La donazione è il contratto con il quale un soggetto, il donante, arricchisce per spirito di liberalità (e cioè senza pretendere alcuna controprestazione) un altro soggetto, il donatario. Questo avviene trasferendo a quest’ultimo un proprio diritto o assumendo un obbligo nei suoi confronti. La donazione deve essere fatta per atto pubblico, ricevuto dal notaio alla presenza di due testimoni, pena la nullità. La donazione può essere diretta o indiretta.
In questo contributo esaminiamo nel dettaglio l’aspetto riguardante la revoca donazione.
Vedremo cos’è e come funziona, i motivi per cui richiederla, come funziona la revoca consensuale, ed infine tassazione applicata, costi e tempi.
Indice
Revoca donazione: che cos’è
La revoca è l’inefficacia della donazione, dichiarata da un sentenza del giudice. Se hai fatto un regalo con atto di donazione (che sia una somma di denaro, una casa o un terreno)
Affinché una donazione sia valida è necessario l’atto notarile e la presenza di due testimoni. Mancando queste due condizioni, la donazione è nulla e può essere impugnata senza limiti di tempo. In buona sostanza, in qualsiasi momento è possibile far valere l’azione di nullità contro la donazione fatta senza il notaio e senza testimoni.
Revocazione donazione: quando può essere richiesta?
Secondo la vigente normativa, la revocazione delle donazioni può essere richiesta all’autorità giudiziaria in due casi specifici:
- La revoca per ingratitudine;
- La revocazione per sopravvenienza di figli.
La revoca per ingratitudine
E’ possibile la revoca della donazione quando il donatario abbia commesso reati gravi nei confronti del donante o dei suoi congiunti. Con questo mi riferisco ad esempio:
- omicidio volontario, tentato omicidio o altro reato cui siano applicabili le norme sull’omicidio;
- denuncia o testimonianza per reato punibile con l’ergastolo, o reclusione non inferiore a tre anni se la denuncia è risultata calunniosa o la testimonianza è risultata falsa);
- si sia reso colpevole di ingiuria grave verso il donante;
- abbia dolosamente arrecato grave pregiudizio al suo patrimonio, o gli abbia rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti a sensi di legge;
La revocazione per sopravvenienza di figli
Le donazioni fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti legittimi al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l’esistenza di un figlio, o di un discendente legittimo del donante. La revocazione può essere richiesta anche se il figlio del donante era già concepito al momento della donazione.
Perché il donante possa revocare la donazione per sopravvenienza di figli è necessario la presenza di due condizioni:
- una negativa, in quanto occorre che al tempo della liberalità il donante non avesse (o ignorasse di avere) figli o discendenti legittimi;
- una positiva, poiché occorre che si verifichi la sopravvenienza di un figlio o discendente legittimo del donante (o che questi apprenda della sua esistenza), ovvero che il donante proceda al riconoscimento di un figlio naturale. Al riconoscimento deve essere equiparata la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, produttiva dei medesimi effetti del riconoscimento.
La revoca della donazione per sopravvenienza di figli intende tutelare interessi di ordine familiare. Questo al fine di consentire al donante di riconsiderare l’opportunità dell’attribuzione a fronte della sopravvenuta nascita di un figlio.
Quando la donazione è irrevocabile?
Non possono comunque essere revocate, né per causa d’ingratitudine, né per sopravvenienza di figli, le donazioni rimuneratorie e quelle fatte in relazione a un determinato matrimonio.
Secondo la legge, queste due speciali donazioni non sono soggette a revoca perché il donante è mosso da un particolare spirito nel momento in cui decide di privarsi di qualcosa a favore dei beneficiari. La donazione rimuneratoria è fatta per il particolare valore morale e sociale delle azioni del donatario. Nella donazione per un matrimonio viene data maggiore importanza alla nascente famiglia piuttosto che ai motivi personali del donante.
Donazione rimuneratoria: che cos’è?
La donazione rimuneratoria è uno speciale tipo di donazione caratterizzata dal fatto che la liberalità è dettata da ragioni di riconoscenza o da meriti particolari del donatario. Oppure mosse dall’intento di premiare un servizio specifico. Questo sentimento può derivare da fatti accaduti prima della donazione, ma anche dalla promessa del compimento di un’azione futura favorevole per il donante.
Donazione per un matrimonio
La donazione fatta per un matrimonio è quella fatta a favore di una persona in vista del suo matrimonio, oppure di entrambi i futuri sposi, oppure a favore dei figli nascituri di questi.
Revoca donazione: procedura
La revoca della donazione può essere richiesta sia dal donate che da uno dei suoi eredi.
La richiesta di revoca deve essere presentata in Tribunale entro i seguenti termini:
- In caso di ingratitudine: la richiesta deve essere presentata entro 12 mesi conteggiati dal momento in cui donante o eredi sono venuti a conoscenza dell’l’ingratitudine;
- In caso di nascita di figli; la richiesta deve essere presentata entro 5 anni dalla nascita del figlio (o dell’ultimo figlio) o dalla notizia dell’esistenza dello stesso.
Revoca donazione consensuale
Le parti possono decidere di revocare la donazione con mutuo consenso: un atto stipulato di fronte al notaio affinchè si sciolga l’atto di donazione avvenuto in precedenza. Con la revoca consensuale, il bene donato rientra nel patrimonio del donante.
Revoca donazione: tassazione
La tassazione relativa allo scioglimento della donazione nel tempo è stata fonte di enormi dubbi.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 20/E/2014, ha affrontato in maniera precisa il problema dichiarando che, in caso di revoca di donazione con atto di mutuo consenso sono dovute soltanto imposte ipotecaria e catastale. Queste dovute in misura fissa pari a 200 euro e solo se la donazione riguardava immobili.
Revoca donazione: tempi
Sia il donante che gli eredi non hanno di fronte a sé tutta la vita o tutto il tempo che vogliono per revocare la donazione. Vi sono dei termini di prescrizione da rispettare e, trascorsi i quali, la donazione non è più revocabile. Qui di seguito i tempi da rispettare per presentare la citazione in Tribunale::
- Un anno: in caso di ingratitudine. L’anno si conteggiata dal giorno in cui eredi o donante vengono a conoscenza dell’ingratitudine;
- Cinque anni: in caso di nascita di figli. I cinque anni si conteggiano dal giorno della nascita del figlio (o dell’ultimo figlio) o dalla notizia dell’esistenza dello stesso.
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