Ravvedimento operoso imu: calcolo e convenienza

Calcolo del ravvedimento operoso per sanare la violazione relativa al mancato versamento Imu. Le sanzioni e le modalità di compilazione e di pagamento del modello F24.

L’imposta municipale propria si applica in tutti i Comuni italiani, ad eccezione della Regione Friuli Venezia Giulia e delle provincie autonome di Trento e Bolzano.

Ma cosa succede nel caso in cui abbiamo ritardato o omesso il versamento dell’acconto o del saldo Imu?

Per evitare l’applicazione delle sanzioni in misura piena da parte del Comune, potrai adempiere spontaneamente per sanare la violazione, tramite l’istituto del ravvedimento operoso. In questo modo potrai beneficiare della riduzione delle sanzioni.

Vediamo in questo contributo come funziona il ravvedimento operoso Imu e come predisporre il modello F24 per effettuare il pagamento.

Sei pronto!?! Si comincia!!!

Che cos’è l’Imu e chi deve pagarla

L’Imposta municipale Unica (IMU) è il tributo a livello comunale per tutti i soggetti che possiedono un immobile. La normativa relativa all’Imu è stata più volte rivista; l’intervento più recente è stato fatto con la Legge di Bilancio 2020, che ha cancellato la Tasi accorpandola all’Imu. Sono tenuti al pagamento dell’Imu non solo il proprietario dell’immobile ma anche il soggetto che detiene un diritto su quest’ultimo ( usufruttuario, uso, abitazione, superficie, enfiteusi).

Determinazione della base imponibile Imu

Per il calcolo della base imponibile IMU è necessario avere come dato di partenza il valore catastale dell’immobile.

Successivamente andrò a moltiplicare la rendita, in vigore all’inizio dell’anno, rivalutata del 5%, per uno dei seguenti coefficienti:

  • 160 per i fabbricati inseriti nel gruppo catastale A (ad esclusione di quelli A/10) e nelle categorie C/2, C/6 e C/7;
  • 140 per i fabbricati censiti nel gruppo catastale B e nelle categorie C/3, C/4 e C/5;
  • 80 per i fabbricati inseriti nelle categorie catastali A/10 e D/5;
  • 60 per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (ad esclusione della categoria D/5). Il moltiplicatore è elevato a 65;
  • 55 per i fabbricati inseriti nella categoria catastale C1;

Per quanto riguarda i terreni il calcolo della base imponibile è diverso dal precedente.

Si avrà dal reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio, rivalutato del 25% e poi moltiplicato per i seguenti coefficienti:

  • 110 per i terreni detenuti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
  •  130 in tutti gli altri casi.

Esenzione Imu: a quali immobili si applica

E’ prevista l’esenzione Imu per l’abitazione principale, questo, a meno che non si tratti di un abitazione di lusso ( categoria catastale A1,A8, A9). Per abitazione principale, si intende ai fini Imu, l’unità immobiliare in cui il possessore e i componenti del nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente. L’esenzione Imu è riconosciuta anche alle pertinenza dell’abitazione principale classificata in una delle categorie catastali:

  • C/2: cantine o solai;
  • C/6: box o posto auto;
  • C/7: tettoie.

Bisogna fare attenzione in quanto:

L’esenzione Imu per le pertinenze è prevista nella misura massima di un’unità per ciascuna di tali categorie

Questo significa che se l’appartamento è dotato di due box, l’esenzione Imu si può applicare solo ad un solo box.

Termini di versamento Imu

L’Imu è l’imposta patrimoniale che tutti i proprietari o detentori di immobili sono tenuti a versare al Comune in cui è situato l’immobile.

L’imposta deve essere versata in 2 rate:

  • I acconto in scadenza il 16 giugno. Si versa l’imposta dovuta nel primo semestre dell’anno applicando aliquota e detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente;
  • Saldo Imu con scadenza il 16 dicembre. Si versa il saldo in base alle aliquote deliberate dal Comune nell’anno, al netto di quanto già versato in acconto.

Non è dovuta imposta nei seguenti casi:

  • variazione di residenza, prima a disposizione poi abitazione principale;
  • Immobile ceduto l’anno precedente.

Modalità di versamento Imu

La modalità di presentazione al pagamento del Modello F24, variano a seconda che il sia titolare di partita Iva o meno. I soggetti titolari di partita Iva, potranno scegliere tra le seguenti modalità:

  • se vi sono crediti da compensare, occorre presentare il Modello F24 in modalità telematica. Non vi è la possibilità di effettuare il pagamento tramite home banking.
  • se nel Modello F24 non sono presenti crediti da compensare, la presentazione può avvenire tramite le seguenti modalità:
    • telematicamente tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate;
    • telematicamente tramite il servizio di home banking;
    • in modalità cartacea presso poste o banche.

Mentre, i soggetti titolari di partita Iva, la norma prevede le seguenti modalità di versamento:

  • se vi sono crediti da compensare, occorre presentare il Modello F24 in modalità telematica. Non vi è la possibilità di effettuare il pagamento tramite home banking.
  • se nel Modello F24 non sono presenti crediti da compensare, la presentazione può avvenire tramite le seguenti modalità:
    • telematicamente tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate;
    • telematicamente tramite il servizio di home banking;

Per i soggetti titolari di partita Iva non è pertanto ammessa la possibilità di pagare l’F24 in modalità cartacea.

Pagamento saldo Imu con bollettino c/c postale

Oltre al pagamento tramite modello F24, visto nel paragrafo precedente, vi è la possibilità del pagamento del saldo Imu tramite bollettino di c/c postale. Questa modalità è consentita solo ai contribuenti non titolari di partita Iva e laddove non vi siano crediti da compensare. Per il pagamento tramite bollettino di c/c postale, occorre rivolgersi al comune dove è ubicato l’immobile. I soggetti residenti all’estero che, detengono immobili in Italia, saranno tenuti al versamento del saldo Imu. Per tali soggetti, il versamento può avvenire tramite Modello F24 telematico o tramite IBAN. In quest’ultimo caso, è necessario seguire le istruzioni del Comune dove è situato l’immobile.

Sanzioni Imu

Nel caso di mancato pagamento dell’acconto o del saldo imu la sanzione ordinaria è pari al 30%.

Nel caso in cui ci si accorga di non aver effettuato il pagamento dell’acconto o del saldo Imu entro la scadenza, è possibile rimediare. Lo strumento del ravvedimento operoso, disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. n. 427/97, consente al contribuente di sanare spontaneamente una violazione. Questo strumento è stato introdotto per incentivare i contribuenti alla compliance, permettendo loro di correggere i propri errori ed evitando l’applicazioni di sanzioni maggiori in caso di accertamenti. Non ci si può avvalere del ravvedimento operoso Imu se il Comune ha già notificato un avviso di accertamento. Pertanto è bene non aspettare che venga notificato l’avviso di accertamento perchè in questo modo ci precludiamo la possibilità di applicare il ravvedimento operoso.

Decadenza accertamento Imu

Se il Comune vuole riscuotere il tributo Imu deve fare attenzione rispettare i termini di decadenza.

La notifica dell’avviso di accertamento per l’Imu o per la Tasi (come per la Tari e gli altri tributi degli enti locali) deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Mentre il relativo titolo esecutivo (cartella di pagamento o ingiunzione fiscale) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

Chi può effettuare il ravvedimento operoso Imu?

Possono accedere al ravvedimento operoso tutti coloro che non hanno effettuato il versamento dell’acconto o del saldo ed ancora non è stato notificato l’avviso di accertamento. E’ possibile utilizzare il ravvedimento operoso anche a seguito della notifica del processo verbale di constatazione da parte della Guardia di Finanza. In quest’ultimo caso la sanzione sarà in misura pari aa un quinto del minimo, ossia al 6%.

Imu ravvedimento calcolo

La sanzione ordinaria legata al mancato versamento Imu è del 30% dell’importo dell’imposta dovuta. Tramite l’istituto del ravvedimento operoso la sanzione si riduce in base ai giorni di ritardo nel versamento.

L’art. 13, comma 1 del D.Lgs. n. 471/97 stabilisce che:

  • il mancato o insufficiente versamento in acconto o in saldo, entro le scadenza stabilite, è punito con una sanzione amministrativa del 30% per l’importo non versato;
  • per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione del 30% è ridotta della metà, ovvero diventa pari al 15%;
  • per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione del 15% è ridotta di un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo.

Nella tabella qui di seguito puoi trovare tutte le sanzioni applicabili in caso di ravvedimento operoso.

RitardoSanzioneRiduzioneSanzione ridotta
Sino a 14 giorni1% -14%Sanzione ridotta del 15% a 1/15 per ciascun giorno di ritardo0,1% – 1,4%
Da 15 a 30 giorni15%1/101.5%
Da 31 a 90 giorni15%1/91,67%

Ravvedimento lungo Imu

Con la conversione in Legge del Decreto fiscale 2020 è stato esteso anche ai tributi locali il ravvedimento lungo oltre l’anno dopo la scadenza. Questa possibilità era già prevista per i tributi erariali.

RitardoSanzioneRiduzioneSanzione ridotta
Dal 91° giorno all’anno dalla violazione30%1/83,75%
Entro 2 anni dalla violazione30%1/74,29%
Oltre 2 anni dalla violazione30%1/65%
Dopo il “PVC”30%1/56%

F24 ravvedimento Imu: come compilarlo?

Vediamo adesso, come deve essere compilato l’F24 ravvedimento Imu, una volta calcolate le sanzioni ridotte e gli interessi di mora da versare. La compilazione del modello F24, in caso di ravvedimento operoso per sanare la violazione Imu, deve essere effettuato compilando la sezione “Imu ed altri tributi locali” nel seguente modo:

  • Indicazione nel campo “codice ente/codice comune” del codice castale del Comune in cui è situato l’immobile;
  • Barrare la casella “Ravv.” se il pagamento viene effettuato tramite ravvedimento operoso. In questo caso, le sanzioni e gli interessi devono essere versati assieme all’imposta;
  • Selezionare “Acconto” o “Saldo” a seconda che l’acconto si riferisca all’acconto o al saldo;
  • Indicare nella casella “Numero immobili “del numero degli immobili;
  • Nella casella “anno di riferimento”, indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata;
  • Indicazione nel campo “codice tributo” del codice tributo che individua il versamento.

Tassi di interesse applicati per il ravvedimento operoso

Qui di seguito riporto i tassi di interessi suddivisi per annualità, utili per il calcolo del ravvedimento operoso.

2022: 1,25% annuo;

2021: 0,01% annuo;

2020 : 0,05% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 12 dicembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14 dicembre 2019)

2019: 0,8% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 12 dicembre 2018, Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2018)

2018: 0,3% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2017, Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2017)

2017: 0,1% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 7 dicembre 2016, Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2016)

2016: 0,2% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 dicembre 2015, Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2015)

2015: 0,5% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 Dicembre 2014 “Modifica del saggio di interesse legale.” – GU Serie Generale n.290 del 15-12-2014)

2014: 1% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 Dicembre 2013 – GU Serie Generale n.292 del 13-12-2011))

2013: 2,5% annuo come 2012

2012: 2,5% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2011 – GU Serie Generale n.291 del 15-12-2011)

Codice tributo per ravvedimento Imu

Per il ravvedimento operoso dell’Imu, l’importo delle sanzioni e quello degli interessi si versa insieme al codice tributo relativo all’imposta. Qui di seguito, vediamo quali sono i codici tributo da utilizzare, in relazione alla tipologia dell’immobile.

ImuTipologia immobile
3912Abitazione principale e relative pertinenze
3914Terreni
3916Aree fabbricabili
3918Altri fabbricati
3925Fabbricati categoria D (quota comunale)
3930Fabbricati categoria D (quota statale)

Esempio calcolo ravvedimento operoso

Ipotizziamo il caso in cui un soggetto non abbia effettuato il versamento del saldo imu per un importo pari a 1.000 euro. Il versamento viene effettuato nei 90 giorni successivi alla scadenza. In questo caso la sanzione da applicare all’imposta è del 1,67%. La sanzione dovuta è pertanto pari a 16,7 euro. Gli interessi di mora nel 2021 sono pari allo 0,01%. Pertanto gli interessi dovuti sono pari ad 0,1 euro. Il pagamento del modello F24 con ravvedimento operoso, dovrà essere indicato in un unico rigo, in relazione al codice tributo dell’immobile, il versamento di imposta sanzione ed interessi.

Conclusione e consulenza online

Come avrai visto leggendo questo contributo, per poter beneficiare della riduzione Imu è necessario rispettare una serie di requisiti. Affidati subito ad esperti per evitare di commettere errori che potranno costarti sanzioni.

Possiamo seguirti sia in merito alla presentazione della dichiarazioni Imu che per il calcolo e predisposizione del modello F24 per procedere al relativo versamento del tributo.

Qui di seguito troverai il link per metterti in contatto direttamente con me.

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