Quota 100: si può cumulare il reddito da lavoro?

Aderendo alla pensione quota 100, vi è la possibilà di cumulare il reddito da pensione con altri redditi? Quali sono i redditi che non verranno cumulati con la pensione?  

La nuova riforma delle pensioni è contenuta nel Titolo II del decreto approvato il 17 gennaio 2019 dal Consiglio dei ministri. Tale decreto è stato firmato dal presidente della Repubblica e attende l’approvazione in Parlamento per la conversione in legge.

In questo contributo vediamo una fattispecie importante che riguarda la pensione quota 100 ossia: la non cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro. Inoltre quale è invece il reddito che può essere svolto anche percependo la pensione anticipata.

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Quota 100: Come funziona e chi ne può beneficiarne

L’art. 14 del Decreto Legge n. 4 del Decreto Legge approvato il 17 gennaio 2019, definisce che, possono beneficiare di quota 100 tutti i lavoratori che hanno compiuto 62 anni di età e che hanno versato almeno 32 anni di contributi.

Quota 100 sarà valida a partire dal mese di aprile 2019 e fino a tutto il 2021.

Il Decreto Legge ha definito che, la possibilità di lasciare il mondo del lavoro da aprile non spetterà a tutti. Ne potranno beneficiare solo coloro i quali hanno maturato i requisiti richiesti, entro il 31 dicembre 2018.

I soggetti che matureranno i requisiti nel mese di gennaio 2018, potranno beneficiare del trattamento pensionistico solo dopo 3 mesi.

Incumulabilità della pensione con redditi da lavoro

L’articolo 14 del D. L n. 4 del 28 gennaio 2018 prevede l’incumulabilità della pensione quota 100 con i redditi da lavoro dipendente o autonomo. Questo significa che se ha intenzione di aderire al pensionamento anticipato, non potrai svolgere nè reddito di lavoro subordinato nè in forma autonomo.

Se svolgerai redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, anche all’estero, successivamente a quando ti verrà liquidata la pensione quota 100, ti verrà sospesa l’erogazione del trattamento pensionistico, nell’anno di produzione di tali redditi.

Tuttavia la norma prevede un’eccezione ai redditi derivanti dal lavoro autonomo occasionale.

Pertanto l’adesione alla quota 100 non ti preclude la possibilità di svolgere lavoro autonomo occasionale.

La disciplina civilistica del lavoro autonomo occasionale, è contenuta nell’art. 2222 del codice civile, le cui caratteristiche sono riportate qui di seguito:

  • Prestazione d’opera o di servizio;
  • Compiuta dietro un corrispettivo;
  • Lavoro prevalentemente proprio;
  • Non vi è vincolo di subordinazione;
  • Senza alcun potere di coordinamento da parte del committente;
  • In via del tutto occasionale.

Un’attività per essere considerata autonoma occasionale deve avere le seguenti caratteristiche:

  1. La prestazione non deve essere continuativa e duratura;
  2. Non deve esserci il coordinamento della prestazione. Pertanto essa non può avvenire all’interno dell’azienda committente.

Pertanto l’adesione alla quota 100 non preclude la possibilità di svolgere lavoro autonomo occasionaleehcCome disciplinato dall’articolo 2222 del codice civile, per lavoratore autonomo occasionale, si intende colui

Esempi pratici di incumulabilità della pensione con redditi da lavoro

Qui di seguiro vediamo alcuni esempi pratici, utili a comprendere l’impossibilità di cumulare il reddito da pensione con il reddito da lavoro.+

1 Caso Pratico

Poniamo il caso di un soggetto, assicurato con 15 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. Inoltre
20 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (gruppo attori, conduttori, direttori d’orchestra) e 3 anni di anzianità contributiva presso la Gestione separata e titolare di “pensione quota 100” dal 1° settembre 2019. Il trattamento pensionistico
è incumulabile con il reddito da lavoro per il periodo intercorrente tra il 1° settembre 2019 fino al compimento, nel biennio 2019/2020, del 65° anno di età. Questo in quanto l’assicurato ha maturato il requisito contributivo richiesto per la pensione di vecchiaia a carico del solo Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo.

2 Caso Pratico

Altro caso, assicurato con 20 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. Inoltre ipotizziamo che sia assicurato a 20 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (gruppo attori, conduttori, direttori d’orchestra) e 6 mesi di anzianità contributiva presso la Gestione
separata. Tale soggetto sia titolare di “pensione quota 100” dal 1° settembre 2019. Il trattamento pensionistico non si può cumulare con il reddito da lavoro per il periodo intercorrente tra il 1° settembre 2019 fino al compimento, nel biennio 2019/2020, del 65° anno di età. Questo in quanto lo stesso, ha maturato il requisito contributivo richiesto per la pensione di vecchiaia presso la gestione interessata al cumulo che prevede il requisito anagrafico meno elevato (Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo).

3 Caso Pratico

Infine, vediamo adesso il caso di unsoggetto assicurato con 15 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. Inoltre sia assicurato con 15 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo e 8 anni di anzianità contributiva presso la Gestione separata. Tale soggetto sia titolare di “pensione quota 100” dal 1° settembre 2019. Il trattamento pensionistico è incumulabile con il reddito da lavoro per il periodo intercorrente tra il 1° settembre 2019 fino al compimento, nel biennio 2019/2020, del 67° anno di età. Requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia più elevato tra quelli
previsti dalle gestioni interessate al cumulo (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e GestioneSeparata). Questo in quanto il soggetto non ha maturato il requisito contributivo richiesto per la pensione di
vecchiaia in nessuna delle medesime gestioni.

Superamento della soglia dei 5.000 Euuro lordi annui

Come anticipato precedentemente, il trattamento pensionistico è cumulabile soltanto con la produzione di redditi derivanti dallo svolgimento di lavoro autonomo occasionale. Quest’ultimo non può superare il limite di 5.000 euro lordi annui. Se viene superata tale soglia, si avrà la sospensione del trattamento pensionistico. Questo per l’intero anno di produzione del suddetto reddito.

Sarai tenuto a comunicare immediatamente all’inps, in caso in cui ti trovi nelle seguenti fattispecie:

  • Lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, diversa da quella autonoma occasionale. Dalla quale derivi un reddito anche inferiore a 5.000 euro lordi annui;
  • Lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa autonoma occasionale, dalla quale derivi un reddito superiore a 5.000 lordi annui.

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