Per effetto della Legge di Bilancio 2019, il limite all’uso del contante per gli stranieri diventa ancora più flessibile.
Premetto che, già la normativa vigente, per i soggetti non redsidenti in Italia, vi è la possibilità di pagare fino a 10.000 euro ai commercianti al minuto o da agenzie di viaggio e turismo.
Qui di seguito le novità previste dalla Legge di Bilancio 2019:
- il limite per la deroga all’uso del contante passa da 10.000 euro a 15.000 euro;
- tra i soggetti beneficiari sono compresi anche i cittadini dell’Unione Europea e dello Spazio economico europeo (ad oggi la possibilità di pagare in contanti oltre il limite generale di 3.000 euro è rivolta soltanto ai residenti in Paesi Extra UE).
Indice
Soggetti coinvolti
Sono identificati dagli articoli 22 e 74 ter del D.P.R. n. 633 del 1972 i soggetti interesati a questo nuovo limite. Qui di seguito un elenco dei soggetti interessati a questo limite:
- commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
- prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;
- prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;
- servizi resi nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti;
- prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;
- determinate operazioni esentate dall’Iva ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. 633 del 1972, tra cui la prestazione di servizi connessi alla concessione, gestione e negoziazione di crediti, operazioni di assicurazione, relative a valute e a strumenti finanziari;
- attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo;
- infine le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione.
Modello di comunicazione all’Agenzia delle Entrate
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 marzo 2012, ha apportato le seguenti modifiche al modello di adesione alla disciplina di deroga alle limitazioni di trasferimento del denaro contante:
- E’ stata inserita un’apposita sezione, dove deve essere indicato le coordinate del conto corrente bancario o postale, intestato al cedente o al prestatore. Tale conto, sarà utilizzato, per il versamento del denaro contante incasato;
- E’ stato introdotto l’impegno a comunicare le operazioni effettuate, come previsto dal comma 2-bis del citato art. 3, introdotto in sede di conversione in legge.
Termini invio comunicazione all’Agenzia delle Entrate
La comunicazione deve essere effettuata una sola volta, nell’anno successivo a quello di riferimento.
Tale comunicazione avviene attraverso la compilazione del quadro TU e del frontespizio del modello “comunicazione polivalente”. I termini per l’invio sono i seguenti:
- Entro il 10 aprile: per i soggetti che liquidano l’Iva mensilmente;
- Entro il 20 aprile: per i soggetti che liquidano l’Iva trimestralmente.
Che cosa deve fare il cedente del bene o il prestatore di servizio?
Prima di vedere che l’acquirente sia una persona fisica, che non abbia cittadinanza italiana né quella di uno dei paesi dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo (Liechtenstein, Islanda, e Norvegia) e risieda al di fuori del territorio dello Stato.
L’operatore, all’atto dell’acquisto, è tenuto a:
- Acquisire fotocopia del passaporto del cliente;
- Ottenere una “autocertificazione” dal cliente in cui si attesta che non possiede la cittadinanza italiana né di uno dei paesi della Ue o dello Spazio Economico Europeo. Inoltre deve chichiarare di non essere residente in Italia.
Successivamente l’operatore è tenuto, entro il primo giorno feriale successivo a quello dell’operazione, a versare il denaro contante incassato sul proprio conto corrente. Inoltre deve consegnare all’operatore finanziario copia della comunicazione inviata all’Agenzia delle Entrate.
Sanzioni in caso di superamento del limite all’uso dei contanti
E’ opportuno ricordare che, per chi viola le regole previste è soggetto ad una sanzione proporzionata alla violazione commessa.
L’aspetto sanzionatorio è stato recentemente riformato dal D.lgs. 90/2017. Qui di seguito le sanzioni previste in caso di sueramento del limiti di utilizzo dei contanti:

E’ opportuno ricordare che il limite di 3.000 euro non è valido per i money transfer. Per quest’ultimi la sogli aper i pagamenti in contanti è pari a 1.000 euro.