Chi loca solo una parte della propria abitazione principale può godere dell’esenzione Imu?
Non è raro il contribuente conceda in locazione una parte della propria abitazione principale, anche solo per una parte dell’anno.
Viene da chiedersi se l’esclusione dai tributi locali continua a trovare applicazione anche quando una parte dell’immobile venga concessa in locazione.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha dato in una faq una risposta al quesito.
Vediamo in questo contributo quando si continua a beneficiare dell’esenzione Imu in caso di locazione della propria abitazione principale e quando invece è dovuta.
Sei pronto?!? Si comincia!!!
Indice
Abitazione principale
Il concetto di abitazione principale è legato al luogo in cui un soggetto ha la propria residenza, o meglio la propria dimora abituale.
Una definizione di abitazione principale si può ritrovare nel DL 101/2011 (Decreto Monti) :
“Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente […]“.
Quindi affinché un immobile possa essere considerato abitazione principale, sono necessarie 3 condizioni:
- Il possesso/proprietà (o altro titolo reale quale ad esempio l’usufrutto o il diritto di abitazione);
- La residenza anagrafica;
- La dimora abituale intesa come elemento che sussiste continuativamente nel tempo.
Casa al mare affittata: si paga l’Imu?
Se decidi di dare in affitto la tua casa, in cui hai la residenza, per non perdere l’agevolazione, occorre mantenere il possesso, almeno parziale.
Pertanto bisogna distinguere due fattispecie relative all’immobile:
- Parzialmente locato;
- Interamente locato.
Immobile interamente locato
Poniamo il caso in cui tu abbia trasferito la tua residenza in un luogo di villeggiatura e che tu decida di locare per il periodo estivo il periodo appartamento.
La domanda che ti starai ponendo immagino sia la seguente:
Sono tenuto a versare l’imu per la parte dell’anno in cui sto locando l’immobile che è per me abitazione principale?
La risposta è affermativa in quanto si perde il diritto di esenzione concesso all’abitazione principale. Ricordiamo che quest’ultima
Immobile parzialmente locato
Ci chiediamo se abbiamo diritto ad usufruire dell’esenzione imu nel caso in cui lochiamo alcune stanze della nostra abitazione.
A dare una risposta a questa domanda è intervenuto il Mef ( Ministero dell’Economia e delle Finanze) con la Faq n. 12 del 20.01.2016:
“Anche se parzialmente locata, l’abitazione principale non perde tale destinazione e, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2014, beneficia dell’esenzione dall’Imu prevista per tale fattispecie”
Riteniamo che lo stesso debba valere anche ai fini Tasi, in quanto la definizione di abitazione principale è uguale per entrambi i tributi.
Anche se questa linea interpretativa è stata fornita a livello centrale dal Mef, sembra che molti comuni non l’abbiano recepita. Tutto ciò a come conseguenza che, nel caso in cui il contribuente non versi l’Imu per l’immobile parzialmente locato, potrebbe trovarsi a subire contestazioni da parte del Comune.
Avviso di accertamento
Nel caso in cui si dovessi locare per un periodo dell’anno la tua casa al mare che hai adibito ad abitazione principale senza aver versato l’imu ti verrà notificato l’avviso di accertamento.
Se reputi che quanto richiesto nell’avviso di accertamento non sia effettivamente dovuto, avrai due possibilità:
- Presentare ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di competenza;
- Presentare istanza di riesame in autotutela. Sarà opportuno allegare all’istanza la documentazione utile a supporto di quanto richiesto.
E’ preferibile prima fare un primo tentativo presentando istanza di riesame in autotutela. Questo, in quanto il ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale comporta un esborso delle spese processuali ingenti.
Tuttavia è opportuno sapere che l’istanza di riesame in autotutela non sospende né interrompe il termine di pagamento né quello previsto per la presentazione del ricorso presso la competente Commissione Tributaria.
Adesione all’accertamento
Possono aderire all’accertamento con adesione solo i contribuenti che hanno commesso delle irregolarità in materia di obblighi dichiarativi, non sanate con il ravvedimento operoso. Tramite l’adesione all’accertamento è prevista la riduzione delle sanzioni di 1/3.
Tuttavia l’accertamento con adesione non è previsto per le irregolarità in materia di omesso o parziale versamento.
Conclusioni
Ti è stato notificato un avviso di accertamento dove ti richiedono l’imu per l’immobile in cui hai la residenza ma hai locato per una parte dell’anno?
Per prima cosa dovrai verificare, con l’ausilio di un professionista, che il Comune ti abbia conteggiato correttamente le sanzioni ed interessi. Inoltre per evitare che ti arrivi altri avvisi di accertamento per le annualità successive e quindi versare sanzioni importanti, provvedere a regolarizzare spontaneamente tramite l’istituto del ravvedimento operoso.
Ti sei accorto di aver omesso il versamento per una annualità e ti stai chiedendo se sono spirati i termini di decadenza e vuoi sanare l’irregolarità con l’istituto del ravvedimento operoso?
Ti è stato notificato l’avviso di accertamento imu ed hai bisogno di essere indirizzato sulla decisione migliore da prendere in base alla tua situazione personale?
Affidati a professionisti esperti e non aspettare che sia troppo tardi.