Regime forfettario 2019: le novità

Quali sono le novità previste per il nuovo regime forfettario 2019? Quali sono i requisiti di accesso? I casi di esclusione?

L’attuale disegno di Legge di Bilancio per il 2019, che è in fase di appravazione, prevede importanti novità per i soggetti che potranno fruire del regime forfettario.

Attraverso l’innalzamento del tetto dei ricavi e compensi incassati a 65.000 euro, vi sarà pertanto un ampliamento della platea dei soggetti che potranno fuire del regime forfettario 2019.

Rispetto al regime attuale vi sono varie novità sia in merito ai requisiti di accesso che le cause di esclusione.

Sei pronto?!? Si comincia!!!

Premessa

Prima di iniziare ad illustrarti le novità del regime forfettario 2019, vogliamo avvisarti che quanto stai per leggere è frutto dell’analisi del Testo del Decreto Legge che è in fase di approvazione in Parlamento.

Pertanto le nozioni che troverai in questa guida, non sono ancora definitive, ma potranno essere variate in sede di discussione parlamentare.

Sarà nostra premura, informarti il prima possibile su ogni cambiamento che avverà durante l’iter di approvazionazione della Legge di Bilancio 2019.

Se vi saranno modifiche, quest’ultime potrete trovarle nel seguente articolo.

Regime forfettario 2019: requisiti di accesso

Il nuovo regime forfettario 2019 ha previsto importanti novità in merito ai requisiti di accesso per poter beneficiare di tale regime agevolato.

Situazione attuale

Fino al 2018 i requisiti per poter accedere al regime forfettario, sono disciplinati dall’articolo 1 comma 54 della Legge 190/2014, ovvero:

  • Limite differenziato del fatturato sulla base sulla base delle diverse categorie di attività;
  • Costi per lavoro dipendente e assimiato nel limite di 5.000 euro;
  • Ammontare al termine del periodo d’imposta di beni strumentali non superiore a 20.000 euro.

Novità

La più importante novità è sicuramente l’innalzamento della soglia di ricavi per tutte le categorie di attività a 65.000 euro.

Pertanto potranno accedere al nuovo regime forfettario tutti i contribuneti persone fisiche che svolgono attività d’impresa, arti o professioni che, nell’anno precedente, hanno percepito compensi per un importo non superiore a 65.000 euro.

Inoltre rispetto alla situazione attuale, verranno eliminati i seguenti requisiti:

  • Limite dell’ammontare dei beni strumentali;
  • Limite di spesa per lavoro dipendente;

Inotre vi è la possibilità di accedere a tale regime se oltre alla partita iva svolgiamo un lavoro dipendente. Mentre nell’attuale regime non vi è la possibilità di aderire al regime forfettario se al contempo si percepisce un reddito da lavoro dipendenete superiore a 30.000 euro.

Regime forfettario 2019: cause di esclusione

Vi è solo un ulteriore cause di esclusione al regime forfettario 2019 rispetto alla situazione attuale.

Qui di seguito le cause di esclusione che restano invariate al 2018:

  • I soggetti che si avvalgono di regimi speciali iva;
  • I soggetti che si avvalgono di regimi forfettari di determinazione del reddito;
  • le persone fisiche non residenti, ad eccezione di quelle che sono residenti in uno degli Stati Ue o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni. Tuttavia è necessario che producono in Italia redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
  • Soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati. O porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, co. 1, numero 8), del DPR n. 633/72. Oppure di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, co. 1, del D.L. n. 331/1993;
  • I soggetti che contemporaneamente alla propria partita Iva possideono partecipazioni: società di persone, imprese familiari, società a responsabilità limitata (tassazione con trasparenza), associazione in partecipazione.

Qui un elenco delle attività che non possono accedere al regime forfettario:

  • Vendita di sali e tabacchi;
  • Agricoltura e attività connesse alla pesca;
  • Editoria;
  • Commercio di fiammiferi;
  • Gestione di servizi di telefonia pubblica
  • Rivendita di documenti di trasporto pubblico e sosta
  • Agenzie di viaggio e turismo
  • Agriturismi
  • Vendite a domicilio (porta a porta)
  • Rivendita beni usati, di oggetti d’arte o da collezione
  • Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte o da collezione.

Nuova causa di esclusione dal 2019

Mentre fino al 2018 la causa di esclusione si limita a considerare il possesso di partecipazioni in SRL trasparenti.

La nuova versione che, dovrebbe entrare in vigore nel 2019, non fa menzione in riferimento alle società a responsabilità limitata.

Da questo si evince che anche la partecipazione in srl non trasparenti comporterà la fuoriusscita dal regime.

Pertanto si assiterà ad un restringimento dei soggetti beneficiari, per i quali fino al 2018 si era deciso di applicare il regime forfettario.

Per la situazione attuale, per restare nel regime forfettario sarà necessario cedere la quota di partecipazione entro il 31.12.2018.

Regime forfettario: determinazione del reddito

La particolarità del regime forfettario  è che a differenza degli altri regimi, esso non viene determinato in forma analitica.

Il reddito viene  determinato applicando ai ricavi e compensi percepiti i coefficienti di redditività previsti in funzione del codice ATECO. Tale codice identifica l’attività svolta.

TABELLA CODICI ATECO E LIMITI DI RICAVO REGIME FORFETTARIO

Codice attività ATECO 2007 Settore

Limiti compensi

  Coeff. redditività
Vecchi Fino al 31/12/2018 A partire dal 01/01/2019
(10 – 11) Industrie alimentari e delle bevande 35.000 45.000 65.000 40%
45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 Commercio all’ingrosso e al

dettaglio

40.000 50.000  

65.000

 

40%
47.81 Commercio ambulante e di

prodotti alimentari e bevande

30.000 40.000 65.000 40%
47.82 – 47.89 Commercio ambulante di altri

prodotti

20.000 30.000  

65.000

54%
(41 – 42 – 43) – (68) Costruzioni e attività immobiliari 15.000 25.000 65.000 86%
46.1 Intermediari del commercio 15.000 25.000 65.000 62%
(55 – 56) Attività dei servizi di alloggio e di

ristorazione

40.000 50.000  

65.000

40%
(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88) Attività professionali, scientifiche,

tecniche, sanitarie, di istruzione,

servizi finanziari ed assicurativi

15.000 30.000 65.000 78%
(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 –32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) Altre attività economiche 20.000 30.000 67%

Sul reddito così determinato, al netto dei contributi previdenziali, deve essere applicata un’imposta sostitutiva pari al 15%. Tale imposta è sostitutitiva dell’imposta sui redditi (irpef), delle addizionali regionali e cmunicali e dell’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive).

Pertanto, a differenza degli altri regimi, nel regime forfettario non vengono considerate le spese sostenute nel periodo. Possono essere comunque portate in deduzione sono i contributi previdenziali versati in ottemperanza alle disposizioni di legge.

Aliquota ridotta per Start-Up

Inoltre è previsto per tutti i contribuneti che incominciano una nuova attività di beneficiare della riduzione dell’imposta sostitutiva al 5%. Tale riduzione è limitata ai soli 5 periodi d’imposta, nei quali è esercitata l’attività d’impresa, artistica o professionale.

Qui di seguito le condizioni che potrebbero impedire l’accesso all’aliquota ridotta del 5%:

  • Il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, un’attività artisticaprofessionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • L’attività da esercitare non deve essere mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. E’ tuttavia escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • Qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da un altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente a quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti che consentono l’accesso al regime forfetario.

Regime forfettario: fatturazione elettronica

Come saprai dal 1 gennaio 2019 vi è l’obbligo della fatturazione elettronica per tutte le operazioni B2B e B2C.

Retano esclusi da tale obbligo i soggetti che hanno aderito al regime forfettario. Tuttavia anche se non vi sarà l’obbligo di emissione della fattura in formato Xml è necessario dotarsi di strumenti per ricevere le fatture di acquisto in modalità elettronica.

Resta tuttavia l’obbligo di emissione della fattura elettronica per tutt le operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Regime forfettario 2019: conviene?

Dopo aver letto tutte le novità, sono sicuro che ti starai ponendo la seguente domanda:

“Per la mia situazione personale, conviene applicare il regime forfettario 2019 alla mia attività o è più conveniente un altro regime fiscale?

Per poter rispondere in modo corretto a questa domanda, è opportuno fare una simulazione ad hoc, in base sia alla situazione della tua attività che alla tua situazione personale

Inoltre è opportuno considerare due importanti aspetti:

  1. Le spese che si sono sostenute effettivamente durante l’attività sono pari, inferiori o superiori a quelle calcolate attraverso il coefficiente di redditività;
  2. Se si siamo in presenza di spese aggiuntive o carichi familiari che si potrebbero dedurre/detrarre in sede di dichiarazione dei redditi.

Se attualmente stai svolgento la tua attività in regime semplificato, il passsaggio al regime forfettario avrà come vantaggio la non applicazione dell’iva in fattura e della ritenuta d’acconto.

Inoltre passando al regime forfettario, vi saranno minori adempimenti fiscali e contabili. Questo avrà ome conseguenza minor costi da sostenere.

Consulenza

Stai valutando se la tua soluzione migliore sia passare al nuovo regime forfettario?

Ti assisteremo nella fase preliminare, anche attraverso simulazioni, a valutare la convenienza o meno ad aderire a questo regime e a trovare la soluzione migliore per te.

Compila il form seguente e mettiti in contatto con noi. Ti risponderemo nel più breve tempo ed avrai a disposizione la nostra professionalità per risolvere i tuoi problemi.

     

     

    Lascia un commento

    Ti Piace questo articolo? Condividilo..