Quadro LC del Modello Redditi – guida operativa

Quali sono i soggetti tenuti alla compilazione del quadro LC del modello redditi? Come deve essere compilato il quadro? In questa guida troverai una spiegazione dettagliata per una corretta compilazione del quadro.

Il modello Redditi Persone Fisiche accoglie nel quadro LC la liquidazione della cedolare secca, ovvero l’imposta sostitutiva sulle locazioni di beni immobili.

Il quadro LC recepisce i redditi di locazione dichiarati nel quadro RB ed i redditi da locazione breve indicati nel quadro RL.

In questo contributo, vedremo nel dettaglio le modalità di compilazione del quadro LC del Modello Redditi.

Sei pronto?!? Si comincia!!!

Normativa sulle locazioni brevi

Il D.L. N. 50/2017 (modificato successivamente dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017) ha disciplinato, a partire dal 1 giugno 2017, il settore delle locazioni brevi.

Oltre a dare una definizione alle locazioni brevi, è stato ampliato l’ambito applicativo della cedolare secca. Inoltre sono stati introdotti nuovi adempimenti a carico degli agenti immobiliari.

Come disciplinato dal D.L. N. 50/2017 vengono considerate locazioni brevi:

“I contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni. Ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione di servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa.

direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliare da locare”.

Regime fiscale locazioni brevi

La vera novità introdotta dal D.L. 50/2017 sta, essenzialmente, nell’ampliamento dei soggetti coinvolti che possono esercitare l’opzione della cedolare secca.

Tale regime fiscale era già previsto per i redditi fondiari di locazione  (anche di breve durata), adesso è stato allargato anche per i seguenti redditi:

In precedenza non vi era la possibilità di usufruire del regime della cedolare secca, in quanto non riconducibili alla categoria dei “redditi fondiari”.

Il proprietario dell’immobile (o sublocatore o comodatario) ha la possibilità di scegliere di assoggettare il reddito che percepisce dalla locazione ad un’imposta sostitutiva.

Tale imposta sostituisce l’irpef, le relative addizionali e, se il contratto è registrato (perché maggiore di 30 giorni), le imposte di registro e di bollo.

L’imposta sostitutiva si applica nella misura del 21%.

E’ opportuno precisare che il contratto di sublocazione o di comodato non trasferisce al sublocatore o al comodatario la titolarità del reddito fondiario. Quest’ultima resterà in capo al titolare del diritto reale sul bene.

La ritenuta degli intermediari

Il D.L. 50/2017 ha introdotto, per i contratti di locazione conclusi a decorrere dal 1 giugno 2017 tramite intermediari abilitati, l’obbligo da parte di quest’ultimi di trattenere una ritenuta del 21%, nel momento in cui riversa al locatore le somme pagate dall’inquilino.

Gli intermediari poi saranno tenuti a rilasciare al proprietario la relativa certificazione ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 332/1988 ed inviarla telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

Se nella dichiarazione dei redditi il proprietario opta per la cedolare secca, la ritenuta operata dall’intermediario sarà a titolo d’imposta.

Quindi il proprietario non sarà tenuto a versare imposte.

Al contrario se il proprietario, sceglie la tassazione ordinaria, la ritenuta operata dall’intermediario sarà a titolo d’acconto.

Quindi in sede di dichiarazione dei redditi il proprietario verserà il saldo sulla base delle ritenute operate.

Quadro LC del modello redditi

Tutte le novità viste in precedenza, hanno comportato dei risvolti in sede di compilazione del modello redditi.

Dal modello redditi di quest’anno, è presente il nuovo quadro LC, riservato all’indicazione dell’imposta sostitutiva, con aliquota del 21% o del 10%.

Tale imposta è dovuta sul reddito imponibile derivante dai contratti di locazione per i quali si è optato per la cedolare secca. Nel quadro LC, vanno indicati dati che nel modello Redditi 2017 dello scorso anno erano presenti nel quadro RB ai righi RB11 e RB12.

Il quadro LC è stato introdotto al fine di permettere una liquidazione unitaria della cedolare secca determinata nel quadro RB. Questo in relazione a tutti i redditi per i quali è possibile beneficiare della cedolare secca. Pertanto sia per i redditi inclusi nel quadro RL che per quelli inclusi nel quadro RB.

Soggetti tenuti a compilare il quadro LC

Sono obbligati alla compilazione del nuovo quadro LC del modello Redditi 2018, tutti i soggetti che hanno esercitato l’opzione di avvalersi della cedolare secca. In riferimento ai redditi di locazione maturati nel 2017.

Il D.L. 50/2017 ampliando gli interlocutori che possono beneficiare della cedolare secca, di conseguenza aumenteranno il numero di soggetti tenuti alla compilazione del quadro LC.

Il quadro LC, deve essere compilato sia dai contribuenti che integrano le due fattispecie reddituali, locazione d RB e redditi diversi da RL, sia da quelli che ne integrano solamente una.

Compilazione del quadro LC

Il quadro LC nel modello Redditi è rappresentato da un’unica Sezione composta d 2 righi.

Nel primo rigo viene determinata l’imposta sostitutiva a debito o a credito oggetto della dichiarazione.

Nel secondo rigo vengono determinati gli acconti per l’anno in corso.

Colonna 1: Totale imposta cedolare

In questa colonna deve essere riportato l’importo di cui alla Colonna 3 del rigo RB11.

Tale importo identifica l’ammontare complessivo dovuto a titolo di cedolare secca per i redditi rientranti nel quadro RB.

Colonna 2: Imposta sui redditi diversi

Questa colonna del quadro LC è riservata ai redditi di sublocazione o di locazione dell’immobile detenuto in comodato. Se rispettano le condizioni per potere beneficiare della cedolare secca, vanno indicati nel quadro RL10.

Nella colonna 2 deve essere riportato il 21% dell’importo presente nel rigo RL10.

Colonna 3: Totale imposta complessiva

L’importo da inserire nella colonna 3 è dato dalla somma degli importi relativi alle due colonne precedenti.

Pertanto la colonna 3 rappresenta l’ammontare complessivo dovuto dal contribuente a titolo di cedolare secca.

Colonna 4: Ritenuta da CU per locazioni brevi

Questa colonna nasce dalla novità introdotta dal D.L. 50/2017.  E’ stato previsto l’obbligo sia da parte degli intermediari immobiliari sia per coloro che gestiscono i portali telematici di operare una ritenuta del 21% nella riscossione del corrispettivo.

Successivamente sia gli intermediari immobiliari che i gestori di portali telematici saranno tenuti ad emettere la certificazione al proprietario. Tale certificazione contiene sia il reddito erogato che la ritenuta operata.

Nella colonna 4 dovrà essere indicato l’importo complessivo delle ritenute operate dagli intermediari immobiliari o dai gestori di portali telematici.

Colonna 5 ( Differenza): indicare la differenza degli importi esposti nelle colonne 3 e 4 del presente rigo. Se la differenza LC1 colonna 3 – LC1 colonna 4 è negativo, il risultato in valore assoluto deve essere riportato nel rigo RN33 colonna 4.

Colonna 6 (Eccedenza dichiarazione precedente): riportare l’eventuale credito di cedolare secca che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2021, indicato nella colonna 5 del rigo RX4 del Mod. Redditi PF 2021. Se nel 2022 avete fruito dell’assistenza fiscale ed il sostituto d’imposta non ha rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal Modello 730-3 indicare in questo rigo il credito non rimborsato risultante al punto 94 della Certificazione unica 2022. Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2022 ed è stato chiesto di utilizzare il credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento dell’IMU con il Mod. F24, ma tale credito non è stato utilizzato del tutto o in parte, bisogna riportare in questa colonna anche l’eventuale importo del credito di cedolare secca indicato nel rigo 194 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2022 (214 per il coniuge).

Colonna 7 (Eccedenza compensata modello F24): indicare l’importo dell’eccedenza di cedolare secca eventualmente compensata utilizzando il modello F24.

Colonna 8 (Acconti versati): indicare l’ammontare degli acconti della cedolare secca versati per l’anno 2020. Riportare in questa colonna:

  • l’importo indicato nel modello di pagamento F24 con i codici tributo 1840 e 1841 e l’anno 2022;
  • l’importo indicato nei punti 126 e 127 (326 e 327 per il coniuge) della Certificazione unica 2023 (acconto trattenuto con il modello 730/2022).

In questa colonna va compreso anche l’importo indicato nella colonna 9.

Casi particolari

  • Se nell’anno 2020 è stato presentato un modello 730/2022 senza sostituto: riportare l’importo indicato nel rigo 143 del modello 7303/2022 aumentato dell’importo eventualmente versato con il modello F24 con il codice tributo 1840 e l’anno 2022

    Se risulta compilato il rigo 120 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2022, l’eventuale versamento effettuato con il mod. F24 va imputato tra i due coniugi in misura proporzionale agli importi indicati nei righi 100 e 120 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2022.

  • Se il rimborso risultante dal modello 730/2022 con sostituto è stato erogato dall’Agenzia delle entrate riportare l’importo indicato nel rigo 100 (120 per il coniuge) del prospetto di liquidazione modello 730-3/2022.

Colonna 9 (Acconti sospesi): indicare l’importo degli acconti dovuti ma non ancora versati alla data di presentazione della dichiarazione in quanto si è goduto della sospensione dei termini sulla base di specifici provvedimenti emanati per eventi eccezionali. L’importo di questi acconti sarà versato dal contribuente con le modalità e nei termini che saranno previsti da un apposito decreto per la ripresa delle riscossioni delle somme sospese.

Colonna 10 (Cedolare secca trattenuta dal sostituto): riportare l’importo trattenuto dal sostituto d’imposta, indicato nella colonna 7 del rigo 99 del modello 730-3/2021. Nel caso in cui il modello 730/2021 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 7 del rigo 119 del modello 730-3/2021.

Colonna 11 (Cedolare secca rimborsata dal sostituto): riportare l’importo rimborsato dal sostituto d’imposta, indicato nella colonna 5 del rigo 99 del modello 730-3/2023. Nel caso in cui il modello 730/2021 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 5 del rigo 119 del mod. 730-3/2023.

Per determinare l’imposta sostitutiva a debito o a credito effettuare la seguente operazione:

col. 5 (se positiva) – col. 6 + col. 7 – col. 8 – col. 10 + col. 11 

Se il risultato di tale operazione è positivo (debito) riportare l’importo così ottenuto nella colonna 12.

(Imposta a debito). Tale importo deve essere versato con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per l’Irpef (vedi paragrafo 6 Parte I, Modalità e termini di versamento). Tale importo va riportato nella colonna 1 del rigo RX4. Se il risultato di tale operazione è negativo (credito) riportare l’importo così ottenuto nella colonna 13 (Imposta a credito). Detto importo a credito va riportato anche nella colonna 2 del rigo RX4.

Rigo LC2 Acconto cedolare secca locazioni per l’anno 2023

Nel modello REDDITI va riportato, se dovuto, l’ammontare dell’acconto relativo alla cedolare secca per l’anno 2023. Per stabilire se è dovuto o meno l’acconto relativo alla cedolare secca per l’anno 2023  occorre controllare l’importo indicato nel rigo LC1, colonna 5, “Differenza”. Se questo importo:

  • non supera euro 51,65, non è dovuto acconto;
  • supera euro 51,65, è dovuto acconto nella misura del 100  per cento del suo ammontare.

Atteso che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro, l’acconto risulta dovuto qualora l’importo del rigo LC1, col. 5, risulti pari o superiore ad euro 52.

L’acconto così determinato deve essere versato:

  • in unica soluzione entro il 30 novembre 2023 se l’importo dovuto è inferiore ad euro 257,52;
  • in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52, di cui: – la prima, nella misura del 40 per cento, entro il 30 giugno 2023 ovvero il 30 luglio 2023 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo; – la seconda, nella restante misura del 60 per cento, entro il 30 novembre 2023.

Si ricorda che i termini di versamento che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Se il contribuente prevede una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta. In tal caso gli importi da indicare nel rigo LC2 devono essere comunque quelli determinati utilizzando le istruzioni sopra fornite e non i minori importi versati o che si intendono versare. La prima rata di acconto relativo alla cedolare secca per l’anno 2023 può essere versata ratealmente alle condizioni indicate nel paragrafo “Rateazione”. Nella colonna 1 (Primo acconto), indicare l’importo della prima rata di acconto dovuta, calcolata secondo le modalità sopra descritte;

Nella colonna 2 (Secondo o unico acconto), indicare l’importo della seconda o unica rata di acconto dovuta, calcolata secondo le modalità sopra descritte.

Quadro LC del Modello Redditi: Consulenza fiscale online

La compilazione del Modello redditi è un adempimento importante. A fronte delle tante novità che ho affrontato in questo articolo, è diventata più complicata la compilazione del modello reddito.

Se stai effettuando locazioni brevi con il tuo immobile, affidati ad un esperto in questo ambito per il tuo modello redditi.

Per evitare di commettere errori e rischiare sanzioni, non aspettare contattaci!

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