Ravvedimento operoso bollo fatture elettroniche

Non hai versato la marca da bollo fatture elettroniche? Quando è possibile beneficiare del ravvedimento operoso bollo fatture elettroniche?

Con l’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico, l’imposta di bollo deve essere assolta telematicamente. Qualora il contribuente non versi l’importo della marca da bollo sarà soggetto a sanzioni.

Vediamo in questo contributo quali sono i controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate e le relative sanzioni in caso di mancato pagamento dell’imposta. Inoltre in quali casi è possibile beneficiare del ravvedimento operoso bollo fatture elettroniche.

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Imposta di bollo fatture elettroniche: controlli

All’art. 2 del decreto del MEF del 4 dicembre 2020 è stato previsto che, qualora l’Agenzia dell’Entrate, attraverso procedure automatizzate, dovesse rilevare un tardivo o omesso pagamento del versamento dei bolli, la stessa, comunicherà al contribuente l’ammontare dell’imposta dovuta e la sanzione relativa. Come chiarito nella risposta n. 14 dell’Agenzia delle Entrate del 10/12/2020, è prevista una sanzione amministrativa del 30% del valore del tributo non pagato. Se il versamento della sanzione viene effettuato entro i 90 giorni dalla scadenza viene ridotta del 50%.

Comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate comunicherà al contribuente una comunicazione elettronica al suo domicilio PEC. Il contribuente, anche  tramite il suo intermediario, può fornire, entro 30 giorni dal ricevimento di questa comunicazione, fornire chiarimenti in merito ai pagamenti dovuti, anche tramite i servizi online offerti. Se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva delle somme rideterminate a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso contribuente in merito ai pagamenti dovuti, il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell’imposta non versata, della sanzione e degli interessi.

Marca da bollo fatture elettroniche: sanzioni

In merito alle sanzioni, la circolare n. 16/E del 14 aprile 2015 ha chiarito che:

  • se l’imposta di bollo è assolta fisicamente, la sanzione amministrativa è pari dal 100 al 500% dell’imposta (o della maggior imposta dovuta, in caso di versamento insufficiente);
  • se l’imposta di bollo è assolta con modalità diversa, la sanzione prevista è quella disciplinata dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.

Art. 13 DL n. 471 del 1997

“Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo”.

Se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate

La sanzione vista nel paragrafo precedente  è ridotta ad un terzo se il contribuente effettua il versamento, regolarizzando la violazione, in caso di omissione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

L’Agenzia ha chiarito che la sanzione su cui applicare la riduzione di un terzo, in caso di definizione entro trenta giorni dalla comunicazione, è pari:

  • al 30%, se il versamento è eseguito oltre 90 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento
  • al 15%, se il versamento è eseguito entro 90 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento;
  • all’1% (ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo), se il versamento è eseguito entro 15 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento.

Se il pagamento avviene oltre 30 giorni dalla richiesta dell’Ufficio

in cui il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dalla richiesta, il competente ufficio dell’Agenzia procede all’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, della sanzione in misura piena, nonché dell’imposta o della maggiore imposta, ove dovuta, e dei relativi interessi.

Ravvedimento operoso bollo fatture elettroniche

La comunicazione con la quale l’Amministrazione Finanziaria constata la violazione e comunica l’imposta, gli interessi e la sanzione da versare, inibisce il contribuente di poter beneficiare del ravvedimento operoso. Pertanto è possibile avvalersi del ravvedimento operoso bollo soltanto prima del ricevimento dell’avviso. Con il ravvedimento operoso bollo, le percentuali applicabili all’imposta dovuta e le sanzioni sono modificati. Questo, come vedrai di seguito, la sanzione si riduce in funzione alla data del pagamento:

  • 0,1 per cento: entro 15 giorni dalla scadenza, per ogni giorno di ritardo;
  • 1,5 per cento: entro 30 giorni dalla scadenza;
  • 1,67 per cento: entro 90 giorni dalla scadenza;
  • 3,75 per cento: entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione;
  • 4,29 per cento: entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione;
  • 5 per cento: oltre i termini visti in precedenza.

Ravvedimento operoso bollo: compilazione modello F24

Per sanare la propria posizione il contribuente dovrà provvedere a versare tramite modello F24, oltre l’imposta anche le sanzioni e gli interessi:

  • Codice tributo 2525 – “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – sanzioni”;
  • Codice tributo 2526 – “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – interessi”.

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