Pensioni estere tassazione agevolata: novità Sostegni-ter

Il Decreto Sostegni-ter amplia la platea dei beneficiari della flat tax al 7% per i pensionati esteri che si trasferiscono in Italia.

Il Decreto Sostegni-ter introduce alcune novità importanti per guanto riguarda l’agevolazione prevista per i pensionati esteri che si trasferiscono in Italia, scegliendo come destinazione i Comuni del Centro o del Sud colpiti da eventi sismici.

La nuova normativa estende l’agevolazione anche al trasferimento nei Comuni del Centro Italia con popolazione non superiore a 20mila abitanti colpiti dal sisma.

Inizialmente per come era scritta la norma l’agevolazione per le zone del Centro, era riconosciuta solo per i comuni con popolazione non superiore a 3mila abitanti.

Tale novità ha l’obiettivo di potenziare una misura che ha avuto un impatto molto modesto: soltanto 50 soggetti ne hanno esercitato l’opzione in dichiarazione dei redditi.

Pensioni estere: Agevolazione per il rientro in Italia

Il nostro legislatore, ha previsto un’agevolazione volta al rientro in Italia di pensionati che vivono all’estero. Si tratta di pensionati titolari di fonte estera, indipendentemente dalla nazionalità. Deve trattarsi di soggetti che trasferiscono la propria residenza fiscale in una delle regioni del Mezzogiorno d’Italia. Tali soggetti potranno beneficiare della tassazione agevolata del 7% per i redditi prodotti all’estero.

La ratio della norma è quella di attrarre nei Comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno soggetti titolari di capitali e risorse finanziarie che possono essere investiti nel nostro Paese.

Flat tax pensionati esteri: requisiti

Per accedere al regime, il pensionati esteri, titolari di redditi di pensione di fonte estera, che soddisfano i seguenti requisiti:

  • Non essere stati residenti in Italia nei 5 periodi d’imposta precedenti a quello in cui l’opzione diventa efficace;
  • Essere titolari di redditi da pensione ed assegni ad essi equiparati erogati da soggetti esteri;
  • Trasferire la residenza in Italia, in uno dei Comuni appartenenti al territorio del “Mezzogiorno”, con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, situati nelle seguenti Regioni: Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia;
  • Trasferire la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.

Trasferimento della residenza in Italia nel mezzogiorno

Sono interessati a tale agevolazione i pensionati esteri che trasferiscono la residenza in Italia in uno dei Comuni appartenenti al territorio delle Regioni:

  • Sicilia;
  • Calabria;
  • Sardegna;
  • Campania;
  • Basilicata;
  • Abruzzo;
  • Molise;
  • Puglia.

Deve trattarsi di uno dei Comuni appartenenti ad una di queste Regioni con popolazione non superiore a 20.000 abitanti.

Residenza fiscale estera per 5 anni

Il secondo requisito richiesto per beneficiare dell’agevolazione riguarda la residenza fiscale pregressa. Il soggetto estero non deve essere stato fiscalmente residente in Italia per almeno 5 periodi d’imposta precedenti a quello in cui l’opzione diventa efficace. L’Agenzia nella circolare n. 21/E ha chiarito che non può esercitare l’opzione il soggetto mai cancellato dal registro dell’Anagrafe della popolazione residente (AIRE).

Come si esercita l’opzione per l’imposta sostitutiva?

Come previsto dall’art. 24-ter, comma 5, l’opzione:

“E’ esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d’imposta”

Per essere valida l’opzione deve essere esercitata con la dichiarazione dei redditi presentata nei termini ordinari. E’ valida l’opzione anche se esercitata tramite dichiarazione tardiva, ovvero entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria. Per la dichiarazione tardiva sono previste le sanzioni amministrative.

Qualora il contribuente abbia versato l’imposta sostitutiva entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi ma non abbia perfezionato l’opzione in sede di dichiarazione dei redditi, è possibile avvalersi della remissione in bonis. Tramite questo istituto sarà possibile esercitare l’opzione entro il termine di presentazione della dichiarazione utile.

Nell’ipotesi in cui il contribuente non si avvalga della remissione in bonis, nonostante il versamento dell’imposta sostitutiva, l’opzione per il regime non potrà, quindi, considerarsi perfezionata.

Qualora il contribuente abbia omesso il versamento dell’imposta sostitutiva non ci si può avvalere della remissioni in bonis.

Una volta esercitata l’opzione, questa produce i suoi effetti anche per i periodi d’imposta successivi, salvo che non intervenga un’ipotesi di cessazione degli effetti o di revoca dell’opzione.

Pertanto, i soggetti che intendono accedere al regime opzionale in questione, a partire dal 2023, dovranno esercitare l’opzione della dichiarazione dei redditi da presentare nel 2024.

Esclusione imposta sostitutiva

Il contribuente ha la facoltà di scegliere di escludere dall’applicazione dell’imposta sostitutiva del 7% i redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri. Pertanto può decidere di assoggettare a tassazione ordinaria i redditi prodotti in determinate giurisdizioni. Tale scelta può essere effettuata o modificata anche in un momento successivo a quello di esercizio della prima opzione. Una volta operata la scelta di esclusione dal nuovo regime di alcuni Stati, questa non è più revocabile. Per i redditi prodotti in quei Paesi o territori per i quali il contribuente non ha ritenuto di esercitare l’opzione valgono le ordinarie regole di tassazione vigenti per le persone fisiche residenti in Italia con eventuale diritto al beneficio del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero, se spettante. Si precisa, tuttavia, che tale credito d’imposta non è in alcun modo compensabile con l’imposta sostitutiva forfettaria oggetto di commento.

Inoltre, in presenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni, in vigore
tra l’Italia e il Paese o i Paesi i cui redditi sono stati esclusi dall’opzione, sarà
riconosciuto il trattamento convenzionale; in altri termini, il credito sarà concesso
solo se previsto nel Trattato e secondo le modalità stabilite dall’articolo 165 del
TUIR
.

Flat tax 7% per i pensionati esteri in più comuni del Centro Italia: novità del DL Sostegni ter

Inizialmente la possibilità di accedere al regime di imposta sostitutivo del 7% è stata riconosciuta esclusivamente in caso di trasferimento della residenza in comuni appartenenti a territori del Sud Italia fino a a 20.000 abitanti.

Il regime opzionale ha esteso l’agevolazione anche ai trasferimenti in comuni del Centro Italia colpiti da eventi sismici, ma solo con popolazione non superiore a 3.000 abitanti.

Con il Decreto Sostegni-ter ha esteso l’agevolazione della flat tax per i pensionati neoresidenti.

Infatti l’art. 6-ter ha modificato lìart. 24-ter, comma 1 del Tuir, precedendo che:

“i titolari di pensioni estere potranno accedere alla flat tax del 7% in caso di trasferimento in comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, del 24 agosto 2016, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, e non più 3.000.

Pertanto, con il Decreto Sostegni-ter viene equiparato il limite relativo agli abitanti sia per quello che riguarda i comuni del Sud Italia che quelli del Centro colpiti da eventi sismici.

Flat tax pensionati esteri: si tenta il rilancio con il Decreto Sostegni ter

Ricordo che la flat tax si applica per i 9 anni successivi al periodo d’imposta in cui si esercita l’opzione in sede di dichiarazione dei redditi. Oltre alla tassazione agevolata al 7% ricordo che sono previste semplificazioni sia per quanto riguarda la compilazione del quadro RW che per il versamento dell’IVIE o dell’IVAFE.

Seppure siano state previste queste agevolazioni e semplificazioni, la flat tax ha tuttavia suscitato scarso interesse. Infatti, come rilevato dal Ministero dell’Economia, meno di 50 pensionati esteri ne hanno beneficiato. Le novità previste dal decreto Sostegni ter puntano pertanto a potenziare tale misura.

Flat tax 7% pensionati esteri: conclusione e consulenza fiscale online

In questa breve guida ho di fornirti le informazioni più importanti in merito all’agevolazione dei pensionati esteri che decidono di trasferirsi in Italia.

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