Ravvedimento operoso quadro RW

Il ravvedimento operoso è lo strumento per sanare le violazioni legate alla ritardata, irregolare od omessa presentazione del quadro RW per il monitoraggio fiscale delle attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero.

La mancata compilazione del quadro RW del modello Redditi Persone Fisiche comporta l’applicazione di una sanzione fissa di €. 258 se l’omissione viene sanata entro i 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Successivamente si applicano le sanzioni percentuali dal 3% al 15% di quanto non dichiarato (raddoppiate se le attività sono in Paesi Black List).  

Tramite l’istituto del ravvedimento operoso è possibile sanare spontaneamente la violazione. Questo permette di ridurre sia le sanzioni che gli interessi.

In questo contributo voglio mostrarti quali sono le conseguenze legate al mancato inserimento in dichiarazione dei redditi delle attività patrimoniali e finanziarie estere.

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Compilazione quadro RW: soggetti obbligati

Il quadro RW deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dai soggetti residenti che detengono investimenti all’estero. Tale quadro deve essere obbligatoriamente compilato anche ai fini della determinazione dell’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero (IVIE).

contribuenti residenti in Italia interessati alla normativa sul monitoraggio fiscale sono:

  • Le persone fisiche;
  • Le società semplici (e le associazioni equiparate);
  • Gli enti non commerciali.

Rientrano nell’ambito di applicazione della norma anche le operazioni poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali in regime di contabilità ordinaria (attraverso il bilancio). Sono escluse le società di persone commerciali e gli altri soggetti equiparati esercenti attività commerciale. Soggetti che possono documentare allo stesso modo dei soggetti IRES le movimentazioni sulla base dei dati di bilancio d’esercizio. Sono, inoltre, soggetti alla dichiarazione i titolari di redditi da lavoro autonomo anche per le operazioni compiute in relazione all’attività professionale. L’Agenzia delle Entrate, con la compilazione del quadro RW, intende andare a monitorare annualmente le attività patrimoniali e finanziarie detenute dalle persone fisiche residenti fiscalmente in Italia in Paesi esteri.

Il quadro RW assolve anche gli obblighi legati al pagamento delle imposte patrimoniali sugli immobili detenuti all’estero (IVIE) e delle imposte sulle attività finanziarie all’estero (IVAFE).

In quali casi non si deve presentare il quadro RW?

Sono escluse dall’obbligo di presentazione del quadro RW:

  • Attività finanziarie e patrimoniali che sono state affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti conclusi con il loro intervento soltanto se i flussi finanziari e i redditi derivanti da tale attività contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari;
  • Depositi e i conti correnti bancari costituti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a euro 15.000;
  • Immobili situati all’estero per i quali non siano intervenute variazioni nel periodo d’imposta, fatti salvi i versamenti dell’IVIE;
  • Persone fisiche che:
    • prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale;
    • lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali, in cui aderisce l’Italia, la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in base ad accorti ratificati.
  • Contribuenti che prestano l’attività lavorativa prevalentemente all’estero per la maggior parte del periodo d’imposta a condizione che, entro 6 mesi dall’interruzione del lavoro, l’interessato non detenga più le attività all’estero.

La presentazione del quadro RW

Il quadro RW deve essere presentato unitamente al modello Redditi.

Nel caso di esonero dalla dichiarazione dei redditi o se è stato utilizzato il modello 730, il quadro RW va presentato con le modalità e i termini previsti per la dichiarazione dei redditi unitamente al frontespizio, debitamente compilato. Per cui, il quadro RW è un “quadro aggiuntivo” al modello 730.

In caso di variazioni intervenute per un solo immobile, il quadro va compilato indicando tutti gli immobili situati all’estero, compresi anche quelli non variati.

Mancata compilazione del quadro RW

Prendiamo il caso di un contribuente che entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (30 novembre di ogni anno) non presenti il quadro RW.

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 38/E/2013 ha chiarito che le violazioni riguardanti il quadro RW hanno natura tributaria. Per questo motivo, è possibile regolarizzare la violazione tramite l’istituto del ravvedimento operoso.

Tuttavia la mancata compilazione del quadro RW ha un duplice risvolto sanzionatorio, che possiamo così riassumere.

Sanzioni quadro RW

La mancata compilazione del quadro RW nel caso in cui la presentazione dello stesso è richiesta ai fini del monitoraggio fiscale costituisce una violazione formale.

A tale omissione si ritiene applicabile il regime sanzionatorio previsto dall’articolo 5 del D.L. n. 167/90, modificato dalla Legge n. 97/2013 (“Legge Europea 2013”).

Regime che prevede le seguenti sanzioni per le omissioni legate al monitoraggio fiscale:

  • €. 258 in caso di presentazione del quadro RW tardivo, entro 90 giorni dal termine ordinario;
  • Dal 3% al 15% di quanto non dichiarato è detenuto in Paesi non Black List;
  • Dal 6% al 30% di quanto non dichiarato è detenuto in Paesi Black List.

In relazione alle sanzioni legate al monitoraggio fiscale opera il cumulo giuridico, previsto dall’art. 12 del D.Lgs n. 472/1997.

Pertanto, in caso di pluralità di violazioni commesse si applica la sanzione per la violazione più grave aumentata da un quarto al doppio, se si tratta di violazioni su un unico periodo d’imposta.

Presunzioni legali e sanzioni per attività detenute in paradisi fiscali

Per le attività detenute in paradisi fiscali prevede il raddoppio dei termini di accertamento per:

  • L’applicazione della presunzione di cui art. 12 del D.Lgs n. 78/09, legato al fatto che le attività estere non dichiarate e detenute in paradisi fiscali, salvo prova contraria, si considerano prodotti con redditi sottratti a tassazione. Si tratta di una presunzione legale relativa con inversione dell’onere della prova in capo al contribuente;
  • L’irrogazione della sanzioni relative alle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all’art. 4 del D.L. n. 167/90 per le attività detenute nei paradisi fiscali. Tale presunzione del raddoppio dei termini non trova applicazione se il contribuente ha provveduto ad effettuare il ravvedimento del quadro RW.

in caso di investimenti in Paesi black list la sanzione per le violazioni da quadro RW va dal 6% al 30%.

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 38/E/2013 ha chiarito che i riferimenti ai paesi BL va effettuato ai Paesi inclusi:

  • Nel DM 4.5.199 in materia di trasferimento di residenza delle persone fisiche;
  • Nel DM 21.11.2001 relativo alla disciplina sulle Controlled Foreign Companies.

Ravvedimento Ivie e Ivafe

La mancata compilazione del quadro RW nel caso in cui sia dovuto il pagamento di IVIE e IVAFE comporta l’applicazione del regime sanzionatorio delle imposte sui redditi. Pertanto si deve provvedere al versamento delle stesse con sanzioni da omesso versamento,  sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato (Art. 13 del Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471).

L’art. 15 del decreto legislativo n. 158/2015 ha modificato l’Art. 13 del Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 sulle sanzioni per ritardati od omessi versamenti, prevedendo la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30% al 15%.

Con il “ravvedimento” (art. 13 del Dlgs n. 472 del 1997 ) è possibile regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni.

Il ravvedimento è consentito a tutti i contribuenti. Per poter applicare tale istituto è necessario che:

  • la violazione non fosse già stata constatata e notificata a chi l’avesse commessa
  • non fossero iniziati accessi, ispezioni e verifiche
  • non fossero iniziate altre attività di accertamento (notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari) formalmente comunicate all’autore.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 13 del Dlgs n. 472 del 1997 gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:

  • dell’imposta dovuta;
  • degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
  • della sanzione in misura ridotta.

Ravvedimento quadro RW

L’importo della sanzione varia in funzione dei termini in cui viene effettuato il pagamento. Qui di seguito un dettaglio di quanto è ridotta la sanzione ordinaria del 30% in funzione dei tempi di pagamento (ai sensi del comma 1 dell’art. 13 del Dlgs n. 472 del 1997). La sanzione ridotta è pari:

  • 1/10 di quella ordinaria nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza;
  • 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione. Oppure quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall’errore;
  • a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Oppure quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore.
  • 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione. Oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore
  • a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione. Oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore
  • 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4). Salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale).

Ravvedimento operoso quadro RW: le casistiche

Vediamo, di seguito tutte le casistiche di ravvedimento operoso quadro RW.

Si tratta di situazioni per le quali, attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa è possibile intervenire.

Naturalmente, le sanzioni applicabili, variano ed aumentano, con l’aumentare del tempo intercorso dal momento di origine della violazione.

Di seguito le varie casistiche possibili con le relative sanzioni applicabili.

Dichiarazione tardiva o integrativa entro 90 giorni

Si tratta della fattispecie in cui una dichiarazione sia presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario (31 ottobre).

Rientrano in questa ipotesi sia il caso di una dichiarazione non presentata nel termine (omessa), sia il caso in cui si integri una dichiarazione regolarmente presentata. In questo caso le sanzioni applicabili, a seguito della mancata compilazione del quadro RW, saranno alternativamente:

  • Sanzione per dichiarazione tardiva (nel caso in cui non si sia presentato nei termini il modello Redditi Persone Fisiche):
    • Se non sono dovute imposte – Sanzione di €. 25,00 ( 1/10 di €. 250 con ravvedimento operoso, applicando il troncamento);
    • Se sono dovute imposte – Sanzione del 3,33% (sanzione del 30% ridotto ad 1/9 con ravvedimento operoso) della maggiore imposta dovuta oltre a imposta e agli interessi di mora;
  • Sanzione per omessa compilazione quadro RW e modello Redditi presentato: Sanzione di  €. 25,00 (1/10 di €. 250 con ravvedimento operoso).

Dichiarazione  integrativa entro l’anno successivo

Si tratta della fattispecie in cui venga presentata una nuova dichiarazione dei redditi.

Nell’ipotesi specifica in cui la presentazione avvenga nel termine nel termine successivo ai 90 giorni dalla scadenza ordinaria, ma entro la data di presentazione della dichiarazione per l’anno successivo.

Di seguito vediamo quali sono le sanzioni previste:

  • Sanzione perdichiarazione integrativa:
    • Se non sono dovute imposte –  Sanzione di €. 31,25 ( 1/8 di €. 250 con ravvedimento operoso);
    • Se sono dovute imposte da redditi non Black List – Sanzione del 15% (sanzione base del 90% dell’imposta dovuta aumentata di 1/3 in quanto redditi prodotti all’estero (comma 8, articolo 1, D.Lgs. n. 471/97) ridotta a 1/8) dell’imposta dovuta oltre al pagamento dell’imposta e interessi;
    • Se sono dovute imposte da redditi in Paesi Black List – Sanzione del 32,50% (sanzione base del 180% (sanzione raddoppiata rispetto alla precedente, articolo 12 D.L. n. 78/2009 in quanto reddito derivante da Paese Black List) dell’imposta dovuta, aumentata di 1/3 in quanto redditi prodotti all’estero, ridotta a 1/8 con ravvedimento) se i redditi esteri sono prodotti in un paese Black List oltre al pagamento dell’imposta dovuta e interessi di mora.
  • Sanzione per omessa presentazione del quadro RW. Sanzione dello 0,375% o 0,75% (3 o 6 per cento degli importi non indicati nel quadro RW ridotti a 1/8 a seconda che le attività siano situate in paesi non black list o in paesi black list). La sanzione si applica sul valore dell’attività patrimoniale o finanziaria non dichiarata.

Dichiarazione integrativa entro i due anni successivi

Ipotesi in cui venga presentata una nuova dichiarazione dei redditi integrativa rispetto a quella precedentemente già presentata. La tempistica di questa nuova dichiarazione è entro la data di presentazione della dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

In questo caso le sanzioni saranno le seguenti:

  • Sanzione per ladichiarazione integrativa:
    • Se non sono dovute imposte – Sanzione di €. 35,71 (1/7 di €. 250 con ravvedimento operoso);
    • Se sono dovute imposte da redditi non Black List – Sanzione del 17,14% (sanzione base del 90% dell’imposta dovuta aumentata di 1/3 in quanto redditi prodotti all’estero (comma 8, articolo 1, D.Lgs. n. 471/97) ridotta a 1/7) dell’imposta dovuta oltre al pagamento dell’imposta e interessi;
    • Se sono dovute imposte da redditi in Paesi Black List – Sanzione del 34,29% (sanzione base del 180% (sanzione raddoppiata rispetto alla precedente, articolo 12 D.L. n. 78/2009 in quanto reddito derivante da Paese Black List) dell’imposta dovuta, aumentata di 1/3 in quanto redditi prodotti all’estero, ridotta a 1/7 con ravvedimento) se i redditi esteri sono prodotti in un paese Black List oltre al pagamento dell’imposta dovuta e interessi di mora.
  • Sanzione per omessa presentazione del quadro RW. Sanzione dello 0,43% o 0,86% (3 o 6 per cento degli importi non indicati nel quadro RW sezione II ridotti a 1/7 a seconda che le attività siano situate in paesi non black list o in paesi black list). La sanzione si applica sul valore dell’attività patrimoniale o finanziaria non dichiarata.

Dichiarazione omessa e ravvedimento operoso

La situazione peggiore in cui potresti venire a trovarti è la fattispecie in cui la dichiarazione dei redditi in Italia non sia stata presentata.

Se siamo nell’ipotesi di omessa dichiarazione dei redditi, non è possibile beneficiare del ravvedimento operoso.

Tuttavia, nel caso di presentazione della dichiarazione dei redditi entro i termini della dichiarazione dell’anno successivo, è possibile beneficiare del ravvedimento operoso. In questa fattispecie, si applica la sanzione base del 60%, ovvero la sanzione del 120% ridotta della metà. Decorso un anno, ti precludi la possibilità di usufruire del ravvedimento operoso. Tuttavia, ti consiglio, anche in ipotesi di dichiarazione omessa, di presentare comunque la dichiarazione dei redditi. In quanto, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 54/E/2002, se le imposte risultano totalmente versate usufruendo del ravvedimento operoso per il tardivo versamento, la sanzione da omessa dichiarazione viene irrogata in misura fissa.

Pertanto, sulla base di queste considerazioni è possibile affermare che:

  • Se la dichiarazione è omessa e le imposte non sono versate la sanzione va dal 120 al 240% del tributo dovuto;
  • Se la dichiarazione è omessa ma le imposte sono state versate la sanzione va da 250 a 1.000 euro. Tale sanzione si riduce tra i 150 e i 500 euro per la dichiarazione dei redditi/Irap se la dichiarazione ed il pagamento delle imposte avvengono entro il termine per la presentazione della dichiarazione successiva.

Codice tributo versamento sanzioni quadro RW

Il versamento delle sanzioni quadro RW deve essere effettuato con modello F24. Per il versamento della sanzione derivante dal monitoraggio fiscale con il quadro RW, deve essere utilizzato il seguente codice tributo:

codice tributo “8911” – sanzioni per il monitoraggio fiscale IVIE e IVAFE

Nel modello F24 deve essere riportato l’anno nel quale è stata commessa la violazione. Tale codice tributo si ritiene applicabile anche per il versamento delle sanzioni quadro RW. L’Agenzia delle Entrate non ha previsto specifici codici tributi.

Ravvedimento quadro RW: esempi

Compilazione quadro RW senza versamento IVIE

Tramite il controllo automatizzato l’Agenzia delle Entrate invia la comunicazione di irregolarità relativa all’omesso versamento. E’ possibile sanare la violazione versando la sanzione del 30%, ridotta con ravvedimento operoso.

Mancata compilazione del quadro RW: dichiarazione integrativa entro 90 giorni

Questo errore non può essere rilevato tramite controllo automatizzato. Tuttavia, è possibile regolarizzare la situazione inviando una dichiarazione integrativa entro i 90 giorni e versando i seguenti importi:

  • € 250 ridotto ad 1/9;
  • Sanzione del 30% dell’imposta da quadro RW dovuta e non corrisposta con ravvedimento IVIE ed IVAFE;
  • € 258 ridotto ad 1/9 per omesso quadro RW.

Mancata compilazione del quadro RW e non invio della dichiarazione

E’ possibile regolarizzare la posizione, dichiarazione e quadro RW entro i 90 giorni, mediante la dichiarazione tardiva:

  • € 250 diviso 10;
  • Sanzione del 30% dell’imposta da quadro RW dovuta e non versata con ravvedimento;
  • € 258 diviso 10 per omesso quadro RW.

Mancata compilazione del quadro RW: dichiarazione integrativa oltre 90 giorni

Anche oltre i 90 giorni dalla scadenza è possibile sanare la posizione presentando una dichiarazione integrativa, dichiarando il quadro RW. Se errori derivanti da controlli automatizzati si dovrà versare la sanzione da omesso versamento del 30% ridotta con ravvedimento. Su errori non rilevabili in sede di controlli automatizzati, la sanzione sarà pari al 90%. Quest’ultima sanzione assorbe quella del 30%.

Ravvedimento speciale

L’art. 1, commi da 174 a 178, della Legge n. 197/2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una particolare fattispecie di ravvedimento, c.d. “ravvedimento speciale”.

Mediante tale istituto è possibile sanare le violazioni riferite ai tributi amministrati dall’Amministrazione finanziaria, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti, attraverso il versamento dell’imposta maggiorata dei relativi interessi e la sanzione ridotta a 1/18 del minimo editabile.

Tale ravvedimento si presenta più vantaggioso rispetto al ravvedimento ordinario.

Tuttavia, come specificato dal comma 176 del citato art. 1 prevede che tale istituto non possa essere utilizzato dai contribuenti che non abbiano dichiarato attività finanziarie o patrimoniali detenute all’estero.

Pertanto, non può essere utilizzato tale istituto per regolarizzare l’omessa/errata compilazione del quadro RW del modello redditi, e neppure per ravvedere l’IVIE o l’IVAFE.

Termini di accertamento

Dal 1 gennaio 2016 è stata modificata la disciplina dei termini di decadenza degli accertamenti tributari, come disciplinata dall’art. 43 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973.

Secondo la nuova disciplina, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza:

  • Entro il 31.12 del 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione .
  • Entro il 31.12 del 7° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, in caso di dichiarazione omessa.

Quindi per le dichiarazioni dei redditi anno d’imposta 2016 presentate nel 2017 vale la disciplina modifiche della L. 208/2015. Pertanto:

  • Per l’anno d’imposta 2014 ( dichiarazione omessa) i termini si prescrivono il 31/12/2020
  • L’anno d’imposta 2015 ( dichiarazione omessa) i termini si prescrivono il 31/12/2021
  • Per l’anno d’imposta 2016 ( dichiarazione omessa) i termini si prescrivono il 31/12/2024

Covid-19: sospensione termini di accertamento

Il Decreto Rilancio, tra le varie misure volte a fronteggiare l’emergenza sanitaria Covid-19 ha disposto alcune specifiche misure che hanno risvolti sulla sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori.

In relazione alla proroga dei termini della notifica degli avvisi di accertamento, l’art. 157, comma 1 ha stabilito che:

In deroga a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d’imposta, di liquidazione e di rettifica in liquidazione, per i quali i termini di decadenzasenza tener conto del periodo di sospensione di cui all’articolo 67, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l’08 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento dei tributi”.

Pertanto l’Agenzia delle Entrate dovrà emettere l’atto entro il 31/12/2020 ma avrà la possibilità di notificare l’atto al contribuente dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021.

Raddoppio dei termini per violazioni penali

Nel caso in cui la violazione fiscale integra gli estremi dell’obbligo di denuncia per uno dei reati fissati dal D.Lgs. n. 74/2000, i termini della notifica dell’accertamento raddoppiano, come previsto dall’art. 46 del DPR n. 600/1973. Riteniamo che Il raddoppio dei termini non può mai essere applicato per le violazioni riguardanti il monitoraggio fiscale, in quanto non hanno rilevanza penale.

Attività estere detenute in paradisi fiscali

Se le attività estere non dichiarate sono detenute in un paradiso fiscale, i termini di accertamento sono raddoppiati. Tale raddoppio non può applicarsi per l’IVIE e IVAFE, in quanto si tratta di imposte patrimoniali e non sul reddito.

L’atto di contestazione: sanzioni

Ipotizziamo che un contribuente non abbia dichiarato un’attività finanziaria detenuta all’estero per un importo pari ad euro 100.0000. Se l’Agenzia delle Entrate per un solo anno irroga la sanzione nella misura minima, è applicato l’art. 12 del D.Lgs. n. 472 del 18.12.1997:

  • sanzione base: 3.000
  • aumentata 50%: 1.500

= 4.500

  • aumentato del 25%: 1.125
  • cumulo 5.625
  • definizione agevolata 1/3: 1.875

Se le violazioni sono state commesse in più periodi di imposta la sanzione base è aumentata dalla metà al triplo (l’art. 12 del D.Lgs. n. 472 del 18.12.1997).

Accertamento con adesione

L’Agenzia delle Entrate a seguito dell’accertamento per la dichiarazione omessa emette l’avviso di accertamento. Se il contribuente non procede ad impugnare l’atto di accertamento davanti alla Commissione tributaria provinciale vi è la possibilità di utilizzare lo strumento dell’accertamento con adesione.

E’ un “accordo” tra contribuente e ufficio che può essere raggiunto sia prima che dopo l’emissione di un avviso di accertamento. Tuttavia il contribuente non deve presentare ricorso dinnanzi al giudice tributario.

L’accertamento con adesione permette al contribuente di usufruire di una riduzione delle sanzioni amministrative, che saranno dovute nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla legge.

Pertanto in caso di dichiarazione omessa dove è prevista l’erogazione di una sanzione amministrativa pari ad un minimo di 120%, tramite l’accertamento con adesione vi è la possibilità di ridurre la sanzione di un terzo e pertanto l’importo della sanzione sarà pari ad 40%.

Un ulteriore vantaggio dell’accertamento con adesione sta nel fatto che vi è la possibilità di versare anche ratealmente in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo o in un massimo di 16 rate trimestrali, se le somme dovute superano i 50mila euro.

Ravvedimento operoso RW: consulenza

Se hai letto questo articolo molto probabilmente è perché ti trovi in una situazione in cui non hai correttamente dichiarato le tue attività estere. Tieni conto che l’Agenzia delle Entrate ogni anno invia lettere di compliance sulle attività estere non dichiarate dai contribuenti.

Se ti trovi in questa situazione, il consiglio che mi sento di darti è quello di parlare con un Dottore Commercialista esperto in questo ambito.

Utilizzare il ravvedimento operoso, ove possibile, permette di ridurre notevolmente sanzioni ed interessi. Per questo può essere conveniente sfruttarlo, ma occorre farlo in modo corretto.

Se hai bisogno di un consulente in grado di analizzare la tua situazione ed aiutarti concretamente contattami, attraverso il servizio di consulenza.

Qui di seguito il link:

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