
In definitiva, con l’ordinanza numero 1759 del 27 gennaio 2021, la Corte di Cassazione stabilisce che l’attività intellettuale di direzione e coordinamento svolta dall’amministratore di società di capitali, se retribuita, è soggetta a contribuzione separata (nei limiti del corrispettivo percepito). Tuttavia tale incarico, da solo, non ha i requisiti necessari per poter essere inquadrato nella gestione commercianti. Tale iscrizione è esclusa in ogni caso per coloro che sono solo soci di capitale.
Spetterà all’INPS l’onere di dimostrare la “partecipazione diretta all’attività materiale ed esecutiva dell’azienda” se vorrà iscrivere il socio-amministratore di Società a responsabilità limitata alla gestione commercianti.
Pertanto si dovrà escludere, grazie all’ordinanza in questione, la possibilità di una iscrizione d’ufficio per il solo fatto di ricoprire entrambe le posizioni di socio e amministratore, come invece finora avvenuto.
Socio non lavoratore di Srl: chiarimento dell’Inps
L’Inps con la circolare n. 84 del 10 giugno 2021, fornisce chiarimenti sull’imponibile contributivo per gli iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti che producono redditi derivanti dalla partecipazione a società di capitali.
La circolare recepisce le indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in linea con il recente orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali in cui i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa.
Restano valide le regole ordinarie di obbligo contributivo, in caso di svolgimento dell’attività lavorativa all’interno di società di capitali da parte dei soggetti che hanno quote di partecipazione nelle stesse società.
Da quando decorrono le nuove indicazioni?
La circolare Inps, specifica che le nuove indicazioni riguardanti la determinazione della base imponibile previdenziale sono applicabili a decorrere dal 2020.
Pertanto già dal modello redditi 2021 e, in particolare, in sede di compilazione del quadro RR, al fine di determinare i contributi dovuti a titolo di saldo 2020, è possibile escludere dall’imponibile previdenziale i “redditi di capitale”.
Conclusioni
Come avrai visto leggendo questo contributo, l’Inps ha definitivamente chiarito l’annosa questione riguardante il trattamento contributivo dei redditi per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti anche soci di srl. In particolare L’Inps, ha modificato la propria posizione sul tema, precisando che sono esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di di capitale derivante dalla partecipazione in una Srl con apporto di solo capitale.
Pertanto nel caso in cui ti trovassi ad aver versato dal 2020 contributi Inps non dovuti, è possibile richiedere all’Ente quanto versato.
Qui di seguito ti lascio il link per metterti direttamente in contatto con me. Esamineremo la tua situazione e ti aiuteremo a riavere quanto versato e non dovuto!