Ravvedimento operoso lipe 2023: ecco le regole da seguire per l’invio della Lipe oltre il termine di scadenza, importi e modalità di calcolo.
A partire dal 1 gennaio del 2017, i contribuenti soggetti iva, sono stati obbligati ad inviare entro specifiche scadenze 2 nuovi adempimenti: la comunicazione IVA trimestrale e la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. Il primo adempimento è stato abolito dal 1 gennaio 2019 con l’entrata in vigore della fattura elettronica obbligatoria. La comunicazione deve essere presentata utilizzando il modello approvato con provvedimento n. 62214 da parte dell’Agenzia delle Entrate il 21.3.2018. Il modello Lipe si compone del frontespizio e di un unico quadro (quadro VP)
Pertanto in questo contributo ci concentreremo sulla comunicazione liquidazione Iva; in modo particolare sull’aspetto sanzionatorio. In relazione a quest’ultimo, vedremo come è possibile ridurre le sanzioni tramite l’istituto del ravvedimento operoso.
Sei pronto?!? Si comincia!!!
Indice
- Lipe: Che cos’è?
- Quali sono i soggetti obbligati all’invio della comunicazione Lipe?
- Quali sono i soggetti esonerati dalla presentazione della Lipe?
- Comunicazione Lipe: scadenze
- Comunicazione Lipe: trasmissione
- Sanzioni Lipe
- Ravvedimento Lipe
- Correzione successiva alla presentazione della dichiarazione Iva
- Ravvedimento Lipe: compilazione modello F24
- Ravvedimento Lipe: esempio pratico
- Sanatoria errori formali 2023: anche per le Lipe?
- Consultazioni dati delle Lipe inviate
- FAQ – Risposte a quesiti
Lipe: Che cos’è?
La comunicazione liquidazione periodica Iva è l’adempimento fiscale, introdotto dalla Legge di Bilancio, dove, i soggetti obbligati a tale adempimento, sono tenuti a comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta, ai sensi dell’art. 21- bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
L’obiettivo della Lipe è quello di favorire la regolarizzazione spontanea delle violazioni Iva. L’Agenzia delle Entrate, una volta acquisiti i dati delle liquidazioni Iva, analizza le informazioni confrontandoli con i dati in suo possesso. Qualora dal controllo emerga un carente versamento d’imposta, l’Agenzia delle Entrate emetterà nei confronti del contribuente una comunicazione di anomalia. Se deisideri approfondire questo aspetto, ti consiglio di leggere questo contributo: “Comunicazione anomalia lipe: arrivano via pec“. Il contribuente potrà comunque provvedere alla regolarizzazione tramite l’istituto del ravvedimento operoso.
L’obbligo comunicativo sussiste anche nei casi in cui dalla liquidazione emerge un’eccedenza a credito.
Quali sono i soggetti obbligati all’invio della comunicazione Lipe?
Sono tenuti alla comunicazione liquidazione periodica iva tutti i titolari partita Iva, a prescindere dalla periodicità della liquidazione Iva. Come previsto dall’art. 21-bis del D.L. n. 78/10, devono presentare la Comunicazione liquidazione Iva:
- I soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione abituale (art. 4 e 5 DPR n. 633/1972);
- Le società di persone, le società di capitali;
- Le stabili organizzazioni in Italia di società estere;
- I soggetti esteri che operano in Italia con identificazione diretta;
- I soggetti esteri che operano in Italia con rappresentante fiscale.
Quali sono i soggetti esonerati dalla presentazione della Lipe?
Vediamo adesso quali sono i soggetti esclusi dalla comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva, come previsto dall’art. 21-bis, comma 3 del D.L. n. 78/10, ovvero:
- Soggetti nel regime forfettario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015);
- Contribuenti minimi, ai sensi dell’art. 27, comma 1 e 2, del D.L. n. 98/2011;
- Soggetti passivi che effettuano esclusivamente operazioni esenti;
- Enti associativi che hanno optato per il regime di determinazione del reddito e dell’Iva secondo i criteri forfetari di cui alla L. n. 398/1991;
- Contribuenti esonerati dalle liquidazioni periodiche IVA;
- Soggetti esclusi dalla presentazione della Dichiarazione Iva annuale;
- Soggetti che non hanno effettuato operazioni nel 2020 e che non hanno crediti d’imposta da fruire.
Comunicazione Lipe: scadenze
La comunicazione Lipe ha periodicità trimestrale (indipendentemente dalla periodicità di liquidazione dell’IVA). La comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva deve essere inviata dal contribuente entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.
- primo trimestre: entro il 31 maggio;
- secondo trimestre: entro il 16 settembre;
- terzo trimestre: entro il 30 novembre;
- quarto trimestre: entro il 28 febbraio;
Con il Decreto “Semplificazioni” è stato modificato il termine di presentazione della LIPE del II trimestre dell’anno, con lo slittamento dal 16 al 30 settembre, già a partire dall’anno 2022.
Per ciascuna liquidazione periodica deve essere compilato un distinto modulo (quadro VP) del modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA“. Pertanto:
- I contribuenti mensili presentano tre moduli (un modulo per ciascun mese del trimestre di riferimento);
- I contribuenti trimestrali, invece, presentano un unico modulo, relativo al trimestre di riferimento.
Qualora il termine di presentazione della Lipe cada di sabato o di un giorno festivo, esso è posticipato al primo giorno feriale successivo.
Comunicazione Lipe: trasmissione
Per trasmettere la comunicazione trimestrale IVA, occorre preparare un file xml che rispetti le specifiche tecniche e che, in particolare, contenga:
- I dati identificativi del soggetto a cui si riferisce la comunicazione;
- I dati delle operazioni di liquidazione IVA effettuate nel trimestre di riferimento;
- Dati dell’eventuale dichiarante.
Se il contribuente decide di gestire tutto tramite i software gratuiti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, tale file:
1) Dovrà essere firmato mediante la funzione Sigillo, di cui al portale fatture e corrispettivi;
2) Andrà controllato sempre mediante l’apposita funzione interna al portale fatture e corrispettivi;
3) Dovrà essere inviato telematicamente.
Vi è la possibilità di incaricare un intermediario abilitato per la predisposizione e trasmissione telematica della Lipe.
Sanzioni Lipe
Il D.L. n. 193 del 2016 ha determinato gli aspetti sanzionatori legati alle violazioni in tema di comunicazione liquidazione iva.
L’art. 11, comma 2-ter del D.Lgs. n. 471/97 prevede che l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. Tale sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni successivi alla scadenza di legge.
Ravvedimento Lipe
Con la circolare 104/E del 2017, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la disciplina sanzionatoria e in particolare del ravvedimento operoso di questo adempimento. Al riguardo, l’Agenzia ha osservato che l’esposta disciplina sanzionatoria è contenuta nell’articolo 11, commi 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 con natura amministrativo-tributaria. Pertanto, si evince che risulta applicabile l’istituto del ravvedimento operoso previsto dall’articolo 13 del D.Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 472.
Per effettuare la regolarizzazione vi sono due modalità:
- Effettuare il ravvedimento prima dell’invio del Modello Iva annuale. In questo caso sarà necessario procedere ad un nuovo invio della comunicazione;
- Procedere a fare la correzione direttamente in sede di predisposizione del Modello Iva. In questo caso non è necessario procedere ad un nuovo invio della comunicazione.
Per il ravvedimento della mancata (o errata) effettuazione della comunicazione, si applicano le regole ordinarie dettate dall’articolo 13, comma 1, lettera a-bis) e seguenti, del D.Lgs. n. 472 del 1997.
Qui di seguito un prospetto, dell’importo della sanzione, ridotta in base ai termini di versamento:
SANZIONE | RIDUZIONE CON RAVVEDIMENTO | DATA DI VERSAMENTO |
€ 27,80 | 1/9 DI € 250 | ENTRO 15 GIORNI DALLA DATA DELL’OMISSIONE O ERRORE |
€ 55,56 | 1/9 DI € 500 | ENTRO 90 GIORNI DALLA DATA DELL’OMISSIONE O ERRORE |
€ 62,50 | 1/8 DI € 500 | ENTRO UN ANNO DALL’OMISSIONE O ERRORE |
€ 71,43 | 1/7 DI € 500 | ENTRO 2 ANNI DALL’OMISSIONE O ERRORE |
€ 83,33 | 1/6 DI € 500 | OLTRE 2 ANNI DALL’OMISSIONE O ERRORE |
€ 100 | 1/5 DI € 500 | DOPO LA CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE |
Correzione in dichiarazione iva
La correzione della Lipe potrà avvenire anche nella dichiarazione Iva. Questa modalità permette al contribuente di evitare di predisporre ed inviare un altro adempimento. La correzione nella dichiarazione Iva avviene con la compilazione del quadro VH.
Con riferimento agli importi da indicare, si ricorda che:
- deve essere indicata l’IVA a debito o a credito risultanti dalle dichiarazioni periodiche eseguite, indipendentemente dal fatto che il versamento sia stato effettuato o meno;
- i righi VH15 (relativo al mese di dicembre) e VH16 (relativo al IV trimestre) dovranno essere compilati indicando il risultato della liquidazione sottratto l’ammontare dell’acconto dovuto.
- qualora l’importo dovuto non sia superiore al limite di 25,82 euro, comprensivo degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali, il versamento non dovrà essere effettuato. Tuttavia, l’importo deve essere indicato al campo “debiti”, ad indicare il riporto nella liquidazione periodica successiva.
- per quanto riguarda l’acconto IVA, da indicare al rigo VH17, occorre specificare il metodo di calcolo utilizzato, ovvero: “1” storico, “2” previsionale, “3” analitico-effettivo, “4” soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazioni di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti. Il rigo deve essere compilato solo se l’acconto sia dovuto, mentre non deve essere indicato laddove l’acconto non sia dovuto.
Nel caso in cui le liquidazioni periodiche dell’anno 2022 si presentano tutte con saldo pari a zero, e non sia dovuto acconto IVA, e quindi in assenza di dati da inserire nel quadro VH, sarà sufficiente barrare la casella “VH” nel riquadro “Quadri compilati”.
Correzione successiva alla presentazione della dichiarazione Iva
Qualora gli errori non vengano corretti in sede di presentazione della dichiarazione Iva, sarà possibile presentare una dichiarazione integrativa. In questo caso, sarà necessario versare la sanzione per infedele dichiarazione ( ridotta tramite l’istituto del ravvedimento operoso).
Se desideri approfondire il ravvedimento operoso in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa, ti consiglio di leggere il seguente contributo: “Dichiarazione integrativa a sfavore: sanzioni e ravvedimento“.
Ravvedimento Lipe: compilazione modello F24
Qui di seguito, vediamo in modo operativo come si compila il modello F24 in caso di ravvedimento operoso con pagamento entro 15 giorni.
CODICE TRIBUTO | RATEAZIONE/REGIONE/PROV. | ANNO DI RIFERIMENTO | IMPOSTA A DEBITO |
8911 | – | 2023 | 27,80 |
E’ opportuno precisare che tutti i titolari di partita Iva hanno l’obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche.
I versamenti con modalità telematiche possono essere effettuati:
- direttamente:
- mediante i servizio telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (“F24 web” e “F24 online”) utilizzando i canali Entratel o Fisconline;
- mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento).
- tramite gli intermediari (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) che:
2. tramite gli intermediari (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) che:
- sono abilitati al canale telematico Entratel dell’Agenzia delle Entrate e aderiscono a una specifica convenzione con la medesima Agenzia (servizio “F24 cumulativo”)
- sono abilitati al canale telematico Entratel dell’Agenzia delle Entrate e utilizzano il servizio “F24 addebito unico” (Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 giugno 2007)
- si avvalgono dei servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia.
Ravvedimento Lipe: esempio pratico
Vediamo il caso di omessa comunicazione della liquidazione periodica relativa al primo trimestre del 2023, la cui scadenza è fissata per il 31 maggio, qualora il contribuente decida di ravvedersi, dovrà effettuare i seguenti versamenti:
a) si ravvede entro il 15 giugno. Assolve l’obbligo comunicativo e versa Euro 27,78 si sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a-bis), del D.Lgs. n. 472 del 1997 che permette di ridurre la sanzione base di Euro 250 ad 1/9.
b) si ravvede entro il 29 luglio. Assolve l’obbligo comunicativo e versa Euro 55,56 si sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a-bis), del D.Lgs. n. 472 del 1997 che permette di ridurre la sanzione base di Euro 500 ad 1/9.
c) si ravvede entro il 30 aprile 2023, se nella Dichiarazione IVA 2022 (presentata entro la scadenza del 30 aprile 2022) sono stati correttamente riepilogati i dati della comunicazione trimestrale omessa, deve versare Euro 62,50. Ovvero, la sanzione base di euro 500 ridotta a 1/8, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 472 del 1997;
d) si ravvede oltre il 30 aprile 2023, se nella Dichiarazione IVA 2022 (presentata entro la scadenza del 30 aprile 2022) non sono stati correttamente riepilogati i dati della comunicazione trimestrale omessa. Pertanto sarà necessario presentare la dichiarazione integrativa versando la relativa sanzione alla quale si aggiunge quella di Euro 71,43 (sanzione base di euro 500 ridotta ad 1/7, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 472 del 1997).
Sanatoria errori formali 2023: anche per le Lipe?
Il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti ha chiarito che la sanatoria degli avvisi bonari è applicabile anche anche agli avvisi da controllo automatizzato delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE).
La sanatoria degli avvisi bonari è riservata:
- agli avvisi bonari relativi ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021, anche se recapitati successivamente all’entrata in vigore della legge di Bilancio, per i quali non sia scaduto il periodo di 30 giorni previsto per il pagamento con la sanzione ridotta del 10%;
- gli avvisi bonari il cui pagamento rateale risulti in corso al 1° gennaio 2023.
La risposta del Ministero dell’Economia ha chiarito che le verifiche sulle LIPE sono eseguite sulla base del controllo automatizzato effettuato in base all’articolo 54-bis del DPR 633/1972. Pertanto, rientrano nel perimetro della sanatoria anche le somme dovute a seguito del controllo delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva. Se desideri approfondire la sanatoria, ti consiglio di leggere il seguente contributo: “sanatoria errori formali 2023: come funziona“.
Consultazioni dati delle Lipe inviate
Vediamo adesso dove poter consultare i dati delle Lipe inviati. Potrai trovare la comunicazione Lipe con la relativa ricevuta all’interno della sezione “Consultazione” del portale Fatture e Corrispettivi del Sito dell’Agenzia delle Entrate. Per accedere alla tua area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate dovrai autenticarti con le credenziali Entratel, Fisconline, CNS, SPID.
FAQ – Risposte a quesiti
Qui di seguito le risposte ad alcuni casistiche particolari:
- Nel rigo VP8 deve essere indicato l’intero credito risultante dal periodo precedente o solo la quota utilizzata in detrazione? Nel rigo VP8 deve essere indicato l’intero importo del credito relativo al periodo precedente (al netto dell’eventuale quota chiesta a rimborso).
- Il contribuente è obbligato a riportare nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di gennaio del credito iva relativo all’anno precedente? Il contribuente non è tenuto ad indicare nel rigo VP9 del mese di gennaio l’intero ammontare del credito IVA dell’anno precedente se non intende utilizzarlo nella relativa liquidazione periodica. Detto credito potrà, eventualmente, essere indicato, in tutto o in parte, nel rigo VP9 dei mesi successivi, quando il contribuente deciderà di utilizzare tale credito.
- Se il contribuente chiude la liquidazione periodica a debito e decida di non versare, regolarizzando il tutto con il ravvedimento operoso, come si compila la Comunicazione? Nel quadro VP non vanno indicati i versamenti, neppure quelli tardivi effettuati avvalendosi del ravvedimento operoso.
- Nel caso in cui non sia stata registrata alcuna operazione rilevante ai fini IVA in un trimestre, vi è l’obbligo di presentare la Comunicazione? L’obbligo di invio della Comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP (ad esempio, contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva). L’obbligo, invece, sussiste nell’ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.
- Come ci si deve comportare nel caso di rettifica di una Comunicazione già trasmessa in via telematica e per la quale è già scaduto il termine di presentazione?
Il sistema telematico accoglie eventuali Comunicazioni inviate successivamente alla prima, per correggere errori od omissioni, anche oltre il termine di scadenza ordinario. Ovviamente, la Comunicazione successiva sostituisce quelle precedentemente trasmesse.
Buongiorno,
nella sezione Ravvedimento Lipe – Esempio pratico, alla lettera b) si legge: “si ravvede entro il 31 luglio….”
FATE ATTENZIONE: la data corretta è 29 luglio! Infatti l’articolo 13, comma 1, lettera a-bis), del D.Lgs. n. 472 del 1997 che permette di ridurre la sanzione base di Euro 500 ad 1/9 si applica “se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni…” NON ENTRO 3 MESI! Scad. 30 aprile + 90 gg. = 29 luglio.
Era doveroso segnalarvelo.
Distinti saluti
QUALE ANNO DEVO INSERIRE IN DELEGA SE FACCIO IL RAVVEDIMENTO PER I TRIMESTRI 2021 PAGANDO ADESSO NEL 2022,
OVVERO PERIODO DI RIFERIMENTO 2021 O 2022?
La lipe del I trimestre 2021 scadeva 31/05/2021, pertanto, in caso di ravvedimento operoso dovrà inserire come anno di riferimento il 2021.
Buongiorno.
Nel caso di correzione di una LIPE direttamente in dichiarazione IVA è necessario prima presentare la dichiarazione IVA e poi pagare la sanzione, quindi successivamente al 30/04? Oppure è possibile pagare la sanzione prima del 30/04 ed effettuare la correzione in dichiarazione? La differenza è ovviamente nell’importo e non vorrei che il pagamento di una sanzione prima del 30/04 voglia significare che la correzione si effettui con l’invio di una nuova LIPE e non in dichiarazione. Grazie
La sanzione deve essere versata prima dell’invio dell’adempimento
si confermo