Rettifica della detrazione IVA legata al passaggio da contabilità semplificata a Regime Forfettario. In base alla normativa attuale, il versamento dell’imposta a debito dovrebbe essere effettuato in unica soluzione.
Il Regime Forfettario cambia i propri requisiti di accesso e permanenza dal primo gennaio 2019. Ne ho parlato in maniera approfondita in questo articolo: “Regime Forfettario: limiti e requisiti“.
I novellati requisiti di accesso consentono sicuramente ad una più ampia platea di contribuenti di potervi accedere.
Molti contribuenti stanno valutando, quindi, la propria situazione specifica, per verificare l’opportunità di utilizzare il Regime Forfettario. Questo proprio in virtù dei limiti di accesso in vigore attualmente.
Su questo aspetto ti invito a riflettere, esattamente come sto facendo per tutti i miei clienti di studio che si trovano in questa situazione. Facciamo, insieme qualche riflessione in merito. In particolare alla necessaria rettifica della detrazione IVA da effettuare.
Vediamo, insieme, di cosa si tratta e chi può esserne penalizzato.
Indice
- Passaggio al Forfettario e Rettifica della Detrazione IVA
- Portata della Rettifica della Detrazione IVA
- Soggetti tenuti alla rettifica della detrazione IVA
- Rettifica della detrazione IVA: i beni strumentali
- Modalità operative di versamento dell’IVA
- Rettifica della detrazione IVA per il passaggio al regime forfettario: aspetti critici e considerazioni
Passaggio al Forfettario e Rettifica della Detrazione IVA
L’accessibilità al regime può essere condizionata al rispetto del limite di ricavi/compensi fino a € 65.000 e all’assenza delle cause ostative.
Il passaggio da un diverso regime al Regime Forfettario è condizionata anche dal costo vivo che il passaggio a tale regime può comportare. Questo per effetto dell’obbligo di effettuare la rettifica della detrazione IVA.
Questo secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 61, della Legge n 190/14. L’aspetto si pone in modo particolare perché l’ampliamento del regime porta a coinvolgere soggetti più strutturati.
Portata della Rettifica della Detrazione IVA
La rettifica della detrazione deve essere operata sui beni e servizi non ancora ceduti o utilizzati e sui beni ammortizzabili.
L’IVA relativa a beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati deve essere rettificata in un’unica soluzione, senza attendere il materiale impiego degli stessi.
Provo ad effettuare un semplice esempio pratico.
Pensa all’impresa Alfa che, al 31 dicembre 2018, abbia merci in rimanenza per € 50.000, per le quali ha detratto interamente l’IVA (€ 11.000). In funzione dell’accesso al Regime Forfetario dal 2019, Alfa deve rettificare l’imposta. Per farlo dovrà versare interamente l’IVA a suo tempo detratta.
Si tratta, quindi, di una fattispecie che va a penalizzare sopratutto le imprese commerciali, che operano con magazzino, e le imprese con beni strumentali rilevanti.
Soggetti tenuti alla rettifica della detrazione IVA
L’obbligo di effettuare la rettifica della detrazione permane in capo agli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità semplificata. Questo ancorché, nell’ambito del regime di cassa, le rimanenze non assumano più rilevanza reddituale.
La disciplina del regime di cassa, infatti, ha effetto esclusivamente ai fini della determinazione del reddito d’impresa, restando invariato il profilo IVA. Il quale, in tema di rettifica della detrazione per mutamenti del regime fiscale, fa comunque riferimento
“ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati”
ex articolo 19-bis2 comma 3 del DPR n 633/72.
Rettifica della detrazione IVA: i beni strumentali
Per i beni ammortizzabili, compresi quelli immateriali, l’IVA detratta all’atto dell’acquisto è rettificabile solo nel caso in cui non siano ancora trascorsi:
- Cinque anni (l’anno di entrata in funzione e i quattro successivi), per i beni diversi dai fabbricati o loro porzioni;
- Dieci anni (l’anno di entrata in funzione e i nove successivi), per i fabbricati o loro porzioni.
Non si considerano ammortizzabili i beni di costo unitario non superiore a € 516,46 e quelli il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito è superiore al 25%. Comma 5 dell’articolo 19-bis2 del DPR n 633/72.
Rispetto a tali beni la rettifica della detrazione resta comunque dovuta nella misura in cui i medesimi non siano ancora entrati in funzione al momento del passaggio al regime agevolato. Ossia non siano state ancora eseguite le deduzioni integrali o delle relative quote di ammortamento. Vedi il chiarimento reso dalla Circolare n 7/E/2008 Agenzia delle Entrate § 2.8, quesito m, con riferimento al previgente regime dei contribuenti minimi.
Si ipotizzi che la stessa impresa Alfa abbia acquistato (e contestualmente iniziato a utilizzare) il bene strumentale A, nel 2015, per 5.000 euro (con IVA al 22% interamente detratta) e il bene strumentale B, nel 2017, per 7.200 euro (con IVA al 22% interamente detratta).
In funzione dell’accesso al regime forfetario dal 2019, la rettifica dell’imposta a suo tempo detratta ammonta complessivamente a 1.170,40 euro, derivanti dalla sommatoria del quinto residuo per il bene A (1.100 x 1/5=220) e dei tre quinti residui per il bene B (1.584 x 3/5=950,4).
Nel caso esemplificato, quindi, per accedere al regime forfetario dal 2019, l’impresa Alfa dovrebbe restituire complessivamente € 12.170,40 di IVA.
Modalità operative di versamento dell’IVA
Dal punto di vista operativo, la rettifica va operata nella dichiarazione IVA dell’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie (cfr. anche comma 9 dell’art. 19-bis2 del DPR n 633/72). Ipotizzando l’accesso al regime forfetario dal 2019, il riferimento è alla dichiarazione IVA 2019 relativa al 2018 (ultimo anno di applicazione del regime ordinario).
Rettifica della detrazione IVA per il passaggio al regime forfettario: aspetti critici e considerazioni
L’aspetto critico che potrebbe ostacolare l’accesso al regime riguarda proprio il versamento dell’importo a debito. Importo che deve essere operato in un’unica soluzione entro il termine di versamento del saldo IVA relativo all’anno precedente.
Pertanto, per i soggetti che accedono al regime forfetario dal 2019, l’IVA oggetto di rettifica va versata in unica soluzione entro il prossimo 16 marzo 2019.
Per questa ragione, è stata sollecitata da più parti l’introduzione, di una disposizione che consenta il versamento dilazionato dell’imposta rettificata. Questo analogamente a quanto già previsto per il regime di vantaggio (in cui il pagamento poteva avvenire in cinque rate annuali di pari importo, senza interessi).