Piano del Consumatore – guida operativa

Quali sono i soggetti che possono accedere al Piano del Consumatore?Quali sono i requisti per potervi accedere?Vedremo nel dettaglio i benefici che si possono ottenere accedendo alla procedura.

La Legge del 27 gennaio 2012 n.3  ha introdotto nel nostro ordinamento alcune procedure concorsuali aventi lo scopo di “porre rimedio” alle situazioni di sovraindebitamento non soggette, ne assoggettabili, alle altre procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare.

Il Piano del consumatore è una delle 3 procedure previste dalla Legge n.3 del 2012 “Crisi da sovraindebitamento”       

Il Piano del Consumatore è un piano di ristrutturazione. Tramite il quale il consumatore che versa in situazione di difficoltà economica ha la possibilità di rinegoziare i propri debiti.

Il piano del consumatore si rivolge esclusivamente alle persone fisiche. Quest’ultime per poter accedere devono aver contratto debiti per scopi estranei ad un’attività imprenditoriale o professionale.

Requisiti per accedere al Piano del Consumatore

La Legge del 27 gennaio 2012 n.3 “crisi da sovraindebitamento”, prevede la possibilità di accedere alla procedura solo al verificarsi di alcuni requisiti.

Requisito soggettivo

Il requisito soggettivo è disciplinato all’art. art. 6 comma 1 e art. 7 comma 2 della  Legge del 27 gennaio 2012 n.3:

“coloro che non sono soggetti (né assoggettabili ) alle vigenti procedure concorsuali”

Per inquadrare quali sono tali soggetti è necessario andare a definire chi sono i soggetti sottoposti alle procedure concorsuali, come definiti dalla legge fallimentare.

L’art. 1 della Legge fallimentare, ovvero il Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267, recante “Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa”. Al primo comma l’art. 1 ricorda anzitutto che sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo “gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici”. Inoltre  non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che, pur esercitando un’attività di natura commerciale, posseggono in via congiunta i tre requisiti che seguono:

  1. Aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
  2. Aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
  3. Avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

Quindi tutti i soggetti che non rientrano all’interno dei requisiti posti dall’art. 1 della L.F. possono essere assoggettate alla legge sul sovraindebitamento, quindi per esclusione rientrano queste categorie di soggetti:

  • Imprenditore commerciale non fallibile (perché sotto la soglia dei tre requisiti esposti sopra);
  • Lavoratori autonomi;
  • Enti non commerciali;
  • Imprenditore agricolo (previsione espressa dall’art.7 comma 2 bis);
  • Start up innovative.

Requisito oggettivo

Oltre al requisito soggettivo, è necessario, affinché il debitore possa accedere ad una delle procedure disciplinate dalla Crisi da Sovraindebitamento, si trovi nella situazione di “Sovraindebitamento”.

Ai sensi dell’art. 6 della L. n. 3/2012 per “sovraindebitamento”:

“si intende la situazione di perdurare squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farne fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempiere regolarmente”

Pertanto dalla lettura della definizione di sovraindebitamento, si intende una rilevante difficoltà da parte del debitore ad adempiere alle obbligazioni (stato di crisi).

In generale quindi possono accedere a questa procedura, tutti coloro che non possono fallire e pertanto un enorme platea di soggetti potenzialmente destinatari.

Se possiedi tutti i requisiti, precedentemente elencati, di seguito troverai una spiegazione dettagliata di come si come funziona la procedura: del “Piano del Consumatore”.

Altri requisiti richiesti

Oltre ai requisiti soggettivi e oggettivi appena visti, il debitore per poter usufruire delle procedure di composizioni non deve:

  • Essere soggetto ad altre procedure concorsuali;
  • Nei 5 anni precedenti, aver utilizzato la legge n.3/2012;
  • Per cause a lui imputabili, aver subito un provvedimento di annullamento o revoca dell’accordo
  • Aver fornito, documentazione che non consente di ricostruire dettagliatamente la sua situazione economica e patrimoniale.

Requisito: consumatore

Oltre ai requisiti visti nei paragrafi precedenti, che sono comuni alle altre procedure, vi è un requisito specifico per questa procedura.

Possono accedere al “Piano del Consumatore”, esclusivamente le persone fisiche che  hanno contratto debiti per scopi estranei ad un’attività imprenditoriale o professionale.

Fase del deposito e apertura della procedura

La procedura inizia con il deposito della proposta di piano del consumatore (disciplinato dall’art. 12 – bis, comma 1 e 2) e ricalca in massima parte la procedura prevista per l’accordo da sovraindebitamento

Anche per questa procedura, il Giudice deve accertare preliminarmente la sussistenza dei requisiti previsti dagli art. 7, 8, 9 e può concedere un termine. Non può essere superiore a 15 giorni per permettere di apportare eventuali integrazioni alla proposta e produrre nuova documentazione.

Nel piano del consumatore, il giudice provvede immediatamente a verificare l’assenza di atti in frode ai creditori.

Il giudice fissa immediatamente con decreto l’udienza di omologazione del piano se l’esito dell’accertamento e verifica ha esito positivo,

Sarà poi onere dell’OCC/professionista la comunicazione a tutti i creditori sia del decreto di ammissione alla procedura che della proposta del debitore.

Fase dell’omologazione del Piano del Consumatore

Nella procedura del Piano del Consumatore non vi è una fase in cui i creditori sono tenuti ad esprimere il loro consenso o dissenso sulla proposta. Ai creditori è precluso di esprimersi in merito.

Pertanto tutta la procedura si incentra sull’omologazione ed il giudizio si baserà sull’accertamento:

  • Fattibilità del piano;
  • Idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili;
  • Meritevolezza del debitore.

Per quanto concerne il termine meritevolezza, la legge n. 3/2012 ai sensi del’art. 12 – bis comma 3, stabilisce che essa sussiste, quando è escluso che il consumatore:

  • Ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;
  • Ha colposamente determinato il sovraindebitamento, attingendo anche a fonti di credito non proporzionate alle proprie capacità patrimoniali.

Durante l’udienza di omologazione è concesso ai creditori di formulare qualsiasi tipo di contestazione.

Come per per le altre procedure è permesso al singolo creditore di contestare il piano sotto il profilo della convenienza. L’omologazione del piano è concessa se il credito può essere soddisfatto dall’esecuzione dello stesso in misura non inferiore all’alternativa liquidazione

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