La Corte di cassazione con l’Ordinanza numero 2633 del 5 febbraio 2020 ha stabilito che in caso di revoca dell’agevolazione prima casa, vi può essere la responsabilità solidale del venditore. Questo si ha, Qualora il disconoscimento dell’agevolazione sia dovuto a circostanze non imputabili in via esclusiva ad un determinato comportamento dell’acquirente.
La revoca dei benefici relativi all’agevolazione prima casa può comportare la responsabilità solidale in capo al venditore. Questo si manifesta nel caso sia dovuta a circostanze non imputabili in via esclusiva ad un determinato comportamento dell’acquirente, ma da elementi oggettivi del contratto stipulato tra le parti.
Vediamo adesso nel dettaglio il ricorso presentato dal contribuenti e la decisione espressa dalla Corte di Cassazione. Mediante la quale è stato accolto il ricorso e cassato la decisione, assunta nel caso de quo, dalla CTR per il Lazio.
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La vicenda
Il tutto ha avuto origine dal fatto che l’Agenzia delle Entrate notifica a due contribuenti un avviso di liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. Questo in quanto, i due contribuenti erano venditori di un immobile, il cui acquirente aveva usufruito dell‘Agevolazione prima casa. A parere dell’Agenzia, tale agevolazione era ritenuta non spettante, in quanto l’immobile era di lusso ( secondo i criteri stabiliti dal DM del 2 agosto 1969).
I due contribuenti hanno impugnato l’avviso dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma. Tale ricorso è stato ritenuto illegittimo.
Il contribuente ha pertanto presentato ricorso davanti alla Commissione tributaria regionale per il Lazio, la quale affermava che:
- Le maggiori imposte avrebbero potuto essere pretese solo nei confronti della parte acquirente;
- l’immobile come risultava dalla perizia tecnica prodotta dai contribuenti e dalla planimetria ( depositata agli atti) era di dimensioni pari a 219 mq. Tale misurazione era al netto dei muri,delle terrazze, dei balconi, delle soffitte e delle scale. Pertanto non poteva essere definito di lusso ( inferiore ai 240 mq previsti dall’art. 6 per la qualifica di immobile di lusso).
I motivi del ricorso
L’Agenzia delle Entrate avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale ha proposto ricorso per la cassazione.
Qui di seguito i due motivi a sostegno del ricorso:
- L’Agenzia delle Entrate, in riferimento all’art. 57 del DRP 131/1986, lo ha definito fuori luogo. Questo in quanto trattasi non di “comportamenti posti in essere da una delle parti”. Rilevando l’assenza di un presupposto oggettivo per la fruizione dei “benefici prima casa”.
- L’Agenzia delle Entrate ha denunciato la applicazione dell’art.6 del DM n. 1072 del 2 agosto del 1969. Sostenendo che ” i metodi di calcolo utilizzati dal perito di parte e fatti propri dalla commissione sono contrari al dettato normativo”.
La decisione
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2633 del 2020, ha ritenuto i motivi fondati e pertanto ha accolto il ricorso.
I giudici, nella sentenza in commento, si sono espressi anche in merito alla responsabilità solidale tra acquirente e venditore per il recupero delle maggiori imposte contestate.
Su quest’ultimo aspetto a ribadito che:
“in tema di benefici per l’acquisto della prima casa, la revoca dei medesimi comporta la responsabilità solidale del venditore, ai sensi dell’art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, qualora sia dovuta a circostanze non imputabili in via esclusiva ad un determinato comportamento dell’acquirente, come una dichiarazione mendace sulla sussistenza di presupposti per fruire del trattamento agevolato, ma ad elementi oggettivi del contratto stipulato tra le parti, ad esempio, l’avere l’immobile caratteristiche di lusso”
Conclusioni
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