Preventivo regime forfettario – Risparmia sulla contabilità

Ad oggi il regime fiscale più conveniente per aprire partita Iva è il Regime Forfettario!

Ecco quale Partita Iva scegliere per pagare meno tasse ed avviare la tua attività professionale o imprendotoriale

Ho conosciuto tantissimi ragazzi e ragazze negli ultimi mesi che hanno iniziato, o stanno per iniziare dei business on-line. Sono Grafici, Webmaster, Scrittori, operatori dell’ Affiliate marketing, Blogger, e tutti loro mi hanno posto la stessa domanda: Esiste una Partita IVA Agevolata che permetta, almeno inizialmente in fase di start-up, di risparmiare sulle tasse e sui contributi?

La risposta è Si, esiste. Si chiama Regime Forfettario e se non lo conosci dovresti assolutamente leggere come funziona.

Regime Forfettario: guida pratica

Persone fisiche esercenti attività d’impresa o arte o professione che nell’anno solare precedente;

  1. hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a quelli individuati nella tabella di seguito riportata (compresi tra euro 30.000,00 e 50.000,00, per effetto delle modifiche previste dalla nuova Legge di Stabilità per il 2016). In caso di più attività cui risultano applicabili soglie di ricavi / compensi diversi, va fatto riferimento alla soglia più elevata;
  2. hanno sostenuto spese per l’impiego di lavoratori non superiori ad euro 5.000,00 lordi annui a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60, TUIR;
  3. sostenuto un costo complessivo dei beni strumentali al 31.12 (al lordo dell’ammortamento) non superiore ad euro 20.000,00.

Ai fini di tale ultimo limite non vanno considerati:

  • i beni immobili comunque acquisiti ed utilizzati;
  • i beni di costo unitario non superiore a € 516,46.

 

 

CALCOLO DEL REDDITO

 

Ai fini delle imposte dirette, il reddito imponibile si ottiene applicando ai ricavi/compensi un coefficiente di redditività differenziato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata (vedi tabella riportata in calce all’articolo), senza tener conto delle spese sostenute nell’anno. Questa è la principale novità del regime, in quanto diversamente da quanto avveniva con gli altri, il reddito non è più calcolato come differenza tra componenti positivi e negativi.

Una volta determinato il reddito imponibile, si scomputano da esso i contributi previdenziali versati in base alla legge. L’eventuale eccedenza che non ha trovato capienza nel reddito dell’attività assoggettata al regime forfetario può essere portata in diminuzione dal reddito complessivo come onere deducibile.

 

Il reddito così determinato è soggetto ad un’imposta pari al 15%, sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché dell’IRAP. Il versamento dell’imposta sostitutiva segue le stesse regole previste per l’Irpef. Per i primi 5 anni di attività, l’imposta scende, grazie alla Legge di Stabilità, al 5%.

LIMITI DEI RICAVI 2017
Settore Limite ricavi/compensi
Industrie alimentari e delle bevande 45.000,00
Commercio all’ingrosso e al dettaglio 50.000,00
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande 40.000,00
Commercio ambulante di altri prodotti 30.000,00
Costruzioni e attività immobiliari 25.000,00
Intermediari del commercio 25.000,00
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 50.000,00
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi 30.000,00
Altre attività economiche 30.000,00

 

COEFFICIENTI DI REDDITIVITA’ 2017 
Attività  

Codice attività ATECO

Coefficiente

di redditività

Industrie alimentari

e delle bevande

(10 – 11) 40%
Commercio all’ingrosso

e al dettaglio

45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 40%
Commercio ambulante

e di prodotti alimentari

e bevande

47.81 40%
Commercio ambulante

di altri prodotti

47.82 – 47.89 54%
Costruzioni e attività immobiliari (41 – 42 – 43) – (68) 86%
Intermediari

del commercio

46.1 62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (55 – 56) 40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88) 78%
Altre attività

economiche

(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) 67%

La convenienza del regime, dunque, è strettamente collegata all’ammontare dei costi dell’azienda o del professionista: tante più saranno le spese, quanto meno converrà aderire al regime, nonostante la tassazione agevolata.

SEMPLIFICAZIONI

I soggetti che adottano il regime forfetario beneficiano delle seguenti semplificazioni:

  • per quanto riguarda l’Iva sono in generale esonerati dal versamento dell’imposta (e di contronon hanno diritto alla detrazione dell’Iva a credito):

o inoltre sono esonerati dall’obbligo:

  • della registrazione delle fatture emesse/corrispettivi;
  • della registrazione degli acquisti;
  • della tenuta e conservazione dei registri e dei documenti, ad eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali;
  • della dichiarazione e comunicazione annuale IVA;
  • della comunicazione del c.d. spesometro;
  • della comunicazione black list;
  • della comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute;

o sono invece obbligati:

  • a numerare e conservare le fatture d’acquisto e le bollette doganali;
  • a certificare e conservare corrispettivi. A tal proposito sulle fatture emesse, al posto dell’Iva, andrà riportata la dicitura: “Operazione in franchigia da Iva”, con l’eventuale indicazione della norma;
  • a presentare gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie;
  • a versare l’Iva in relazione agli acquisti di beni intraUE di importo annuo superiore a € 10.000 e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge.
  • per quanto riguarda le imposte sui redditi:

o sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili;

o determinano il reddito d’impresa o di lavoro autonomo in maniera semplificata, applicando ai ricavi/compensi percepiti un coefficiente di redditività, e scomputando da tale ammontare i contributi previdenziali obbligatori versati;

o sono obbligati alla conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;

  • per quanto riguarda l’IRAP, essi sono esclusi da tale imposta;
  • per quanto riguarda gli studi di settore, essi sono esonerati dalla loro presentazione (anche dai parametri);
  • per quanto riguarda gli adempimenti in qualità di sostituti d’imposta, essi:

o non subiscono la ritenuta alla fonte e a tal fine rilasciano apposita dichiarazione che può essere inserita anche nella fattura;

o non effettuano la ritenuta alla fonte. Sussiste comunque l’obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore delle somme che non sono state assoggettate a ritenuta.

CAUSE DI ESCLUSIONE DAL REGIME FORFETTARIO 

Il regime non può essere adottato dai seguenti soggetti:

 
I Il contribuente che si avvale di regimi speciali IVA, come quello per la cessione di generi di monopolio, vendita di beni usati, ecc.
II Il contribuente che non risiede in Italia, anche se tale circostanza non preclude totalmente le possibilità di accesso al regime. I residenti in uno stato UE o aderenti allo SEE che assicurino un adeguato scambio di informazioni e che producono almeno il 75% dei redditi in Italia, infatti, possano comunque adottare il regime forfetario.
III Il contribuente che effettua in via esclusiva o prevalente cessioni di immobili e di mezzi di trasporto nuovi.
IV Il contribuente che è socio/associato di società di persone, associazioni professionali o SRL trasparenti.
V Il contribuente che nell’anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente o assimilato eccedenti i 30.000,00 euro (non si applica in caso di cessazione del rapporto di lavoro).

Le cause di esclusione si riferiscono al momento di applicazione del regime, e non all’anno antecedente all’ingresso dello stesso (come per le condizioni di accesso al regime).

 REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO PER IL REGIME FORFETTARIO

Il regime forfettario, come noto, prevedeva l’applicazione di un regime contributivo ad hoc, sulla base del quale i contribuenti avrebbero potuto derogare il minimale contributivo previsto dalla Legge n. 233/1990. Ora viene prevista la modifica di tale agevolazione, nel senso di prevedere una riduzione generalizzata dei contributi da versare. In particolare, coloro che accedono al regime possono abbattere i contributi da versare del 35%.

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