Modalità di Recapito e Ricezione della Fattura Elettronica da parte di Minimi Forfettari e Privati Consumatori. Semplificazioni per le registrazioni degli acquisti e le modalità di ricezione della E-Fattura.
In questo contributo voglio parlarti delle modalità di Recapito e Ricezione della Fattura Elettronica.
In particolare voglio spiegarti le modalità di ricezione possibili, le possibilità di detrazione dell’IVA, ma soprattutto le semplificazioni in tema di registrazione degli acquisti.
Infine, mi dedicherò a spiegarti le modalità di ricezione della Fattura Elettronica per Minimi, Forfettari e Consumatori Finali.
Sei pronto?! Si comincia!
Indice
Modalità di Recapito e ricezione della Fattura Elettronica
A seguito del buon esito dei controlli del Sistema di Interscambio egli recapita la fattura al soggetto cessionario/committente o a un suo intermediario incaricato.
I canali che possono essere utilizzati per la ricezione sono i seguenti:
- Posta elettronica certificata (PEC);
- Sistemi di cooperazione applicativa (“web service”);
- Sistemi che consentono la trasmissione di dati tra terminali remoti (protocollo FTP – File Transfer Protocol).
Ai fini della ricezione del documento l’Agenzia delle Entrate rende disponibile un servizio di registrazione. Servizio mediante il quale il cessionario/committente, o l’intermediario incaricato, può indicare al Sistema di Interscambio il canale e “l’indirizzo telematico” (PEC, “web service”, ecc.), che desidera utilizzare per la ricezione dei file. Se il soggetto passivo ha aderito al servizio, il Sistema di Interscambio recapiterà fatture e note di variazione attraverso il canale e “l’indirizzo telematico” registrati, essendo tale dato associato alla propria Partita IVA.
Chi avesse, invece, deciso di non aderire al servizio di censimento proposto dall’Agenzia, sarà tenuto a comunicare al cedente/prestatore il proprio indirizzo PEC o il c.d. “CodiceDestinatario”. Codice numerico di recapito di 7 cifre che viene attribuito al momento di accreditamento del canale “web service” o FTP42.
In questo caso il soggetto emittente indicherà in fattura la casella di posta elettronica certificata o il codice destinatario che il cessionario/committente gli ha fornito anche, eventualmente, attraverso il QR-Code. Il Sistema di Interscambio recapiterà la fattura all’indirizzo contenuto nel documento.
Recapito e Ricezione della Fattura Elettronica: le principali fattispecie
Potrebbero, quindi, verificarsi, le seguenti situazioni:
- Indipendentemente da quanto indicato dal soggetto trasmittente in fattura (codice destinatario “0000000” o altro valore eventualmente conosciuto), nel caso di soggetto passivo censito dall’Amministrazione finanziaria, il documento viene recapitato presso l’indirizzo telematico registrato dal cessionario/committente (il SdI associa immediatamente tale indirizzo alla lettura della Partita IVA);
- Indicazione in fattura, del codice convenzionale di 7 cifre (“CodiceDestinatario”) che identifica il canale (“web service” o FTP) prescelto per la ricezione;
- Inserimento del codice convenzionale “0000000” e compilazione del campo “PECDestinatario” con l’indirizzo di posta elettronica certificata del cessionario/committente. Il SdI recapiterà, in questo caso, la fattura elettronica al suddetto indirizzo.
Nel campo “CodiceDestinatario” viene indicato il codice convenzionale “0000000” anche nelle seguenti circostanze:
- Il cessionario/committente è un consumatore finale ed è stato compilato il solo campo “CodiceFiscale” e non il campo “IdFiscaleIVA”;
- Cessionario/committente è un soggetto passivo che rientra nel cosiddetto “regime di vantaggio” di cui all’articolo 27 comma 1 e 2 del DL n 98/2011;
- Il cessionario/committente è un soggetto passivo che applica il c.d. Regime Forfettario di cui all’articolo 1 comma 54 – 89 della Legge n 190/2014;
- Cessionario/committente è un produttore agricolo di cui all’articolo 34 comma 6 del DPR n 633/72;
- Il cessionario/committente non ha comunicato il proprio codice destinatario o la PEC attraverso cui intende ricevere la fattura elettronica.
Modalità di ricezione della E-Fattura
In questi casi il Sistema di Interscambio recapita la fattura elettronica al cessionario/committente mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Area che si trova nel portale “Fatture e corrispettivi” se il cessionario/committente è soggetto passivo o che è presente nel “Cassetto fiscale”, negli altri casi).
Il cedente/prestatore è tenuto a comunicare al cessionario/committente che la fattura elettronica è disponibile, in originale, nell’area del portale “Fatture e Corrispettivi” riservata a quest’ultimo. La comunicazione potrà essere effettuata anche tramite consegna di una copia informatica o analogica della fattura.
Recapito e Ricezione della Fattura: la data di ricezione e la detrazione IVA
La data di ricezione viene determinata sulla base delle modalità utilizzate per il recapito della fattura. Conseguentemente:
- Se è stato scelto un indirizzo PEC, la ricevuta di avvenuta consegna, rilasciata al Sistema di Interscambio dal gestore della posta elettronica del destinatario, attesta il deposito del documento nella casella del ricevente;
- Se sono stati scelti gli altri canali (web service o FTP), la data di ricezione è attestata dalla ricevuta di consegna telematica;
- Nel caso in cui la fattura sia stata messa a disposizione del ricevente nel sito web dell’Agenzia delle Entrate, la data in cui il cessionario/committente prende visione del documento rappresenta la data di ricezione della fattura, salvo che non si tratti di un consumatore finale, un soggetto passivo aderente al regime di vantaggio o al regime forfettario, o un produttore agricolo di cui all’art. 34 co. 6 del DPR 633/72. In questi casi, infatti, la data di ricezione coinciderà con quella di messa a disposizione del documento elettronico.
Come riportato nelle motivazioni del provvedimento emanato dall’Agenzia delle Entrate il 30 aprile 2018, la data da cui decorrono i termini per la detraibilità dell’imposta da parte del cessionario/committente coincide:
- Con la data di ricezione attestata dai canali telematici o
- Con la data di presa visione della fattura elettronica nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate in cui è stata depositata.
Secondo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, la data da cui decorre il termine per l’esercizio della detrazione deve essere individuata nel momento in cui si verifica, in capo al cessionario/committente, la duplice condizione:
- Dell’avvenuta esigibilità dell’imposta (sostanziale), e
- Del formale possesso di una fattura redatta in conformità alle disposizioni di cui
- all’art. 21 del DPR 633/72 (formale).
La detrazione dell’IVA in relazione a Recapito e Ricezione
Per tenere conto dei nuovi termini di emissione della fattura di cui al novellato art. 21 co. 4 del DPR 633/72, in vigore dal 1.7.2019, l’art. 14 del DL 23.10.2018 n. 119 integra l’art. 1 co. 1 del DPR 23.3.98 n. 100, è previsto che:
“Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente (i.e. entro il giorno 16 di ciascun mese) può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni
effettuate nell’anno precedente”
In sostanza, laddove una fattura sia ricevuta entro il 10 di aprile da un soggetto passivo, ad esempio, mensile, questi potrebbe esercitare la detrazione della relativa imposta già per il mese di marzo, a condizione di annotare il documento nel registro degli acquisti entro la stessa data (15 aprile). Si rende possibile, dunque, la “retro-imputazione” della detrazione dell’imposta al mese di marzo.
Esempio 1
Acquisto di beni in data 29.3.2019, con pagamento e consegna immediati. Il cedente redige in pari data la fattura e la trasmette al Sistema di Interscambio.
Il SdI, dopo l’esito positivo dei controlli, invia la fattura al cessionario (che effettua liquidazioni mensili), che la riceve il 2.4.2019 e la annota in pari data.
Secondo quanto stabilito dal novellato art. 1 co. 1 del DPR 100/98, la detrazione dell’IVA potrà essere esercitata già con riferimento al mese di marzo (la liquidazione periodica di marzo va effettuata entro il 16 aprile), dal momento che il cessionario, entro il 15 aprile; è venuto in possesso della fattura, ha proceduto alla sua annotazione.
Esempio 2
Acquisto di beni in data 30.12.2019, con pagamento e consegna immediati. Il cedente redige in pari data la fattura e la trasmette al Sistema di Interscambio.
Il SdI, dopo l’esito positivo dei controlli, invia la fattura al cessionario (che effettua liquidazioni mensili), che la riceve il 3.1.2020.
Secondo quanto stabilito dall’art. 1 co. 1 del DPR 100/98 e l’interpretazione che può evincersi dalla lettura della circ. 1/2018, la detrazione dell’IVA potrà essere effettuata esclusivamente a decorrere dal mese di gennaio del 2020, dal momento che il documento si riferisce ad un’operazione effettuata nell’anno precedente e il diritto alla detrazione, in questo caso, non può essere “retro-imputato”.