La compilazione del quadro RW per immobili detenuti all’estero da parte di contribuenti fiscalmente residenti in Italia: istruzioni di compilazione, sanzioni, consulenza.
Le persone fisiche residenti in Italia che detengono immobili all’estero, indipendente dal fatto che questi ultimi abbiano prodotto reddito imponibile in Italia, hanno l’obbligo di indicarli nella dichiarazione dei redditi, nel quadro RW. Questo, sia per assolvere all’obbligo di monitoraggio fiscale, sia per la determinazione delle imposte patrimoniali.
In questa guida vedrai quali sono le modalità di compilazione del quadro RW e le sanzioni in caso di omessa o ritardata compilazione.
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Indice
Compilazione quadro RW: soggetti obbligati
Il quadro RW deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dai soggetti residenti che detengono investimenti all’estero. Tale quadro deve essere obbligatoriamente compilato anche ai fini della determinazione dell’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero (IVIE).
I contribuenti residenti in Italia interessati alla normativa sul monitoraggio fiscale sono:
- Le persone fisiche;
- Le società semplici (e le associazioni equiparate);
- Gli enti non commerciali.
Rientrano nell’ambito di applicazione della norma anche le operazioni poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali in regime di contabilità ordinaria (attraverso il bilancio). Sono escluse le società di persone commerciali e gli altri soggetti equiparati esercenti attività commerciale. Soggetti che possono documentare allo stesso modo dei soggetti IRES le movimentazioni sulla base dei dati di bilancio d’esercizio. Sono, inoltre, soggetti alla dichiarazione i titolari di redditi da lavoro autonomo anche per le operazioni compiute in relazione all’attività professionale. L’obbligo riguarda anche il possesso:
- di una quota dell’immobile;
- della nuda proprietà o dell’usufrutto.
Nel caso di possesso in comunione, ciascun titolare del diritto di proprietà è tenuto a compilare il quadro RW indicando il valore dell’immobile e la percentuale di possesso.
La residenza fiscale dei contribuenti
Prima di vedere la compilazione del quadro RW, derivante dal possesso di un immobile all’estero è opportuno partire dal concetto di residenza fiscale.
La nozione di residenza fiscale si trova nell’art. 2 comma 2 del D.P.R. n.917/1986:
Si considerano residenti in Italia le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni sui 365), anche non continuativamente, vedono verificate una delle seguenti condizioni:
- Iscrizione all’anagrafe della popolazione residente;
- Individuazione nel territorio italiano del proprio domicilio. Quest’ultimo rappresenta il centro dei propri affari e interessi;
- Individuazione nel territorio italiano della propria residenza: in questo caso la residenza coincide
Un soggetto residente in Italia è soggetto alla c.d. “worldwide taxation“, secondo la quale sono tassati in Italia i redditi ovunque prodotti dal contribuente.
Quadro RW: determinazione del valore da indicare
Al fine della determinazione del valore, da indicare nel quadro RW, per gli immobili detenuti all’estero, devono essere adottati gli stessi criteri validi ai fini dell’IVIE.
Come specificato dall’Agenzia delle Entrate, per gli immobili situati nella UE o in un paese appartenente allo Spazio Economico Europeo (Islanda, Norvegia e Liechtenstein) il valore da utilizzare è prioritariamente quello catastale (se disponibile nel paese in cui è situato l’immobile).
In mancanza del valore catastale si fa riferimento al valore risultante dall’atto di acquisto.
Nella colonna 2 della tabella contenuta nella C.M. n.28/E del 2012, l’Agenzia fornisce l’elenco delle imposte degli stati UE ed SEE utilizzabili per il calcolo del valore catastale.
Per gli immobili in Francia, Belgio e Irlanda non è utilizzabile il valore catastale e va pertanto utilizzato il costo di acquisto desumibile dall’atto di acquisto.
Quadro RW: guida alla compilazione
Vediamo qui di seguito i tratti più salienti della compilazione del quadro RW nel caso di immobili detenuti all’estero da soggetti residenti fiscalmente in Italia.
I campi che interessano gli immobili nei righi da RW1 a RW5 devono essere compilati con la seguente modalità:
- A col. 1 va indicato uno dei seguenti codici:
- 1→ proprietà 2→usufrutto 3→nuda proprietà 4→ altro diritto reale
- A col. 3 il codice 15 che identifica gli investimenti in beni immobili
- A col. 4 il codice dello stato estero desumibile dalla specifica tabella nelle istruzioni
- A col. 5 la quota di possesso in percentuale
- A col. 6 il codice da 1 a 6 che identifica il criterio utilizzato nella determinazione del valore. In particolare per gli immobili i codici utilizzabili sono i seguenti:
- 1 Valore di mercato
- 4 Costo di acquisto
- 5 Valore catastale
- 6 Valore dichiarato in successione
- A col. 7 il valore all’1.1 o nel primo giorno in cui si detiene l’immobile.
- A col. 8 il valore al 31.12 o nell’ultimo giorno in cui si detiene l’immobile.
- A col. 12 il numero di mesi per i quali è dovuta l’IVIE; va computato come mese quello in cui il possesso dura almeno 15 giorni.
- A col. 13 va indicata l’IVIE, calcolata in misura pari a: Quota di possesso (col. 5) x Valore (col. 8) x Mesi/12 (col. 12) x 0,76%.
- A col. 14 le eventuali imposte patrimoniali pagate all’estero che si possono scomputare dall’IVIE indicata a colonna 13.
- A col. 18 il codice per individuare il quadro reddituale correlato al bene oggetto di monitoraggio. Si indica il codice 1 se è compilato il rigo RL 12.
- A col. 22 va indicato il codice fiscale dell’eventuale cointestatario. Va barrata la col. 24 se vi sono più di 2 cointestatari.
Immobile esteri non variati: niente quadro RW
Secondo quanto disposto dall’art. 7-quater, comma 23, D.L. n. 193/2016, il quadro RW non deve essere obbligatoriamente compilato se non sono intervenute variazioni in relazione agli immobili detenuti all’estero.
In caso di variazioni intervenute anche per un solo immobile, il quadro va compilato con l’indicazione di tutti gli immobili situati all’estero compresi quelli non variati.
L’articolo 7 quater “Disposizioni in materia di semplificazione fiscale”, al comma 23 prevede, infatti, nello specifico:
“Gliobblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per gli immobili situati all’estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta, fatti salvi i versamenti relativi all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”.
Quali soggetti sono esonerati dalla compilazione del quadro RW?
Qui di seguito vediamo quali sono i soggetti che sono esonerati dalla compilazione del quadro RW:
- Le società di capitali;
- Gli enti commerciali;
- Le società in nome collettivo;
- Le società in accomandita semplice.
Vediamo adesso alcuni esempi che possono essere utili a chiarire:
Una società in accomandita semplice detiene all’estero beni. La società non è tenuta a segnalarli nel quadro RW.
Le società semplici sono tenute alla compilazione del quadro RW. Questo poiché IVIE e IVAFE sono dovuti solamente dalle Persone Fisiche il quadro RW delle Società di Persone e degli Enti non Commerciali risulta semplificato.
Mancata compilazione quadro RW: sanzioni
Qui di seguito le sanzioni dovute alla mancata compilazione del quadro RW:
- Dal 6% al 30% degli importi non dichiarati se la violazione ha ad oggetto investimenti all’estero detenuti in Paesi black list;
- Dal 3% al 15% negli altri casi.
Mentre la mancata compilazione del quadro RW nel caso in cui sia dovuto il pagamento IVIE comporta l’applicazione del regime sanzionatorio previsto per le imposte sui redditi.
Mancata compilazione quadro RW: ravvedimento operoso
La disciplina del ravvedimento operoso è stata modificata con il combinato disposto dalla L. n. 190/2014.
Utilizzare il ravvedimento operoso, ove possibile, permette di ridurre notevolmente sanzioni ed interessi. Per questo può essere conveniente sfruttarlo, ma occorre farlo in modo corretto.
Se desideri approfondire il ravvedimento operoso relativo alla mancata compilazione del quadro RW, ti consiglio il seguente articolo: “Ravvedimento operoso quadro RW“.
Consulenza
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Ho ereditato un terreno nel 2015 e ho compilato il quadro rw e pagato ivie.Da li in poi non l ho più compilato ma ho pagato l ivie. Dovevo compilarlo ogni anno?
Faccio presente che il terreno non ha avuto modifiche da allora.
Buonasera Silvia, è necessario analizzare nel dettaglio la sua situazione per poterle dare una risposta in merito, mi scriva pure in privato, sarà mia premura fornirle assistenza.