Reverse charge con la fatturazione elettronica: guida operativa

Cosa succede per le operazioni di reverse charge con la fatturazione elettronica? Come operare in caso di reverse charge esterno? reverse charge interno?

Il tutto sarà approfondito nel dettaglio in questo contributo.

Dal primo gennaio 2019 diventa obbligatoria l’emissione della fatturazione elettronica e l’archiviazione sostitutiva delle fatture emesse a clienti italiani.

Non rientrano pertanto in tale obbligo sia gli acquisti/vendite da e verso operatori UE e fuori UE.

Questo in quanto le fatture costituiscono oggetto di trasmissione telematica all’Agenzia dell Entrate dei dati delle relative fatture.

Tali fatture, infatti, diventeranno oggetto della comunicazione c.d. “Esterometro“, secondo la quale la trasmissione di questi dati deve avvenire mensilmente.

Sul punto, l’articolo 1, comma 3, del DL n 127/2015 dispone che:

“l’obbligo di fatturazione elettronica riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato”

In questo contributo esamineremo nel dettaglio le modalità con le quali operare nel reverse charge con la fatturazione elettronica.

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Reverse charge con la fatturazione elettronica

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che il reverse charge con la fatturazione elettronica è necessario distinguere tra reverse charge esterno e reverse charge interno.

Con il reverse charge esterno si intende per le operazioni di acquisto di beni da soggetti residenti in Paesi intra UE. Rientrano anche le prestazioni di servizi ricevuti da operatori residenti in Paesi extracomunitari.

Reverse charge esterno

In base all’art. 17 comma 2 del DPR 633/1972, l’obbligo di reverse charge si concretizza secondo due modalità, alternative tra loro:

  • Procedura di integrazione: quando il cedente o prestatore non residente è stabilito in altro Paese membro dell’Unione europea;
  • Procedura di autofatturazione: quando il cedente o prestatore non residente è stabilito in un Paese non appartenente all’Unione europea.

Con riferimento al reverse charge esterno l’Agenzia ha ribadito recentemente che non vi è l’obbligo di emissione dell’autofattura in formato elettronico.

Questo in quanto i dati relativi alle fatture ricevute dai fornitori esteri dovranno essere comunicati all’Agenzia delle Entrate mediante l’esterometro. Tale invio dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno successivo a quello di ricezione della fattura.

Reverse charge interno

Le operazioni soggette a reverse charge Iva, ai sensi del DPR n. 633/72 sono le seguenti:

  • Le cessioni “interne” di rottami e di altri materiali di recupero per le quali è previsto il pagamento dell’imposta da parte del cessionario, soggetto passivo Iva, comprese le prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d’opera, d’appalto e simili, (art. 74 commi 7 e 8 del DPR n. 633/72);
  • Le cessioni “interne” di oro da investimento, imponibili Iva per opzione, e relative prestazioni di intermediazione, effettuate nei confronti di soggetti passivi d’imposta, nonché le cessioni “interne” di oro diverso da quello da investimento (cd. “oro industriale”) e di argento puro, effettuate nei confronti di soggetti passivi d’imposta (art. 17 comma 5 del DPR n. 633/72);
  • Le prestazioni di servizi rese, nel settore edile, dai subappaltatori, senza addebito d’imposta (art. 17 comma 6, lettera a) del DPR n. 633/72);
  • Le prestazioni di servizi rese, nel settore edile, per pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento (art. 17 comma 6 lett. a-ter) del DPR n. 633/72);
  • I trasferimenti di quote di gas a effetto serra (art. 17 comma 6 lett. d-bis), d-ter) e d-quater);
  • Le cessioni di fabbricati (o di porzioni di fabbricato) abitativi o strumentali, imponibili Iva su opzione del cedente, (art. 10 co. 1 n. 8-bis e 8-ter) del DPR n. 633/72);
  • Le cessioni, non al dettaglio, di dispositivi elettronici:
    • Telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi ad una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;
    • Dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
    • Le operazioni che saranno soggette a reverse charge previa autorizzazione della Commissione UE.

Reverse charge interno – fatturazione elettronica

A differenza del reverse charge esterno, nel reverse charge interno,  il soggetto cessionario/commitente sarà tenuto a riportare nella fattura elettronica ricevuta la dicitura “inversione contabile”.

L’adempimento contabile prevede un’ “integrazione” della fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta ricevuta.

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 13/E del 2 luglio 2018 ha previsto una modalità alternativa all’integrazione della fattura.

Vi è infatti, la possibilità, di predisporre un altro documento, da allegare al file della fattura in questione. Tale documento, contiene sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa.

L’autofattura, contenete l’identificativo IVA del soggetto che effettua l’integrazione può essere inviata al Sistema di Interscambio (SdI).

Questa rappresenta una favoltà per il contribuente e non un obbligo.

Consiglio di usufruire di questa possibilità in quanto è utile alla conservazione elettronica automatica offerta dall’Agenzia delle Entrate.

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