Il Decreto Rilancio è finalmente stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entrando ufficialmente in vigore. Fra le altre misure, è stato approvato il cosiddetto reddito d’emergenza.
Come evidenziato dall’articolo 82, si tratta di un sostegno al reddito straordinario destinato “ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, identificati”
Vediamo insieme più da vicino di cosa si tratta. Pronti? Partiamo!
Indice
Reddito d’emergenza: cos’è?
All’articolo 82 del Decreto Rilancio è affrontato il tema del reddito d’emergenza. Si tratta di una delle misure straordinarie prese in seguito all’emergenza Covid-19. L’obiettivo è aiutare le famiglie in difficoltà, offrendo un sostegno economico che vada ad aggiungersi al reddito di ciascuna di esse.
Reddito d’emergenza: importo
L‘importo base è di 400 euro. Tuttavia a seconda della scala di equivalenza ISEE applicata in base al numero di componenti del proprio nucleo familiare può arrivare fino ad 800 euro. Se uno dei componenti del nucleo familiare è in condizione di grave disabilità o non autosufficienza, l’importo complessivo del REM può arrivare ad 840 euro. L’importo finale verrà erogato in due quote, ciascuna dell’importo minimo di 400 euro
Reddito d’emergenza: requisiti
Ma chi può richiederlo? Per usufruire del reddito d’emergenza, occorre che i nuclei familiari interessati abbiano i seguenti requisiti::
- residenza in Italia, verificata per il membro che fa la richiesta;
- valore del reddito familiare nel mese di parile 2020 inferiore a
- in riferimento all’anno 2019 valore del patrimonio mobiliare familiare inferiore a 10 mila euro, accresciuti di 5 mila euro per ogni componente successivo al primo fino ad una soglia massima di 20 mila euro. Questo tetto massimo si innalza di altri ulteriori 5 mila euro nel caso in cui sia presente nel nucleo familiare un componente con disabilità grave o non autosufficiente;
- valore ISEE inferiore a 15 mila euro.
Come fare per richiedere il reddito di emergenza?
E’ già attivo il servizio per la presentazione delle domande di reddito di emergenza. Le domande dovranno essere presentate all’Inps esclusivamente in modalità telematica entro il 30 giugno 2020. Sarà necessario autenticarsi con PIN, Spid, Carta Nazionale dei Servizi e Carta d’Identità Elettronica.
Per la presentazione di quest’ultima, il contribuente potrà avvalersi:
- Centri di assistenza fiscale (CAF);
- Patronati.
Chi NON può riceverlo
Il reddito d’emergenza non è usufruibile se nel nucleo familiare ci sono persone che hanno percepito una delle indennità previste dal DL n. 18 del 17 marzo 2020, si rimanda al seguente articolo “bonus 600 euro”.
Inoltre tale reddito non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che , al momento della presentazione della domanda si trovino in una delle seguenti condizioni:
- Essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
- Essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda sia superiore al reddito di emergenza;
- Percettore di reddito di cittadinanza o misure analoghe;
- Chi al momento della presentazione della domanda sta scontando una pena detentiva;
- Chi è ricoverato in RSA con retta a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica.
Verifiche possesso dei requisiti
Ai fini della verifica del possesso dei requisiti, visti sopra, l’INPS e l’Agenzia delle Entrate possono scambiare i dati relativi ai saldi e alle giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti del nucleo familiare.
Se da controlli e verifiche successive emergesse la mancanza dei requisiti, il richiedente sarà tenuto alla restituzione di quanto percepito e incorrerà nelle sanzioni previste dalla legge.