Il ravvedimento speciale è applicabile anche ai fini di regolarizzare l’omessa dichiarazione dei redditi di fonte estera, nonché l’IVIE e l’IVAFE. Restano tuttavia non sanabili in via agevolata le violazioni relative agli obblighi di monitoraggio fiscale.
La Legge di Bilancio 2023 ha istituito il ravvedimento speciale che permette di regolarizzare le violazioni sostanziali relative alle dichiarazione dei redditi regolarmente presentate per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti.
Al fine di perfezionare la sanatoria, il contribuente è chiamato a rimuovere le violazioni commesse entro il 30 settembre 2023, tramite presentazione della dichiarazione integrativa.
Dovranno essere versate le imposte rideterminate, assieme alle sanzioni, calcolate nella misura di 1/18 del minimo editabile e agli interessi dovuti, entro il termine del 30 settembre.
In caso di opzione del versamento rateale ( massimo otto rate trimestrali), sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.
Dalla lettura della norma, vi era qualche dubbio sulla possibilità di avvalersi del ravvedimento speciale in merito alle violazioni con riferimento all’omessa o insufficiente dichiarazione di redditi di fonte estera.
Questo aspetto è stato chiarito con la norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 21 del D.L. n. 34/2023.
Vediamo pertanto nel dettaglio in questo contributo l’applicazione della norma ed i suoi limiti.
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Ravvedimento speciale redditi di fonte estera, IVIE e IVAFE
Il ravvedimento speciale può essere utilizzato solo per sanare le violazioni sostanziali. Restano escluse da tale agevolazione, le violazioni formali e quelle da controllo automatizzato.
Non è possibile ricorrere al ravvedimento speciale con riferimento alle violazioni già contestate alla data di versamento, ivi incluse le comunicazioni ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973.
A seguito della norma di cui all’art. 21 del D.L. n. 34/2023, possono essere sanate con ravvedimento speciale anche le violazioni relative ai redditi di fonte estera e le violazioni relative all’imposta sul valore delle attività finanziarie estere e all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero. Questo, a condizione che si tratti di violazioni rilevabili ai sensi dell’art. 36 bis del DPR n. 600 del 29 settembre del 1973.
Ravvedimento speciale 2023: step operativi
Per sanare la violazione, derivante dalla mancata indicazione nel quadro RW di ammontari dai quali deriva l’obbligo di versamento di IVIE o IVAFE, tramite il ravvedimento speciale, è necessario:
- presentare la dichiarazione integrativa entro il 30 settembre 2023;
- versare le imposte dovute, maggiorate di sanzioni ed interessi, entro la stessa data, oppure in un un massimo di 8 rate trimestrali;
Per quanto riguarda il calcolo delle sanzioni dovute:
- IVIE e IVAFE: la sanzione prevista per la dichiarazione infedele va da un minimo editabile del 90%. Tramite il ravvedimento speciale, beneficiando della riduzione ad un diciottesimo, la sanzione da versare è pari al 5%;
- Redditi di fonte estera: le sanzioni sono aumentate ad un terzo. Pertanto, la sanzione minima editabile sulla quale applicare la riduzione ad un diciottesimo è pari al 120%. Tramite la riduzione prevista dal ravvedimento speciale, la sanzione da versare è pari al 6,67%.
Violazione obblighi di monitoraggio fiscale non sanabile
Rimane esclusa dalla possibilità di regolarizzazione con ravvedimento speciale la violazione commessa in violazione obblighi di monitoraggio fiscale.
Ricordo che, come previsto dall’art. 5 della Legge n. 227 del 4 agosto del 1990, la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale è punibile con una sanzione che va dal 3% al 15% dell’ammontare degli importi non dichiarati.
Ravvedimento speciale IVIE e IVAFE: Conclusioni e consulenza
Con la norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 21 del D.L. n. 34/2023, è stato definitivamente chiarito che, vi è la possibilità di avvalersi del ravvedimento speciale in riferimento all’omessa o insufficiente dichiarazione dei redditi di fonte estera.
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