I contribuenti che non hanno aderito alla cedolare secca per pura dimenticanza, grazie alla remissione in bonis, è possibile sanare la violazione versando una sanzione minima. Tale istituto nasce per sanare eventuali ritardi o dimenticanze, ed è ammesso solo se il contribuente manifesta un comportamento coerente e assolve a tutte le formalità e obblighi richiesti.
Vediamo in questo contributo quando è possibile beneficiare dell’istituto della remissione in bonis cedolare secca.
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Indice
Opzione cedolare secca: chi può sceglierla?
La cedolare secca è un regime opzionale di tassazione degli immobili ad uso abitativo locati per finalità abitative e per le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione, alternativo a quello ordinario. L’opzione per l’applicazione del regime della cedolare secca può essere esercitata dal locatore, persona fisica, proprietario o titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari locate appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l’A10 – uffici o studi privati). Possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto), che non locano l’immobile nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.
Vediamo adesso in questo contributo come sanare la violazione formazione di opzione della cedolare secca per pura dimenticanza, tramite l’istituto della “remissione in bonis”.
Remissione in bonis: cos’è?
L’istituto della c.d. “remissione in bonis” è stato introdotto dall’art. 2 D.L. n. 16 del 2012 che consente al contribuente in ritardo con gli obblighi di preventiva comunicazione o con gli adempimenti di natura formale di “sanare” tale dimenticanza, versando una sanzione minima. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 38/E del 28 settembre 2012, ha chiarito che, l’obiettivo della remissione in bonis è quello di:
“salvaguardare la scelta operata dal contribuente che presenta la comunicazione ovvero assolve l’adempimento richiesto tardivamente” ed è “strutturata in modo tale da sanare quei soli comportamenti che non abbiano prodotto danni per l’erario, nemmeno in termini di pregiudizio all’attività di accertamento”.
La circolare chiarisce che, tale beneficio resta escluso:
“che il beneficio possa essere fruito o il regime applicato nelle ipotesi in cui il tardivo assolvimento dell’obbligo di comunicazione ovvero dell’adempimento di natura formale rappresenti un mero ripensamento, ovvero una scelta a posteriori basata su ragioni di opportunità”.
Remissione in bonis cedolare secca: requisiti
Rientra nel campo di applicazione dell’art. 2 del D.L. n. 16 del 2012, anche la tardiva presentazione del “modello 69”. Questo, solo se il tardivo assolvimento dell’obbligo di presentazione non rappresenti un mero ripensamento. La remissione in bonis può produrre i suoi effetti, qualora si verifichino
congiuntamente le seguenti ipotesi:
- Contratto di locazione quadriennale con efficacia dal 1° gennaio 2013 (anno n) al 31 dicembre 2016 (anno n +3) stipulato il 1° gennaio 2013 e registrato nei termini il 15 gennaio 2013, presentando un “modello 69” in cui non è stata esercitata l’opzione per la cedolare secca ed è stata versata l’imposta di registro dovuta per la sola prima annualità;
- Successivo “modello 69” presentato in data 15 febbraio 2014 alfine di esercitare l’opzione per la cedolare secca. In questo caso, l’opzione non produce effetti per il 2014, ma solo per il 2015, senza applicazione di alcuna sanzione.
Quando non si può applicare la remissione in bonis cedolare secca?
Non è possibile usufruire di tale istituto per chi ha effettuato il versamento dell’imposta di registro prima di esercitare l’opzione della cedolare secca. Il pagamento dell’imposta di registro rappresenta un comportamento non coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca. L’opzione della cedolare secca tardivamente produce i suoi effetti a decorrere dall’annualità successiva. Analogamente, non è possibile beneficiare dell’istituto della remissione in bonis per l’anno in corso nei casi in cui il contribuente che corrisponda annualmente l’imposta di registro abbia già versato, nei termini previsti dall’articolo 17 del TUR, l’imposta annuale sull’ammontare del canone.
Remissione in bonis cedolare secca: perfezionamento
Il perfezionamento della remissione in bonis avviene quando:
- la violazione non è già stata constatata o non sono “iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza”. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 38/2012, ha spiegato che, in caso di accesso, ispezione, verifica o di altra attività amministrativa di accertamento, riguardante settori impositivi diversi da quello cui si riferisce il beneficio fiscale o il regime opzionale, non preclude l’opportunità di beneficiare della “remissione in bonis”, attraverso la successiva trasmissione della comunicazione o l’assolvimento dell’adempimento fiscale richiesto;
- “i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento”, per accedere a regimi agevolati o a benefici fiscali, sono posseduti alla data originaria di scadenza del termine previsto per la trasmissione della comunicazione o per l’effettuazione del relativo adempimento formale;
- la comunicazione essere effettuata entro termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile, successiva alla scadenza del termine ordinario;
- la sanzione di 250 euro è versata contestualmente alla presentazione della comunicazione o all’effettuazione dell’adempimento.
Remissione in bonis: codice tributo
Ai fini del perfezionamento della remissione in bonis, fermo restando il rispetto delle altre condizioni richieste per accedere all’istituto, è necessario versare la sanzione di € 258 tramite modello F24. Non vi è la possibilità di utilizzare in compensazione eventuali crediti disponibili. La risoluzione n. 46/E dell’11 maggio 2012, ha istituito il seguente codice tributo:
“8114” denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, Dlgs n. 471/1997,
dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del dl n. 16/2012 – RIMESSIONE IN
BONIS”
In sede di compilazione del modello F24 il suddetto codice tributo è esposto nella
sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati” con indicazione nel campo “Anno di riferimento” dell’anno per cui si effettua il versamento nel formato “AAAA”.
Remissione in bonis: consulenza
Come avrai visto, tramite questo istituto hai la possibilità di sanare una violazione formale versando una sanzione minima. Tuttavia vi sono dei requisiti da rispettare e in alcuni casi non vi è la possibilità di accedere alla remissione in bonis.
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