Il prolungarsi dell’emergenza epidemiologica Covid-19, ha spinto il nostro Legislatore ad introdurre una disposizione volta a disciplinare le perdite d’esercizio relative al 2020. Per le perdite d’esercizio relative al 2020 non vi sono gli obblighi previsti dal Codice civile per le società di capitali in tema di perdita del capitale sociale. Pertanto, per il periodo 2020, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale meno di un terzo non è l’esercizio immediatamente successivo, bensì il quinto esercizio successivo.
Sei pronto!?! Si comincia!!!
Indice
- Come individuare l’entità della perdita
- Perdite 2020 non superiori ad un terzo del capitale sociale
- Perdite 2020 superiori ad un terzo del capitale sociale
- Perdite 2020 superiori ad un terzo del capitale sociale entro il limite legale minimo
- Perdite 2020 superiori ad un terzo del capitale sociale e al di sotto del limite legale minimo
- Perdite 2020: novità Legge di Bilancio 2021
- Conclusioni
Come individuare l’entità della perdita
Per effettuare correttamente questa valutazione è opportuno considerare che le perdite incidono sul capitale sociale solo dopo aver eroso tutte le riserve iscritte al Patrimonio netto.
Sul tema interviene il Principio Contabile l’OIC 28, il quale afferma che le perdite andranno a ridurre automaticamente il Patrimonio netto. Il Principio contabile precisa che, a tutela di creditori dovranno essere utilizzate per prime le riserve disponibili esistenti. Nel caso in cui le riserve siano superiori all’ammontare delle perdite, l’assemblea dei soci potrà scegliere quali riserve ridurre. Tuttavia deve essere lasciata per ultima la Riserva legale, in quanto possiede il vincolo più rigido.
Nella valutazione delle perdite dovrai considerare non solo la perdita dell’esercizio in corso man anche le perdite degli esercizi precedenti portate a nuovo.
Nella valutazione delle perdite possiamo avere 4 casistiche:
- Perdite non superiori ad un terzo del capitale sociale;
- Perdite superiori ad un terzo del capitale sociale;
- Le perdite superiori ad un terzo dl capitale e al di sotto del limite legale minimo.
- Perdite superiori a un terzo del capitale e al di sotto del limite legale minimo.
Il Codice civile non prescrive obblighi specifici in capo agli amministratori nel caso in cui l’ammontare delle perdite non risulti superiore a un terzo del capitale sociale. Gli amministratori in sede di approvazione del bilancio d’esercizio potranno proporre all’Assemblea, liberamente, il riporto a nuovo della perdita, la copertura con eventuali riserve iscritte in bilancio, o anche il ripianamento della perdita da parte dei soci. L’Assemblea dei soci pertanto potrà decidere in piena libertà in quanto non sussistono obblighi normativi a riguardo.
Quando l’ammontare delle perdite supera il terzo del capitale sociale, l’azienda entra in una situazione diversa in cui non è più lasciata alla libertà degli amministratori e dell’Assemblea ma viene definito dal codice civile. Quest’ultimo prescrive, due diverse modalità di comportamento a seconda che il capitale sociale ridotto delle perdite risulti comunque superiore al minimo legale oppure no.
Pertanto diventa fondamentale individuare il capitale minimo delle Società a responsabilità limitata.
Ai sensi dell’articolo 2463 comma 2 numero 4 del Codice civile l’atto costitutivo deve prevedere:
“l’ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro”
ma lo stesso articolo al comma 4 prescrive che:
“l’ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro”.
Ad oggi di fatto il capitale minimo di una Società a responsabilità limitata è da considerarsi un euro.
Quando si ricade in questa casistica l’art. 2482bis al comma 1 del Codice civile stabilisce che:
“quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti”.
Dalla norma si evince che tale perdita non dovrebbe essere gestita semplicemente in sede di approvazione del bilancio annuale ma dovrà essere rilevata, nel momento in cui gli amministratori l’accertano, anche in un momento infra-annuale e convocata l’Assemblea.
Inoltre all’art. 2482bis comma 2 del Codice Civile si prescrive:
“all’assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società con le osservazioni […] del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti”.
Il termine “relazione” lascia alcune perplessità- Tuttavia l’orientamento prevalente è quello di prevedere un vero e proprio bilancio in corso d’esercizio, composto dai prospetti di Stato Patrimoniale e di Conto Economico.
Cosa può fare l’Assemblea?
A questo punto l’Assemblea potrà deliberare alternativamente:
- Riportare la perdita a nuovo e quindi non prendendo alcun provvedimento;
- Riduzione del capitale sociale;
- Compiere altri provvedimenti per coprire la predita (come può essere il versamento a fondo perduto a copertura della perdita da parte dei soci, oppure la rinuncia, da parte di questi, di eventuali crediti vantati nei confronti della società per precedenti finanziamenti).
Nel caso in cui l’Assemblea opti per non adottare alcun provvedimento, riportando la perdita all’esercizio successivo, l’art. 2482bis al comma 4 del Codice civile, prescrive:
“se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l’assemblea per l’approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti […] devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio”.
Quando si ricade in questa casistica l’art. 2482ter al comma 1 del Codice civile stabilisce che:
“se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito […], gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo” e al comma 2 che “è fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società”.
In questa fattispecie l’Assemblea potrà optare per:
- Ricapitalizzare la Società;
- Trasformarla in una Società di persone. Questo, permetterà all’azienda di continuare ad esistere;
- Non intervenire e pertanto deliberando di fatto lo scioglimento della società e l’inizio della fase di liquidazione.
Perdite 2020: novità Legge di Bilancio 2021
La Legge di Bilancio 2021 dispone che per le perdite emerse
nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, non si applicano gli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter del Codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, comma 1, n. 4), e 2545-
duodecies del Codice civile.
La Legge di Bilancio ridisegna il comma 2 che dispone:
“Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate”.
Dalla norma si evince che il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo non è l’esercizio immediatamente successivo, bensì il quinto esercizio successivo. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione
delle perdite accertate. Nelle ipotesi in cui la perdita riduca il capitale sociale al di sotto del minimo
legale, l’assemblea può deliberare quanto previsto ordinariamente dal Codice civile. Tuttavia con le novità previste dalla Legge di Bilancio 2021 può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo.
Conclusioni
Senza le novità previste dalla Legge di Bilancio 2021 è fuori dubbio che le società si sarebbero trovate in situazioni tali da vedersi “minare” la continuità aziendale. Questo avrebbe portato tante aziende alla messa in liquidazione nel 2021, a meno che non si provvedeva al ripianamento della perdita.
Tuttavia la società si potrebbe trovare già con perdite (per es. 2019) che hanno “inciso” sul capitale per più di un terzo.
In questa fattispecie siamo del parere che la società sia tenuta a convocare urgentemente l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore
al minimo legale ovvero la trasformazione della società, senza attendere, quindi, la chiusura del quinto esercizio.