Disciplina delle perdite fiscali dei soggetti IRPEF. Limite quantitativo del riporto delle perdite all’80%. Disciplina transitoria per le perdite fiscali 2017 e 2018.
Il regime del riporto delle perdite dei soggetti IRPEF ha subito una modifica per effetto della Legge n 145/18. Tale norma ha equiparato la disciplina delle perdite conseguite dalle imprese in contabilità semplificata a quelle di impresa in contabilità ordinaria.
La perdita fiscale registrata da un soggetto in contabilità semplificata può essere riportata negli esercizi successivi limitata all’80% del suo ammontare. Il tutto senza alcuna limitazione temporale.
Tale norma è in vigore dall’esercizio che chiude il 31 dicembre 2018. Vediamo, di seguito tutte le informazioni utili per il riporto delle perdite in contabilità semplificata.
Riporto delle perdite fiscali dei soggetti IRPEF: quadro normativo
Vediamo, di seguito, le modifiche apportate al regime delle perdite fiscali per i soggetti IRPEF.
“Dal reddito complessivo dei soggetti IRPEF si scomputano le sole perdite derivanti dall’esercizio di arti e professioni. Non possono essere scomputate, invece, per perdite derivanti dall’esercizio di imprese in contabilità semplificata“
Articolo 8, comma 1 del TUIR
“Si equipara il trattamento delle perdite delle imprese in contabilità semplificata a quello delle perdite di imprese in contabilità ordinaria. Le perdite di entrambi i soggetti sono scomputate dal reddito di impresa, e per l’eccedenza dal reddito di impresa dei successivi esercizi, nel limite dell’80% di quest’ultimo, senza limitazioni temporali“
Articolo 8, comma 3 del TUIR
Riporto delle perdite fiscali di imprenditori individuali SNC e SAS
L’articolo 8 del TUIR nella formulazione in vigore sino al 31 dicembre 2017, distingueva il trattamento fiscale delle perdite:
- Dei soggetti in contabilità semplificata (comma 1);
- Dei soggetti in contabilità ordinaria (comma 3).
Nello specifico, le perdite derivanti dall’esercizio di imprese in contabilità semplificata (in forma individuale o associata), al pari delle perdite derivanti dall’esercizio di arti o professioni, potevano essere riportate a riduzione del reddito complessivo nel limite del suo ammontare. Ove risultasse un’eccedenza non poteva essere riportata nei periodo di imposta successivi.
Diversamente, le perdite derivanti da imprese in contabilità ordinaria (in forma individuale o associata) potevano essere riportate in compensazione dei redditi di impresa (in contabilità ordinaria o semplificata). L’eccedenza poteva essere riportata agli esercizi successivi, ma non oltre il quinto.
La Legge n 145/18 modifica l’articolo 8 del DPR n 917/86 nei seguenti termini:
- Da un lato viene eliminato il riferimento alle società di cui all’articolo 66 del TUIR dal comma 1. Viene poi riformulato il comma 3 equiparando il trattamento fiscale delle perdite di impresa in contabilità semplificata a quello delle perdite d’impresa in contabilità ordinaria. Con la conseguente previsione di scomputo delle perdite dal solo reddito di impresa;
- Dall’altro, introduce al comma 3 per entrambe le casistiche il principio secondo cui le eccedenze sono riportate a riduzione dei redditi dei periodi di imposta successivi limitatamente all’80% di questi ultimi. Per l’intero importo che trova capienza in essi, senza limitazioni temporali.
Regime contabile | Riporto delle perdite |
Imprese in contabilità semplificata | Scomputo dai redditi di impresa. Riporto delle eccedenze senza limitazioni temporali. Compensazione nel limite dell’80% del reddito dei periodi di imposta successivi |
Imprese in contabilità ordinaria | Scomputo dai redditi di impresa. Riporto delle eccedenze senza limitazioni temporali. Compensazione nel limite dell’80% del reddito dei periodi di imposta successivi |
Compensazione di redditi e perdite nello stesso periodo di imposta
L’articolo 8, comma 3, del DPR n 917/86 dispone che:
“le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta, e per differenza nei successivi, in misura non superiore all’80% dei redditi conseguiti in precedenti periodi di imposta“
Le perdite conseguite da un soggetto che esercita in forma di impresa possono essere portate a riduzione di altri redditi di impresa esercitati in forma di impresa (in forma individuale o associata). Il tutto nello stesso periodo di imposta.
Il sistema transitorio dei semplificati
E’ previsto un regime transitorio per i contribuenti in contabilità semplificata, rispettivamente per le perdite conseguite nel biennio 2018/2019, nonché per le perdite 2017, che quindi vengono “riesumate” dal provvedimento (ad oggi, infatti, se non consumate, non sarebbero più utilizzabili visto che il loro riporto precedentemente era precluso).
Il fatto che le due fattispecie siano disciplinate separatamente poteva lasciar intendere un diverso trattamento, forse con una defalcazione delle perdite 2017. Al contrario, nella relazione accompagnatoria vengono considerate in maniera analoga, risultando accomunate dall’utilizzo progressivamente ridotto nel corso dei primi periodi d’imposta (sino al 2020).
Per i soggetti in contabilità semplificata, è previsto un regime transitorio di utilizzo delle perdite riportate fino a concorrenza del 40 e 60 per cento dei medesimi redditi maturati per i primi due periodi d’imposta (2019 e 2020).
Per le perdite maturate nel 2017 e non utilizzate in compensazione di altri redditi nello stesso periodo (secondo le regole dettate dal precedente regime), la possibilità di recupero è effettuata, per i primi tre anni, nei limiti di determinate percentuali dei redditi maturati nei periodi d’imposta 2018, 2019 e 2020 (rispettivamente 40%, 40% e 60%).
In base alla disciplina transitoria sopra richiamata, in sostanza, l’utilizzo delle perdite del 2017, 2018 e 2019 saranno come di seguito trattate:
- Compensazione nel limite del 40% dei redditi maturati nel 2018 e 2019;
- Compensazione nel limite del 60% del reddito maturato nel 2020;
- A regime, compensazione nella misura ordinaria dell’80% a partire dai redditi maturati dal periodo d’imposta 2021.