Regime forfettario lavoro all’estero: requisiti

Regime forfettario e doppio lavoro in Italia e all’estero: quando è possibile l’accesso? L’Agenzia delle Entrate lo chiarisce nella risposta all’interpello n.106 del 15 aprile 2020.

L’Agenzia delle Entrate in una risposta ad un interpello chiarisce che si può applicare la tassazione agevolata solo chi ha la residenza in uno Stato dell’UE o dello Spazio Economico Europeo e produce la maggior parte del reddito in Italia.

Le leggi di Bilancio 2019 e 2020 hanno modificato la normativa relativa al regime forfettario. Questo ha comportato regole di accesso sempre meno comprensibili in maniera chiara e immediata

Pertanto, da oltre un anno l’Agenzia delle Entrate, sta pubblicando circolari e risposte ad interpelli, per chiarire soprattutto aspetti legati alle cause ostative, nuove e vecchie.

In questo contributo, ci occuperemo di un caso specifico, relativo alla richiesta di un contribuente di poter accedere al regime forfettario lavoro all’estero.

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Regime forfettario lavoro all’estero: quesito

Il contribuente lavora dal 1° giugno del 2016 come dipendente presso un ospedal, in qualità di medico chirurgo specializzato. L’inquadramento contrattuale finora previsto esclude l’esercizio di attività professionale autonoma.
A partire dal corrente anno, l’ospedale citato ridurrà il numero di ore lavorate dal contribuente del 20 per cento, con conseguente rilascio di autorizzazione all’esercizio di un’attività di lavoro autonomo. Al riguardo, il contribuente precisa che gli sarà consentito l’esercizio professionale anche presso il medesimo ospedale. Questo avverrà mediante un regime
simile a quello c.d. “intra moenia”, che comporterà la corresponsione di emolumenti ulteriori nella retribuzione ordinaria.
A seguito di tale modifica delle condizioni contrattuali con il datore di lavoro svizzero, il contribuente ha intenzione di svolgere l’attività di lavoro autonomo in Italia, per un massimo di dieci giorni al mese, presso strutture private di terzi. Per questo egli intende aprire la partita IVA e avvalersi del regime forfettario di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, come da ultimo modificato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160. A questo punto il contribuente ha un dubbio interpretativo in merito all’applicabilità nei suoi confronti di questo regime, in quanto soggetto non residente in Italia

Soluzioni portate dal contribuente

Il contribuente ritiene di poter applicare il regime forfettario, pur non essendo residente in Italia.
Al riguardo, egli ritiene che la causa ostativa prevista dalla lettera b) dell’articolo 1, comma 57, della legge 190 del 2014 risponda alla ratio di limitare l’agevolazione ai soggetti che producono prevalentemente redditi all’estero. Secondo il contribuente, la disposizione in esame appare volta a contrastare abusi di utilizzo del regime agevolato nell’ipotesi di redditi tassati in via concorrente sia nello Stato di residenza che nello Stato di produzione.
Il contribuente, inoltre, richiama l’articolo 14 della Convenzione contro le doppie imposizioni in materia di redditi derivanti da professioni indipendenti.
L’articolo sopra richiamato prevede l’imponibilità in via esclusiva, nello Stato di residenza del percettore, dei redditi derivanti dall’esercizio di lavoro autonomo. La tassazione diventa concorrente ove il soggetto che produce il reddito disponga abitualmente nello Stato di produzione (c.d. Stato fonte) di una base fissa per l’esercizio della sua attività.

Risposta dell’Agenzia delle Entrate

Qui di seguito si riporta la risposta all’interpello n. 106 del 15 aprile 2020, da parte dell’Agenzia delle Entrate:

“Si ritiene che l’istante non possa applicare il regime forfetario di cui all’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, finché permangono le condizioni rappresentate (i.e. residenza extra UE e produzione di reddito in Italia inferiore al 75 per cento del reddito complessivamente prodotto)”.

A parere dell’Agenzia delle Entrate, un soggetto non residente, può accedere al regime forfettario solo a due condizioni:

  • residenza in un Paese collaborativo ai fini dello scambio delle informazioni con un Paese dell’Unione Europea oppure che fa parte dello Spazio Economico Europeo:
  • Islanda;
  • Norvegia;
  • Liechtenstein;
  • produzione in Italia, in qualità di Stato fonte, della maggior parte del suo reddito complessivamente prodotto.

Mancando entrambi i requisiti fondamentali, il contribuente non ha la possibilità di beneficiare del regime forfettario per il lavoro svolto in Italia.

Questo, in quanto il contribuente, infatti, ha dichiarato di essere residente in un paese che non fa parte dell’UE né dello SEE e non ha in programma di produrre la maggior parte del suo reddito in Italia: la sua attività nel nostro paese arriverebbe, al massimo, a dieci giorni al mese.

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