Con la risposta a interpello n. 102 del 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sulla clausola di esclusione dall’applicazione del regime forfetario per il soggetto che abbia percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo lordo superiore a 30.000 euro nel periodo d’imposta precedente.
L’Agenzia delle Entrate, attraverso la risposta n. 102, del 14 aprile 2020, chiarisce alcuni aspetti legati al calcolo della soglia di reddito oltre la quale non si può usufruire del regime forfettario.
In particolare, ha ricordato l’Agenzia, ai fini della determinazione del limite previsto dalla norma rilevano solo i redditi percepiti in via ordinaria. Non devono essere considerati altri fattori che potrebbero falsare la determinazione di tali importi ai fini della predetta soglia.
In questo contributo analizzeremo nel dettaglio la risposta all’interpello dell’Agenzia delle Entrate relativo al regime forfettario soglia 30 mila euro.
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Regime forfettario soglia 30 mila euro: quesito interpello
Il contribuente, richiedente l’interpello, è titolare di un’attività.
Per il periodo d’imposta 2019, il contribuente ha percepito una pensione di importo inferiore ad Euro 30.000,00.
Inoltre sempre nell’anno 2019 ha percepito in via straordinaria, nell’anno 2019 a titolo di arretrato per l’anno 2018 un pagamento da parte dell’INPS e che tale arretrato è stato assoggettato a tassazione separata.
Pertanto sommando il reddito da pensione più il reddito straordinario da parte dell’INPS, il reddito sarebbe superiore ad Euro 30.000.
Il contribuente vorrebbe continuare ad esercitare la sua attività beneficiando del regime forfettario. Per questo chiede tramite interpello parere all’Agenzia delle Entrate.
Soluzioni prospettate dal contribuente
Il contribuente ritiene di poter continuare ad applicare nell’anno 2020 regime forfettario. Questo in quanto, risultando il reddito da pensione percepito nel 2019 inferiore ad Euro 30.000 e che l’arretrato percepito nel 2019, ma riferito all’anno 2018, non debba essere sommato al reddito 2019.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello parte dalla considerazione che tali emolumenti sono disciplinati dall’articolo 17 del TUIR. Per tali redditi, in presenza di determinati requisiti, è riservato il beneficio della tassazione separata (art. 17, comma 1, lettera b) del TUIR).
La norma richiama espressamente i redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR. Pertanto, alla luce di quello che emerge dall’interpello, rileva che ai fini della determinazione del limite di 30.000,00 euro si debbano considerare solo i redditi percepiti in via ordinaria. Restano pertanto esclusi ai fini della predetta soglia i redditi straordinari.
L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che il contribuente possa applicare il regime forfetario nel periodo d’imposta 2020. Questo, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti, nonché l’effettivo svolgimento di un’attività di lavoro autonomo, su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria.