Decreto Liquidità, proroga versamenti e calcolo della riduzione del fatturato. Le istruzioni operative sono contenute nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 13 aprile 2020. il calo andrà verificato separatamente per le scadenze di aprile e maggio. Quindi verificando la differenza registrata nei mesi di marzo ed aprile rispetto al 2019.
Decreto Liquidità, l’Agenzia delle Entrate pubblica i chiarimenti in merito alla proroga delle scadenze fiscali.
I chiarimenti dell’Amministrazione Finanziaria si trovano nella circolare numero 9/E del 13 aprile 2020.
La verifica relativa alla riduzione del fatturato del 33% o del 50%, a seconda che ricavi o compensi siano superiori o inferiori a 50 milioni di euro, dovrà essere effettuata separatamente per i versamenti di IVA, ritenute e contributi in scadenza ad aprile e a maggio 2020.
Analizziamo nel dettaglio i principali punti trattati dalla circolare n. 9/E del 13 aprile, in merito al rinvio delle scadenze fiscali.
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Indice
Proroga versamenti: limiti di fatturato
Ai sensi del DL n.23 del 2020, è prevista la sospensione dei versamenti (dell’IVA, delle ritenute alla fonte, dei contributi assistenziali e previdenziali). Questo soltanto se il fatturato o i corrispettivi del mese di marzo o aprile 2020 si sia ridotto, rispetto ai corrispondenti mesi del 2019. Tale riduzione del fatturato deve essere almeno pari al 33% o al 50% ( a seconda che i ricavi o comensi 2019 siano inferiori o meno alla soglia di 50 milioni di euro).
Proroga versamenti: verifica separata per le scadenze di aprile e maggio 2020
Ai fini della proroga dei versamenti in scadenza ad aprile e maggio 2020, il calcolo della riduzione del fatturato dovrà essere effettuato separatamente.
Il differimento di IVA, ritenute e contributi, andrà valutato controllando rispettivamente la diminuzione di fatturato o corrispettivi registrata a marzo 2020 e ad aprile 2020.
Come specificato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate, bisognerà quindi effettuare il calcolo della riduzione del fatturato o dei corrispettivi:
- del mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019, relativamente ai versamenti da eseguire ad aprile 2020;
- del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019, relativamente ai versamenti da eseguire a maggio 2020.
Proroga dei versamenti: soglia del fatturato dei 50 milioni
I residenti delle 5 province più colpite dall’emergenza sanitaria (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza) possono beneficiare della sospensione del versamento IVA se hanno subito una riduzione del fatturato di almeno il 33% a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni.
Calcolo del fatturato: parametri
Come chiarito nella circolare dell’Agenzia delle Entrate, il calcolo del fatturato dovrà essere eseguito considerando le operazioni che sono state “fatturate o certificate”. Quindi quelle che hanno partecipato alle liquidazioni periodiche iva nei mesi in questione. Dovranno essere considerate anche i corrispettivi non rientranti nell’ambito di applicazione dell’Iva ( ad. esempio le operazioni verso l’estero).
Pertanto, la data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell’operazione. Vediamo qual’è la data da considerare sia per le fatture immediate che per le fatture differite.
Fatture immediate
Per le fatture immediate, emesse in formato elettronico e trasmesse allo Sdi, il riferimento da considerare è la “data fattura”. Stesso ragionamento per le fatture analogiche emesse nei confronti di soggetti esteri che rientrano nell’esterometro.
Fatture differite
Per le fatture differite deve essere presa in considerazione la data dei DDT ( documenti di trasporto). Pertanto ad esempio, nel calcolo del fatturato del mese di marzo, andranno escluse le fatture differite per operazioni effettuate nel mese di febbraio. Viceversa, dovranno essere incluse le fatture differite di marzo, emesse entro il 15 aprile.
Proroga versamenti per gli enti con attività commerciali
La circolare dell’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla sospensione dei versamenti anche per gli enti non commerciali che effettuano anche attività commerciale.
La sospensione dei versamenti, di cui all’art. 18 del DL 23/2020, trova applicazione anche per gli enti non commerciali che effettuano anche attività commerciali oltre all’attività istituzionale.
Tali enti pertanto potranno usufruire della sospensione dei versamenti al verificarsi delle condizioni del calo del fatturato prevista per i soggetti che esercitano attività d’impresa.