Forfettario e lavoro dipendente senza limiti

Regime Forfettario e Lavoro Dipendente. La preclusione opera dal 2019 se l’attività autonoma è svolta prevalentemente nei confronti dell’attuale o del precedente datore di lavoro.

A partire dal primo gennaio 2019 Regime Forfettario e Lavoro Dipendente possono coesistere senza limiti.

Dal 2019 il Regime Forfettario ex Legge n 190/14 per imprenditori individuali e lavoratori autonomi prevede un fatturato massimo di € 65.000. Questo indipendentemente dal tipo di attività esercitata.

I coefficienti di redditività per la determinazione del reddito rimangono immutati, ma cambiano le condizioni ostative al regime.

In particolare mi riferisco al possesso di partecipazioni e allo svolgimento dell’attività prevalentemente nei confronti del precedente datore di lavoro. Quest’ultima causa ostativa, tuttavia, è stata riformulata rispetto al testo originale.

Per questo motivo, ho deciso di dedicare questo articolo per approfondire questa problematica. Vediamo, quindi, di seguito, come Regime Forfettario e Lavoro dipendente possono coesistere dal 2019


Regime Forfettario e Lavoro Dipendente: la disciplina previgente il 2019

Per analizzare la novità legata al Lavoro Dipendente e Regime Forfettario è opportuno partire dalla normativa previgente (in vigore sino al 31 dicembre 2018).

Secondo tale disciplina il Regime Forfettario è precluso per i soggetti che percepiscono, nell’anno precedente, redditi da lavoro dipendente eccedenti la soglia di € 30.000.

La soglia riguarda redditi da lavoro dipendente ed assimilati al lordo annuo percepito.

La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. Questo a condizione che, dopo la cessazione, non siano percepiti redditi di pensione o non sia stato intrapreso un nuovo rapporto di lavoro.

Sul punto vedasi la Circolare n 10/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate.


Regime Forfettario e Lavoro Dipendente: la nuova formulazione normativa

La nuova disciplina legata ai requisiti richiesti per operare il Regime Forfettario dal 2019 prevede una riformulazione della precedente norma.

In particolare, non possono accedere al Regime Forfettario:

le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta. Ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro

Chiarimenti sulla nuova formulazione del limite per Regime Forfettario e Lavoro Dipendente 2019

Dalla lettura della formulazione della norma, possiamo ricavare quanto segue:

  • Da un lato, essa specifica più chiaramente che la preclusione opera sia nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente sia ancora in corso quanto nell’ipotesi in cui sia cessato. Di fatto, confermando la finalità di evitare la strumentale trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in altre forme contrattuali per applicare la tassazione ridotta;
  • Dall’altro, rimuove il riferimento alla percezione di redditi di lavoro dipendente e assimilato. Redditi di cui agli articoli 49 e 50 del DPR n 917/86. Riferimento che poteva risultare “in eccesso” data la rimozione della soglia limite di € 30.000.

Si tratta, quindi, di una rimodulazione del limite in modo più ampio e flessibile. Non esiste più un limite legato al valore del reddito annuo percepito da lavoro dipendente. L’unica preclusione riguarda il fatto di non proseguire una attività precedentemente svolta come lavoro dipendente. 

Questo, naturalmente, alle dipendente degli ex datori di lavoro degli ultimi due anni. In questo modo, la platea dei soggetti in grado di poter applicare questo regime si amplia considerevolmente.

Partite IVA forfettarie in mono committenza ammesse

Altro aspetto di fondamentale importanza riguarda i soggetti che operano come professionisti in mono committenza.

Ebbene, è da ritenere che il riferimento espresso “datori di lavoro” sia sufficiente ad escludere l’applicazione della norma rispetto ai professionisti mono committenti.


Regime Forfettario e Lavoro Dipendente: verifica del committente

In buona sostanza, quindi, un soggetto persona fisica titolare di Partita IVA, ha facoltà di:

  • Essere titolare di un rapporto di lavoro dipendente. Questo a prescindere dall’ammontare del reddito percepito;
  • Applicare il regime forfetario (fino a € 65.000 di ricavi/compensi). Questo a condizione che l’attività autonoma non sia svolta prevalentemente nei confronti dell’attuale datore di lavoro. Oppure, di eventuali altri datori di lavoro dei due anni precedenti. Oppure ancora di soggetti comunque agli stessi riconducibili.

Se non viene svolta contestualmente attività come lavoratore dipendente, per applicare il Regime Forfetario, occorre comunque verificare nei confronti di chi viene esercitata l’attività autonoma in via prevalente.

Qualora si tratti di uno degli ex datori di lavoro dei due anni precedenti, il regime non potrà (più) essere applicato.

Questa causa di esclusione deve essere verificata al momento di applicazione del regime. Pertanto, chi dovesse trovarsi nella situazione descritta dalla disposizione non potrà applicare il regime di favore nell’anno in corso.


Regime Forfettario e Lavoro Dipendente: esempio pratico

Per capire meglio la portata di questo limite di applicazione del Regime Forfettario ti propongo un esempio pratico.

Si consideri, ad esempio, il lavoratore dipendente che è andato in pensione nell’anno “2018” (con reddito entro i € 30.000).

Ipotizziamo che il soggetto prosegua l’attività in forma autonoma nei confronti del medesimo datore di lavoro.

In base alla disciplina attualmente in vigore, questo soggetto ha potuto accedere al Regime Forfetario per la nuova attività avviata nel 2018 ususfruendo, non dell’aliquota al 5% (preclusa dalla condizione relativa alla mera prosecuzione dell’attività precedente), ma al 15%.

Con la nuova disciplina, questo soggetto dovrà disapplicare il regime di favore dal 2019.

8 commenti su “Forfettario e lavoro dipendente senza limiti”

  1. Caso particolare: lavoratore dipendente presso azienda A apre in concomitanza la partita IVA per fatturare consulenza verso azienda B (attività non prevalente). Entrambe le aziende sono di proprietà dello stesso soggetto che è amministratore di azienda A ma non di azienda B. Il lavoratore può applicare regime forfettario?

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  2. ho questo dubbio. medico che svolge attività in forma di lavoro autonomo presso una asl, nel corso del 2018 viene assunto come dipendente nella stessa struttura, conseguentemente l’attività di partita iva diventa “di contorno”. ovviamente nel 2018 ha fatturato prevalentemente per il soggetto che è poi diventato il suo datore di lavoro.
    nel 2019 può accedere al forfettario se fatturerà unicamente a soggetti estranei al datore di lavoro attuale?

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  3. Chiedo parere rispetto al seguente caso: Ex dipendente della coop A si licenzia nel 2017. Nel 2018 apre partita iva. Sempre nel 2018 viene riassunto dalla coop A come dipendente e fattura invece da autonomo verso terzi non riconducibili alla coop nè tantomeno con la coop stessa. Può comunque mantenere il forfettario o l’essere dipendenti con la stessa azienda è motivo di futura uscita da tale regime? Grazie!

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  4. Salve, ipotesi: se io sono dipendente presso azienda A, mi dimetto ed inizio varie collaborazioni con diverse aziende (fra le quali la stessa azienda A) e nel totale del fatturato annuo la parte riguardante l’azienda A risulti inferiore al 50% del totale? Potrò mantenere il regime forfettario?

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