Ravvedimento operoso imu: calcolo e convenienza

Calcolo del ravvedimento operoso per sanare la violazione relativa al mancato versamento Imu. Le sanzioni e le modalità di compilazione e di pagamento del modello F24.

L’imposta municipale propria si applica in tutti i Comuni italiani, ad eccezione della Regione Friuli Venezia Giulia e delle provincie autonome di Trento e Bolzano.

Ma cosa succede nel caso in cui abbiamo ritardato o omesso il versamento dell’acconto o del saldo Imu?

Per evitare l’applicazione delle sanzioni in misura piena da parte del Comune, potrai adempiere spontaneamente per sanare la violazione, tramite l’istituto del ravvedimento operoso. In questo modo potrai beneficiare della riduzione delle sanzioni.

Vediamo in questo contributo come funziona il ravvedimento operoso Imu e come predisporre il modello F24 per effettuare il pagamento.

Sei pronto!?! Si comincia!!!

Che cos’è l’Imu e chi deve pagarla

L’Imposta municipale Unica (IMU) è il tributo a livello comunale per tutti i soggetti che possiedono un immobile. La normativa relativa all’Imu è stata più volte rivista; l’intervento più recente è stato fatto con la Legge di Bilancio 2020, che ha cancellato la Tasi accorpandola all’Imu. Sono tenuti al pagamento dell’Imu non solo il proprietario dell’immobile ma anche il soggetto che detiene un diritto su quest’ultimo ( usufruttuario, uso, abitazione, superficie, enfiteusi).

Determinazione della base imponibile Imu

Per il calcolo della base imponibile IMU è necessario avere come dato di partenza il valore catastale dell’immobile.

Successivamente andrò a moltiplicare la rendita, in vigore all’inizio dell’anno, rivalutata del 5%, per uno dei seguenti coefficienti:

  • 160 per i fabbricati inseriti nel gruppo catastale A (ad esclusione di quelli A/10) e nelle categorie C/2, C/6 e C/7;
  • 140 per i fabbricati censiti nel gruppo catastale B e nelle categorie C/3, C/4 e C/5;
  • 80 per i fabbricati inseriti nelle categorie catastali A/10 e D/5;
  • 60 per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (ad esclusione della categoria D/5). Il moltiplicatore è elevato a 65;
  • 55 per i fabbricati inseriti nella categoria catastale C1;

Per quanto riguarda i terreni il calcolo della base imponibile è diverso dal precedente.

Si avrà dal reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio, rivalutato del 25% e poi moltiplicato per i seguenti coefficienti:

  • 110 per i terreni detenuti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
  •  130 in tutti gli altri casi.

Esenzione Imu: a quali immobili si applica

E’ prevista l’esenzione Imu per l’abitazione principale, questo, a meno che non si tratti di un abitazione di lusso ( categoria catastale A1,A8, A9). Per abitazione principale, si intende ai fini Imu, l’unità immobiliare in cui il possessore e i componenti del nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente. L’esenzione Imu è riconosciuta anche alle pertinenza dell’abitazione principale classificata in una delle categorie catastali:

  • C/2: cantine o solai;
  • C/6: box o posto auto;
  • C/7: tettoie.

Bisogna fare attenzione in quanto:

L’esenzione Imu per le pertinenze è prevista nella misura massima di un’unità per ciascuna di tali categorie

Questo significa che se l’appartamento è dotato di due box, l’esenzione Imu si può applicare solo ad un solo box.

Termini di versamento Imu

L’Imu è l’imposta patrimoniale che tutti i proprietari o detentori di immobili sono tenuti a versare al Comune in cui è situato l’immobile.

L’imposta deve essere versata in 2 rate:

  • I acconto in scadenza il 16 giugno. Si versa l’imposta dovuta nel primo semestre dell’anno applicando aliquota e detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente;
  • Saldo Imu con scadenza il 16 dicembre. Si versa il saldo in base alle aliquote deliberate dal Comune nell’anno, al netto di quanto già versato in acconto.

Non è dovuta imposta nei seguenti casi:

  • variazione di residenza, prima a disposizione poi abitazione principale;
  • Immobile ceduto l’anno precedente.

Modalità di versamento Imu

La modalità di presentazione al pagamento del Modello F24, variano a seconda che il sia titolare di partita Iva o meno. I soggetti titolari di partita Iva, potranno scegliere tra le seguenti modalità:

  • se vi sono crediti da compensare, occorre presentare il Modello F24 in modalità telematica. Non vi è la possibilità di effettuare il pagamento tramite home banking.
  • se nel Modello F24 non sono presenti crediti da compensare, la presentazione può avvenire tramite le seguenti modalità:
    • telematicamente tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate;
    • telematicamente tramite il servizio di home banking;
    • in modalità cartacea presso poste o banche.

Mentre, i soggetti titolari di partita Iva, la norma prevede le seguenti modalità di versamento:

  • se vi sono crediti da compensare, occorre presentare il Modello F24 in modalità telematica. Non vi è la possibilità di effettuare il pagamento tramite home banking.
  • se nel Modello F24 non sono presenti crediti da compensare, la presentazione può avvenire tramite le seguenti modalità:
    • telematicamente tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate;
    • telematicamente tramite il servizio di home banking;

Per i soggetti titolari di partita Iva non è pertanto ammessa la possibilità di pagare l’F24 in modalità cartacea.

Regime sanzionatorio Imu

In caso di violazioni riguardanti il mancato versamento dell’IMU sono previste le seguenti sanzioni, art. 1 comma 774 della L. n. 160 del 27/12/2019 e art. 13 e 15 del D.Lgs n. 741 del 18/12/97:

  • Il 30% di ogni importo non versato o versato in ritardo nei di omesso, insufficiente o ritardato versamento dell’imposta in “acconto” o a “saldo”, alle rispettive scadenze. La sanzione è ridotta alla metà e pertanto pari al 15% qualora il versamento venga eseguito entro i 90 gg dalla scadenza. per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta ad un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo;
  • da euro 100,00 a euro 500,00: se il modello F24 o il bollettino utilizzati per il versamento diretto dell’imposta non contengono gli elementi necessari per l’identificazione del soggetto che li esegue e per l’imputazione della somma versata.

In caso di violazioni riguardanti la dichiarazione IMU, sono previste le seguenti sanzioni:

  • dal 100% al 200% dell’imposta dovuta con un minimo di 50,00 euro, in caso di mancata presentazione della dichiarazione;
  • dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta, con un minimo di 50,00 euro, se la dichiarazione è infedele;
  • da euro 100,00 a euro 500,00, in caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario inviato dal Comune;
  • da 50,00 euro a 200,00 euro in caso di risposta al questionario oltre il termini di 60 giorni dalla notifica.

Le sanzioni di cui sopra sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso , interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

In caso di omessa presentazione del Modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione (c.d. Modello F24 a zero), si applica la sanzione di 100,00 euro, ridotta a 50,00 euro, se il ritardo non è superiore a 5 giorni lavorativi.

Chi può effettuare il ravvedimento operoso Imu?

Possono accedere al ravvedimento operoso tutti coloro che non hanno effettuato il versamento dell’acconto o del saldo ed ancora non è stato notificato l’avviso di accertamento. E’ possibile utilizzare il ravvedimento operoso anche a seguito della notifica del processo verbale di constatazione da parte della Guardia di Finanza. In quest’ultimo caso la sanzione sarà in misura pari aa un quinto del minimo, ossia al 6%.

Ravvedimento operoso Imu: come funziona

Le violazioni attinenti gli obblighi di versamento dei tributi, comportano in generale, l’irrogazione di una sanzione pari al 30% dell’importo non versato oppure versato tardivamente.

E’ tuttavia previsto l’istituto del ravvedimento operoso, che consente al contribuente che ha commesso omissioni o irregolarità di rimediarvi spontaneamente, beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative. L’istituto è applicabile anche in riferimento ai tributi locali, quindi anche all’Imu.

Affinché il ravvedimento operoso esplichi effetti di regolarizzazione della violazione, il contribuente deve:

  • effettuare il versamento delle imposte dovute, delle sanzioni previste per la specifica violazione, nonché dei relativi interessi legali;
  • presentare la dichiarazione omessa (ove dovuta);
  • inviare un’eventuale dichiarazione sostitutiva di quella precedentemente presentata (ove dovuta);

Pertanto, affinché il ravvedimento operoso abbia efficacia, devono essere versati:

  • i tributi a suo tempo omessi o versati in modo insfficiente;
  • gli interessi legali conseguenti ai versamenti effettuati in ritardo, rispetto alle scadenze di legge;
  • le sanzioni ridotte previste per le specifiche violazioni.

Le somme possono essere compensate con crediti disponibili.

Quando è possibile avvalersi del ravvedimento operoso

Il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso quando:

  • la violazione non è già stata constata dal Comune;
  • non sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche;
  • non sono iniziate altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati hanno avuto formale conoscenza.

Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate la preclusione al ravvedimento non opera in caso di controlli fiscali, questo però non rileva ai fini IMU.

Imu ravvedimento calcolo

La sanzione ordinaria legata al mancato versamento Imu è del 30% dell’importo dell’imposta dovuta. Tramite l’istituto del ravvedimento operoso la sanzione si riduce in base ai giorni di ritardo nel versamento.

L’art. 13, comma 1 del D.Lgs. n. 471/97 stabilisce che:

  • il mancato o insufficiente versamento in acconto o in saldo, entro le scadenza stabilite, è punito con una sanzione amministrativa del 30% per l’importo non versato;
  • per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione del 30% è ridotta della metà, ovvero diventa pari al 15%;
  • per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione del 15% è ridotta di un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo.

Nella tabella qui di seguito puoi trovare tutte le sanzioni applicabili in caso di ravvedimento operoso.

RitardoSanzioneRiduzioneSanzione ridotta
Sino a 14 giorni1% -14%Sanzione ridotta del 15% a 1/15 per ciascun giorno di ritardo0,1% – 1,4%
Da 15 a 30 giorni15%1/101.5%
Da 31 a 90 giorni15%1/91,67%

Ravvedimento lungo Imu

Con la conversione in Legge del Decreto fiscale 2020 è stato esteso anche ai tributi locali il ravvedimento lungo oltre l’anno dopo la scadenza. Questa possibilità era già prevista per i tributi erariali.

RitardoSanzioneRiduzioneSanzione ridotta
Dal 91° giorno all’anno dalla violazione30%1/83,75%
Entro 2 anni dalla violazione30%1/74,29%
Oltre 2 anni dalla violazione30%1/65%
Dopo il “PVC”30%1/56%

Ravvedimento omessa presentazione della dichiarazione IMU

Con riguardo alle violazioni in materia di dichiarazione si applica la sanzione amministrativa:

  • dal 100% al 200% dell’imposta dovuta, con un minimo di 50,00 euro in caso di mancata presentazione della dichiarazione;
  • dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta, con un minimo di 50,00 euro se la dichiarazione è infedele.

Qualora il contribuente si avvalga del ravvedimento operoso, la sanzione ridotta è pari a:

  • un decimo del minimo, ossia al 10% dell’imposta dovuta, con un minimo di 5,00 euro ( un decimo di 50,00 euro), se la dichiarazione omessa viene presentata entro 90 giorni dalla scadenza di legge (quindi entro il 28 settembre);
  • un ottavo del minimo, ossia al 6,25% della maggiore imposta dovuta, in ipotesi di dichiarazione infedele con errori incidenti sul tributo, se la regolarizzazione viene effettuata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno di commissione della violazione.

Sono inoltre dovuti gli interessi legali calcolati giorno per giorno, dalla data del pagamento scaduto a quella di effettivo pagamento.

Tassi di interesse applicati per il ravvedimento operoso

Risultano in ogni caso dovuti gli interessi legali al tasso annuo da calcolare sull’imposta, rapportati agli effettivi giorni di ritardo.

Il tasso di interesse legale è:

2023: 5,00% annuo;

2022: 1,25% annuo;

2021: 0,01% annuo;

2020 : 0,05% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 12 dicembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14 dicembre 2019)

2019: 0,8% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 12 dicembre 2018, Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2018)

2018: 0,3% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2017, Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2017)

2017: 0,1% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 7 dicembre 2016, Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2016)

2016: 0,2% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 dicembre 2015, Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2015)

2015: 0,5% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 Dicembre 2014 “Modifica del saggio di interesse legale.” – GU Serie Generale n.290 del 15-12-2014)

2014: 1% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 Dicembre 2013 – GU Serie Generale n.292 del 13-12-2011))

2013: 2,5% annuo come 2012

2012: 2,5% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2011 – GU Serie Generale n.291 del 15-12-2011)

F24 ravvedimento Imu: come compilarlo?

Vediamo adesso, come deve essere compilato l’F24 ravvedimento Imu, una volta calcolate le sanzioni ridotte e gli interessi di mora da versare. La compilazione del modello F24, in caso di ravvedimento operoso per sanare la violazione Imu, deve essere effettuato compilando la sezione “Imu ed altri tributi locali” nel seguente modo:

  • Indicazione nel campo “codice ente/codice comune” del codice castale del Comune in cui è situato l’immobile;
  • Barrare la casella “Ravv.” se il pagamento viene effettuato tramite ravvedimento operoso. In questo caso, le sanzioni e gli interessi devono essere versati assieme all’imposta;
  • Selezionare “Acconto” o “Saldo” a seconda che l’acconto si riferisca all’acconto o al saldo;
  • Indicare nella casella “Numero immobili “del numero degli immobili;
  • Nella casella “anno di riferimento”, indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata;
  • Indicazione nel campo “codice tributo” del codice tributo che individua il versamento.

Codice tributo per ravvedimento operoso Imu

Per il ravvedimento operoso Imu, l’importo delle sanzioni e quello degli interessi si versa insieme al codice tributo relativo all’imposta. Qui di seguito, vediamo quali sono i codici tributo da utilizzare, in relazione alla tipologia dell’immobile.

ImuTipologia immobile
3912Abitazione principale e relative pertinenze
3914Terreni
3916Aree fabbricabili
3918Altri fabbricati
3925Fabbricati categoria D (quota comunale)
3930Fabbricati categoria D (quota statale)

Esempio calcolo ravvedimento Imu

Ipotizziamo il caso in cui un soggetto non abbia effettuato il versamento del saldo imu per un importo pari a 1.000 euro. Il versamento viene effettuato nei 90 giorni successivi alla scadenza. In questo caso la sanzione da applicare all’imposta è del 1,67%. La sanzione dovuta è pertanto pari a 16,7 euro. Gli interessi di mora nel 2021 sono pari allo 0,01%. Pertanto gli interessi dovuti sono pari ad 0,1 euro. Il pagamento del modello F24 con ravvedimento operoso, dovrà essere indicato in un unico rigo, in relazione al codice tributo dell’immobile, il versamento di imposta sanzione ed interessi.

Ravvedimento parziale non esperibile per l’IMU

Il ravvedimento operoso parziale è escluso nel caso di IMU e altri tributi locali, in quanto è previsto che si applichi ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.

Conclusione e consulenza online

Come avrai visto leggendo questo contributo, il mancato versamento dell’IMU o della dichiarazione Imu comporta il pagamento di pesanti sanzioni.

Tuttavia, è possibile ridurre le sanzioni tramite l’istituto del ravvedimento operoso.

Per qualsiasi dubbio, ti invito a contattarmi al link che troverai qui di seguito.

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