Non è possibile applicare l’esenzione agli immobili detenuti tramite una società immobiliare, a meno che non si tratti di una società che esercita l’impresa.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 6082/2023 conferma che, non è prevista l’esenzione dall’imposta sulle donazioni per le società di mero godimento.
La vicenda oggetto della sentenza, riguardava un atto di donazione con cui due coniugi disponevano il trasferimento di partecipazioni azionarie in favore dei figli, applicando l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 346 del 1990.
L’Agenzia delle Entrate con l’avviso di accertamento, disconosceva al contribuente, l’applicabilità dell’esenzione d’imposta, in quanto la società risultava essere di mero godimento immobiliare. La Corte di Cassazione ha rigettato il riscorso del contribuente, confermando il giudizio di secondo grado.
Esenzione donazione quote di società: normativa
L’art. 3 comma 4-ter del D.Lgs. n. 346 del 1990 prevede un’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per il trasferimento di società o partecipazioni a favore del coniuge o dei discendenti del disponente, a in presenza di determinati requisiti.
L’esenzione spetta a condizione che i beneficiari:
“proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento, con apposita dichiarazione contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione.”
L’esenzione prevista nei casi di trasferimento di partecipazioni sociali a favore dei discendenti, va così riconosciuta qualora consenta agli aventi causa l’acquisizione o l’integrazione del controllo della società.
La ratio della norma è volta al fine di agevolare il passaggio generazionale, per evitare di compromettere la continuità aziendale, posto che gli eredi o i donatari dell’azienda potrebbero trovarsi impossibilitati a far fronte al carico fiscale derivante dal trasferimento gratuito. Lo scopo della norma è preservare l’integrità dell’impresa al momento del passaggio generazionale, per “garantire la continuità dell’iniziativa imprenditoriale e la salvaguardia dei livelli occupazionali.
Imposta sulle donazioni: niente esenzioni per le società di mero godimento
A parere della Cassazione, l’esenzione per la trasmissione di quote di società di capitali richiede:
- non solo l’acquisizione del controllo e il mantenimento per 5 anni;
- l’ulteriore requisito dell’esercizio dell’impresa da parte della società trasferita.
La Corte di Cassazione ritiene che il regime di favore non possa essere esteso alle partecipazioni in società immobiliari di mero godimento, che non svolgono attività d’impresa, sulla base del presupposto che non lo sono i passaggi di beni immobili in quanto, se l’agevolazione non si applica al trasferimento di un patrimonio immobiliare, allo stesso modo deve essere escluso il trasferimento di una quota di controllo di una società immobiliare, a pena di un’irragionevole disparità di trattamento.
Non ricorrendo il presupposto dell’attività d’impresa, la Corte arriva alla conclusione che l’Agenzia delle Entrate ha legittimamente disconosciuto la spettanza dell’invoca esenzione di cui all’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs n. 346 del 1990.
Sulla base di tale principio, l’esenzione viene negata nella situazione oggetto della sentenza, che riguardava una sarl di diritto lussemburghese, di cui erano soci due coniugi, che vi avevano conferito il diritto di nuda proprietà su alcuni immobili situati in Italia. I soci avevano donato le quote ai figli, applicando l’esenzione dall’imposta di donazione. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate aveva contestato l’applicabilità del beneficio in quanto la società era di mero godimento e pertanto non operativa.
La Cassazione ha confermato l’impossibilità di applicare l’esenzione.
Niente esenzione donazione quote di Società di mero godimento
Come avrai visto leggendo questo contributo, dopo 16 anni la Cassazione lo conferma: l’esenzione dall’imposta di successione e donazione per il trasferimento di quote di partecipazione in società, non trova applicazione alle quote si società immobiliari che non esercitano attività d’impresa.
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