Novità regime forfettario 2020

La Legge di Bilancio ha ottenuto la fiducia del governo.

La Manovra tra il 23 e il 24 dicembre ha ottenuto l’ok definitivo, con 312 voti favorevoli, 153 contrari e 2 astenuti.

La Legge di Bilancio 2020 ha confermato la flat tax al 15%, ma sono cambiati i requisiti per l’accesso al regime forfettario 2020.

Vediamo in dettaglio in questo contributo tutti i limiti e novità poste dalla Legge di Bilancio 2020 al regime forfettario.

Sei pronto?!? Si comincia!

Limite spese per personale e lavoro accessorio

E’ stato reintrodotto il limite alle spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio.

La Legge di Bilancio 2019 aveva soppresso quest’ultimo requisito.

Pertanto potranno accedere al regime forfettario i contribuenti che, hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori. Sono comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro prestato dall’imprenditore o dai suoi familiari.

Prima della soppressione ( Legge di Bilancio 2019), i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni potevano applicare il regime forfetario se nell’anno precedente avevano sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 5.000 lordi per lavoro dipendente.

La legge di Bilancio 2020, oltre a reintrodurre il limite di spesa, lo ha elevato da 5.000 a 20.000 euro.

Novità regime forfettario: limite reddito da lavoro dipendente

La legge di Bilancio 2020 ha ripristinato l’esclusione dal regime forfettario per i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi da lavoro dipendente e redditi assimilati a quello da lavoro dipendente per un importo superiore ad euro 30.000.

In particolare, sono escluse dal regime forfettario:

  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti lavorativi;
  • I soggetti la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali erano intercorsi rapporti lavorativi nei due precedenti periodi d’imposta;
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai datori di lavoro (ad esempio società del gruppo) con i quali sono in corso rapporti lavorativi, o erano intercorsi nei 2 anni precedenti.

Riassumendo, chi fattura in prevalenza al proprio datore di lavoro, o ex datore di lavoro, è fuori dal regime. Lo scopo della norma è quello di evitare illeciti spostamenti di reddito dalla sfera del lavoro dipendente a quella di impresa o lavoro autonomo.

Abolito regime del super forfettario

La legge di Bilancio 2020 ha apportato novità regime forfettario 2020.

In primo luogo è stata abrogata la disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2019 che sarebbe dovuta entrare in vigore a partire dal 2020. Mi riferisco all’imposta sostitutiva del 20% che avrebbe permesso, dal 1 gennaio 2020, alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che hanno conseguito (nel periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione) ricavi o percepito compensi tra 65.001 e 100.000 euro di avvalersi di un’imposta sostitutiva con aliquota al 20% dell’imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Novità regime forfettario: niente obbligo di fatturazione elettronica

La Legge di Bilancio 2020 non ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica per i forfettari.

Tuttavia, è stato introdotto un regime premiale per i soggetti che si avvalgono dell’utilizzo della fattura elettronica.

Qui di seguito, si riporta l’art. 88 della Legge di Bilancio:

” Per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza di cui all’art. 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ridotto di un anno”.

Memorizzazione elettronica corrispettivi

Come abbiamo visto nel paragrafo precedente, i contribuenti che rientrano nel regime forfettario sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica.

Tuttavia, tali soggetti sono obbligati a memorizzare elettronicamente i dati dei corrispettivi ricevuti e a trasmetterli in via telematica all’Agenzia delle Entrate. Questo solo nel caso in cui operano nel commercio al dettaglio e attività assimilate, come indicate all’art. 22 del DPR 633/1972.

Questo obbligo scatterà dal 1 gennaio 2020; tuttavia nel primo semestre di vigenza dell’obbligo, è prevista una moratoria delle sanzioni.

Nel caso di trasmissione telematica dei dati sui corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’Iva, non si applicheranno al contribuente le sanzioni previste dall’art. 1 comma 6 del DLgs. 127/2015.

Sono esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi le operazioni indicate nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 maggio 2019.

Passaggio da regime forfettario a regime ordinario

Nel caso di un soggetto in cui si trovi a dover passare dal regime forfettario al regime ordinario i ricavi e compensi maturati nel 2019 che verranno incassati nel 2020 saranno sottoposti al regime dell’anno in cui si manifestano e cioè quando vengono incassati. Dalla norma non si evince con chiarezza il trattamento di tale compensi. Tuttavia via dalla circola n. 10/2016 dell’Agenzia delle Entrate sembra che tali compensi non possano usufruire della detrazione forfettaria.

Conclusioni

Sei nel regime forfettario e non sai se potrai rimanere in questo regime nel 2020? Stai pensando di aprire partita iva e non sai se potrai aderire al regime forfettario?

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