Non hai presentato la dichiarazione dei redditi? Vuoi sapere se e come intervenire? Vuoi conoscere i termini di prescrizione? Quando la omessa dichiarazione dei redditi comporta un reato penale? La dichiarazione dei redditi presentata entro 90 giorni dalla scadenza è considerata tardiva e non omessa.
La presentazione della dichiarazione dei redditi è un adempimento a cui sono chiamati i contribuenti ogni anno.
L’obiettivo è quello di indicare volontariamente i redditi percepiti nel periodo di imposta e determinare la relativa tassazione.
Se la dichiarazione dei redditi non viene presentata nei termini, si incorre nella fattispecie di omessa dichiarazione dei redditi. Questo in generale vale sia se dovevi presentare il modello Redditi Persone Fisiche che il modello 730.
Nella mia attività professionale mi capita spesso di essere contattato da contribuenti (sia persone fisiche che società) rientranti nella fattispecie di omessa dichiarazione.
Anche perché sbagliare, con il sistema tributario italiano, è la cosa più facile che possa capitare.
Se anche tu hai omesso di prestare la tua dichiarazione, in questo contributo potrai capire quali sono le sanzioni e come potrai agire per rimediare. Ti indicherò come operare e come intervenire, quali sono i termini di accertamento e di prescrizione ed infine vedrai quando l’omessa dichiarazione ha rilevanza penale.
La fattispecie di omessa dichiarazione può riguardare le imposte dirette (IRPEF, IRES, IRAP), ma anche le imposte indirette come l’IVA.
Vediamo nel dettaglio in questo contributo quando una dichiarazione dei redditi si considera omessa e quali sono le sanzioni ed infine come poter rimediare.
Sei pronto?!? SI comincia!!!
Indice
- Quando si considera omessa la dichiarazione dei redditi?
- Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi: le sanzioni
- Omessa dichiarazione dei redditi ed invio entro un anno
- Somme detenute all’estero senza compilazione del quadro RW
- Omessa dichiarazione redditi: effetti penali
- Omessa dichiarazione: versamento imposte con ravvedimento
- Omessa dichiarazione dei redditi: termini di accertamento
- Omessa dichiarazione dei redditi: accertamento induttivo
- Accertamento con adesione
- Omessa dichiarazione dei redditi: permane il diritto del contribuente alla detrazione del credito Iva?
- La competenza territoriale dell’Ufficio Accertatore
- Omessa dichiarazione dei redditi e dell’Iva: vigilanza
- Omessa dichiarazione dei redditi: cosa fare?
- Omessa dichiarazione dei redditi: sanatoria formale o ravvedimento operoso
- Omessa dichiarazione dei redditi: servizio di consulenza
Quando si considera omessa la dichiarazione dei redditi?
Il primo aspetto che devi considerare riguarda capire quando si incorre nella fattispecie di omessa dichiarazione dei redditi.
La dichiarazione dei redditi si considera omessa quando la stessa non è stata presentata dopo 90 giorni dalla scadenza (ex art. 2 comma 7 DPR n. 322/98)
Per capire più concretamente, si ha dichiarazione omessa, nei seguenti casi:
- Modello Redditi Persone Fisiche, Società di capitali e modello IRAP: se la presentazione avviene dopo il 28/02 dell’anno successivo a quello di scadenza;
- Modello 730: se la presentazione avviene dopo il 21 ottobre dell’anno di scadenza se la dichiarazione doveva essere presentata tramite intermediario;
- Dichiarazione Iva: se la presentazione avviene oltre il 29 luglio dell’anno di scadenza.
La sentenza di Cassazione n. 13322/14 ha precisato che, quando la presentazione di una dichiarazione reddituale o Iva ha più scadenze, si deve considerare l’ultima scadenza prevista dalla legge per il computo dei giorni. Ad esempio per il modello 730, dove vi sono più scadenze di presentazione, si considera omessa se la dichiarazione è presentata successivamente al 29 dicembre.
Ulteriori casistiche omessa dichiarazione dei redditi
Oltre al ritardo nella presentazione del modello dichiarativo, la fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione si realizza anche nelle seguenti casistiche:
- Dichiarazione dei redditi presentata con ritardo superiore a 90 giorni – In tal caso la dichiarazione è considerata omessa, tuttavia costituisce titolo per la riscossione dell’imposta in base agli imponibili in essa indicati;
- Dichiarazione dei redditi redatta su stampati non conformi ai modelli ministeriali – In tal caso la dichiarazione è nulla e non costituisce titolo per la riscossione delle imposte relative agli imponibili in essa indicati;
- Infine, Dichiarazione dei redditi non sottoscritta – In tal caso la dichiarazione è nulla e non costituisce titolo per la riscossione delle imposte relative agli imponibili in essa indicati. La nullità può essere sanata entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito da parte dell’ufficio territorialmente competente.
Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi: le sanzioni
Il D.Lgs. 471/97 prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa nei casi di omessa presentazione della dichiarazione.
E’ una sanzione piuttosto pesante, in quanta tale fattispecie è considerata dal nostro legislatore relativamente grave.
Non presentando la dichiarazione il contribuente non permette all’Agenzia delle Entrate di esercitare le normali funzioni di controllo e accertamento tributario.
La Circolare n. 5/E/2002 ha previsto che:
“L’importo della sanzione è determinato in percentuale sulla base della differenza tra l’importo dovuto e accertato dall’Agenzia delle Entrate e l’importo dichiarato dal contribuente.
La sanzione, in caso di omessa dichiarazione, va a un minimo del 120% ad un massimo del 240% dell’ammontare delle imposte dovute.
L’imposta minima applicabile è di € 250,00.
In caso di redditi prodotti all’estero è previsto un aumento di 1/3 della sanzione minima applicabile.
Nel caso in cui non siano dovute imposte è prevista, invece, una sanzione da € 250,00 a € 1.000,00, aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.
La circolare ministeriale n. 23 del 25.01.1999 ha definito la base sulla quale commisurare la sanzione:
“dall’ammontare delle imposte relative agli imponibili accertati, al netto delle ritenute alla fonte operate sui redditi accertati e delle detrazioni spettanti”
Paradisi fiscali
Gli investimenti e le attività di natura finanziaria negli Stati o territori a fiscalità privilegiata in violazione della normativa in tema di monitoraggio fiscale si presumono costituiti, salvo prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione (art. 12 del D.L. n. 78/2009). In questo caso le sanzioni sono raddoppiate.
Omessa dichiarazione canoni di locazione
Ai sensi dell’art. 1, comma 7, del D.L.gs. n. 471/97, in caso di opzione della cedolare secca, in presenza di canone di locazione non dichiarato o dichiarato in misura inferiore, le sanzioni sono raddoppiate. In caso di dichiarazione infedele la sanzione va dal 180% al 360%, mentre in caso di dichiarazione omessa la sanzione va dal 240% al 480%.
Omessa dichiarazione reiterata per più anni
La Cassazione con la sentenza n. 3364 del 08.022017, ha previsto che, in caso di plurime violazioni opera il solo aumento dalla metà al triplo.
Omessa dichiarazione Iva e Irap
In caso di omessa presentazione della dichiarazione Iva, si applica la sanzione dal 120% al 240% dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro. Nel caso in cui siano effettuate solo operazioni per le quali non è dovuta imposta, la sanzione è fissa e va da 250 euro a 2.000 euro. In caso di omessa presentazione della dichiarazione Irap, la sanzione è la medesima alle imposte sui redditi, ovvero dal 120% al 240% dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro.
Omessa dichiarazione dei redditi ed invio entro un anno
Nel caso in cui il contribuente decida comunque di inviare la dichiarazione successivamente ai 90 giorni dalla scadenza è prevista una piccola agevolazione.
Infatti, se la dichiarazione dei redditi viene comunque presentata entro il termine per l’invio di quella per l’anno successivo e comunque prima di controlli tributari, la sanzione è dimezzata, e varia quindi dal 60% al 120% delle imposte, con un minimo di € 200.
Questo significa che se ti trovi nella fattispecie di omessa dichiarazione presentare comunque la dichiarazione dei redditi, ti permette di beneficiare di uno sconto sulla sanzione applicabile.
Mentre, qualora tu decidessi di aspettare i termini di accertamento, le eventuali sanzioni a cui andrai incontro saranno quelle ordinarie viste prima.
Per questa fattispecie, ti consiglio di visionare i chiarimenti forniti dalla circolare n. 42/E/2016.
Somme detenute all’estero senza compilazione del quadro RW
Gli investimenti e le attività finanziarie detenuti in Stati o territori a fiscalità privilegiata in violazione delle norme in materia di monitoraggio fiscale, salvo prova contraria, si presumono costituiti, mediante redditi soggetti a tassazione. Si tratta della fattispecie della presunzione legale relativa, come disciplinata dall’art. 12 del D.L. n. 78/2009. In questo caso, le sanzioni sono raddoppiate, così come quelle relative all’omessa presentazione del quadro RW, che passano dal 6% al 30% degli importi non dichiarati. La presunzione non qualifica “i redditi sottratti a tassazione” come “redditi prodotti all’estero”. Pertanto il raddoppio delle sanzioni non va a cumularsi con l’aumento di 1/3 delle sanzioni. Se desideri approfondire il ravvedimento operoso del quadro RW, ti consiglio di leggere il seguente contributo: “Ravvedimento operoso quadro RW“.
Omessa dichiarazione redditi: effetti penali
La dichiarazione omessa può comportare anche conseguenze di rilievo penale. L’art. 5 del D.Lgs n. 74/2000:
“E’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila”
La pena è la reclusione da un minimo di un anno e sei mesi al massimo di quattro anni ed è prevista per chi:
- evade le imposte sui redditi o Iva e non presenta le dichiarazioni dei redditi per le imposte evase superiori a 50.000 euro;
- per chi non presenta la dichiarazione di sostituto d’imposta (modello 770), quando la somma evasa supera i 50.000 euro.
La procedibilità è d’ufficio, il reato si prescrive in 8 anni e il tempo decorre dal momento di consumazione del reato ovvero con lo scadere dei 90 giorni ulteriori concessi al contribuente per inviare la dichiarazione, qualora quest’ultimo non l’abbia inviata nel termine ordinario.
Vediamo qui di seguito, in quali casi il reato si estingue decorsi 10 anni in caso di interruzione della prescrizione:
- in caso si sentenza di condanna, misure cautelari personali, interrogatorio reso innanzi al giudice;
- in caso di verbale di constatazione delle violazioni redatto dalla polizia giudiziaria o dall’avviso di accertamento inviato dall’Amministrazione Finanziaria.
- all’atto di accertamento delle relative violazioni.
Il D.Lgs n. 158/2015 ha introdotto un importante novità:
l’invio della dichiarazione con pagamento integrale delle imposte entro il termine di presentazione di quella per l’anno successivo e comunque prima dell’inizio di un controllo fiscale/penale, rappresenta una causa di non punibilità del reato.
Omessa dichiarazione: versamento imposte con ravvedimento
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 472/1997, il ravvedimento operoso per la dichiarazione omessa è possibile solo entro 90 giorni dal termine per la dichiarazione.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, se il contribuente omette la dichiarazione e tramite il ravvedimento operoso sana il mancato versamento delle imposte risultanti dalla stessa, “qualora l’imposta accertata sia stata completamente versata”, la sanzione per l’omessa dichiarazione è quella da 258,00 euro a 1.032,00. Questo, in quanto, come definito nella circolare dell’Agenzia delle Entrate:
“Per imposta dovuta si ritiene che debba intendere la differenza tra l’imposta accertata e quella versata a qualsiasi titolo”
Alla luce di quanto affermato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente potrebbe avere interesse ad inviare la dichiarazione dei redditi oltre i 90 giorni dal termine, anche in un momento in cui il ravvedimento non sarebbe più possibile.
A parere dell’Agenzia, se le imposte risultano totalmente versate usufruendo del ravvedimento operoso per il tardivo versamento, la sanzione da omessa dichiarazione viene irrogata in misura fissa.
Pertanto, sulla base di queste considerazioni è possibile affermare che:
- Se la dichiarazione è omessa e le imposte non sono versate la sanzione va dal 120 al 240% del tributo dovuto;
- Se la dichiarazione è omessa ma le imposte sono state versate la sanzione va da 250 a 1.000 euro. Tale sanzione si riduce tra i 150 e i 500 euro per la dichiarazione dei redditi/Irap se la dichiarazione ed il pagamento delle imposte avvengono entro il termine per la presentazione della dichiarazione successiva.
Omessa dichiarazione dei redditi: termini di accertamento
Dal 1 gennaio 2016 è stata modificata la disciplina dei termini di decadenza degli accertamenti tributari, come disciplinata dall’art. 43 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973.
Secondo la nuova disciplina, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza:
- Entro il 31.12 del 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione .
- Entro il 31.12 del 7° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, in caso di dichiarazione omessa.
Quindi per le dichiarazioni dei redditi anno d’imposta 2016 presentate nel 2017 vale la disciplina modifiche della L. 208/2015. Pertanto:
- Per l’anno d’imposta 2014 ( dichiarazione omessa) i termini si prescrivono il 31/12/2020
- L’anno d’imposta 2015 ( dichiarazione omessa) i termini si prescrivono il 31/12/2021
- Per l’anno d’imposta 2016 ( dichiarazione omessa) i termini si prescrivono il 31/12/2024
Covid-19: sospensione termini di accertamento
Il Decreto Rilancio, tra le varie misure volte a fronteggiare l’emergenza sanitaria Covid-19 ha disposto alcune specifiche misure che hanno risvolti sulla sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori.
In relazione alla proroga dei termini della notifica degli avvisi di accertamento, l’art. 157, comma 1 ha stabilito che:
“In deroga a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d’imposta, di liquidazione e di rettifica in liquidazione, per i quali i termini di decadenza, senza tener conto del periodo di sospensione di cui all’articolo 67, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l’08 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento dei tributi”.
Pertanto l’Agenzia delle Entrate dovrà emettere l’atto entro il 31/12/2020 ma avrà la possibilità di notificare l’atto al contribuente dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021.
Omessa dichiarazione dei redditi: accertamento induttivo
Il fatto di aver omesso la presentazione della tua dichiarazione dei redditi ha delle conseguenze ai fini accertativi.
L’omissione della presentazione della dichiarazione per il nostro legislatore è un fatto piuttosto grave.
Per questo motivo ha subordinato alla mancata presentazione una conseguenza piuttosto pesante in sede accertativa. Infatti, per i soggetti che hanno omesso la presentazione della dichiarazione possono subire accertamenti sintetici ed induttivi del reddito.
Cosa significa?
Ricevere un accertamento induttivo del reddito significa che l’Agenzia delle Entrate può arrivare a ricostruire il tuo reddito. Questo anche a fronte di documentazione e prove da chiunque fornite. Quest’ultime possono non avere requisiti di gravità precisione e concordanza.
In pratica l’Agenzia ha una presunzione molto forte che le permette di ricostruire il reddito sulla base di notizie documentabili di cui è venuta a conoscenza.
quando si parla di dichiarazione omessa questa modalità di accertamento non può venire meno in nessun caso. Anche se il contribuente presenta la dichiarazione, la sua fattispecie resta quella di “dichiarazione omessa“.
Per questo motivo devi cercare di evitare di incorrere nella fattispecie di omessa dichiarazione dei redditi.
Accertamento con adesione
L’Agenzia delle Entrate a seguito dell’accertamento per la dichiarazione omessa emette l’avviso di accertamento. Se il contribuente non procede ad impugnare l’atto di accertamento davanti alla Commissione tributaria provinciale vi è la possibilità di utilizzare lo strumento dell’accertamento con adesione.
E’ un “accordo” tra contribuente e ufficio che può essere raggiunto sia prima che dopo l’emissione di un avviso di accertamento. Tuttavia il contribuente non deve presentare ricorso dinnanzi al giudice tributario.
L’accertamento con adesione permette al contribuente di usufruire di una riduzione delle sanzioni amministrative, che saranno dovute nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla legge.
Pertanto in caso di dichiarazione omessa dove è prevista l’erogazione di una sanzione amministrativa pari ad un minimo di 120%, tramite l’accertamento con adesione vi è la possibilità di ridurre la sanzione di un terzo e pertanto l’importo della sanzione sarà pari ad 40%.
Un ulteriore vantaggio dell’accertamento con adesione sta nel fatto che vi è la possibilità di versare anche ratealmente in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo o in un massimo di 16 rate trimestrali, se le somme dovute superano i 50mila euro.
Omessa dichiarazione dei redditi: permane il diritto del contribuente alla detrazione del credito Iva?
Pur in mancanza della dichiarazione dei redditi per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, deve essere riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione.
Come stabilito dalla sentenza della Cassazione civile n. 8484 del 06/05/2020, il contribuente può portare in detrazione l’eccedenza d’imposta anche in assenza della dichiarazione annuale finale, purché siano rispettati i requisiti sostanziali per poter fruire della detrazione.
La competenza territoriale dell’Ufficio Accertatore
La competenza territoriale dell’Ufficio Accertatore in caso di accertamento delle imposte sui redditi è definita dall’art. 31 del D.P.R. n. 600 del 1973 con riferimento al domicilio fiscale indicato dal contribuente. Nel caso in cui il contribuente abbia omesso di presentare la dichiarazione dei redditi e non abbia mai comunicato all’Agenzia delle Entrate la variazione del proprio domicilio fiscale, per il principio dell’affidamento, resta competente l’Ufficio in relazione all’ultimo domicilio fiscale noto.
Omessa dichiarazione dei redditi e dell’Iva: vigilanza
Come chiarito dal Tribunale di Vicenza, con la sentenza n. 548 del 06/06/2022, in tema di reati tributari, l’incarico ad un professionista di predisporre e trasmettere la dichiarazione dei redditi o del modello IVA, non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione in quanto la norma tributaria considera come personale ed indelegabile il relativo dovere.
Omessa dichiarazione dei redditi: cosa fare?
Se ti trovi in una situazione in cui hai omesso la presentazione della tua dichiarazione dei redditi, per prima cosa non preoccuparti.
Ti consiglio di verificare sempre alcune cose prima di allarmarti.
La prima è quella di verificare se eri davvero tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.
Il secondo aspetto che ti consiglio di considerare riguarda i termini di prescrizione delle attività accertative. Per verificare se l’Agenzia delle Entrate ha facoltà di notificarti un accertamento.
Una volta effettuate queste verifiche puoi davvero renderti conto se ti trovi in una fattispecie di omessa dichiarazione.
In caso affermativo la cosa migliore che posso consigliarti è quella di affidarti ad un dottore commercialista esperto.
Questo in questo, fare da soli, se non si ha esperienza, può portare a commettere errori ancora più grandi. Se non hai un consulente di riferimento di seguito troverai il form di contatto per metterti in contatto con noi.
Avere l’ausilio di un esperto ti sarà di fondamentale importanza per capire come muoverti e soprattutto per capire se e come presentare comunque la dichiarazione che hai omesso.
Solo con un professionista potrai inviare in sicurezza la dichiarazione e potrai avere il modello F24 per il versamento delle relative imposte e sanzioni dovute. Oltre, naturalmente al pagamento degli interessi dovuti per il ritardo pagamento.
Omessa dichiarazione dei redditi: sanatoria formale o ravvedimento operoso
Con la Legge di Bilancio 2023 è possibile usufruire di una serie di agevolazioni se hai commesso delle violazioni fiscali. Tra queste vi è la sanatoria errori formali ed il c.d. ravvedimento speciale, ossia una misura diversa rispetto al ravvedimento ordinario. Tuttavia, in ipotesi di ravvedimento operoso non è possibile applicare tali istituti agevolativi.
Omessa dichiarazione dei redditi: servizio di consulenza
Nel caso in cui ti trovi nella fattispecie di omessa presentazione dichiarazione dei redditi è evidente che hai bisogno di farti assistere da un professionista esperto. Specialmente nel caso in cui tu abbia omesso di dichiarare redditi esteri. Quello di cui hai bisogno è ricevere una panoramica chiara della situazione con tutte le opzioni che hai a disposizione per scegliere la migliore per la tua situazione.
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