Per risollevare la situazione economica è stato necessario intervenire su molti fronti con misure volte ad aiutare le imprese che sono state maggiormente colpite dalla crisi dovuta al Covid-19.
Il settore maggiormente colpito dalla pandemia è stato sicuramente il settore turistico.
Considerato che il settore turistico rappresenti per il nostro Paese un comporta fondamentale, è stato necessario intervenire con misure volte s risollevare il settore alberghiero.
Il DL Liquidità n. 23/2020 è intervenuto proprio con l’obiettivo di aiutare il settore alberghiero e simili. La norma prevede la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
La rivalutazione in questione a differenza di quella “ordinaria” è gratuita.
Vediamo nel dettaglio in questo contributo come funziona la rivalutazione per i beni del settore alberghiero e quali sono i vantaggi fiscali.
Sei pronto!?! Si comincia!!!
Indice
Rivalutazione gratuita imprese alberghiere: requisito soggettivo
La rivalutazione gratuita per le imprese del settore alberghiero e termale può essere eseguita da imprese di qualsiasi natura giuridica, purché non vengano adottati i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio. Infatti, la norma:
- all’art. 6-bis comma 1 DL 23/2020 definisce espressamente che vi rientrano i soggetti disciplinati all’art. 73 comma 1 lett. a) e b) del TUIR (società di capitali ed enti commerciali);
- all’art. 6-bis comma 7 del DL 23/2020 che estende il beneficio alle imprese individuali, alle snc e alle sas, agli enti non commerciali (limitatamente ai beni d’impresa) e alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello n. 200/2021 chiarisce che, come indicato all’art. 15 della L. 342/2000 comma 7:
“Le disposizioni dagli art. da 10 a 14 si applicano, per i beni relativi alle attività commerciali esercitate, anche alle imprese individuali, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e agli enti pubblici
La norma non richiama la tipologia di regime contabile adottato, per cui sono ammesse alla rivalutazione gratuita le imprese in contabilità semplificata.
Rientrano nel beneficio le imprese operanti nel settore alberghiero e termale con i seguenti codici ATECO:
- ricomprese nella divisione 55 “Alloggi”;
- o ricomprese nella divisione 96.04.20 “Stabilimenti termali”.
Qui di seguito troverai tutte le imprese rientranti nella divisione 55 “Alloggi”.
55.1 “Alberghi e strutture simili” | 55.10 Alberghi e strutture simili | 55.10.00 Alberghi |
55.2 “Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni” | 55.20 Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni | 55.20.10 Villaggi turistici |
55.20.20 Ostelli della gioventù | ||
55.20.30 Rifugi di montagna | ||
55.20.40 Colonie marine e montane | ||
55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence | ||
55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole | ||
55.3 “Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte” | 55.30 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte | 55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte |
55.9 “Altri alloggi” | 55.90 Altri alloggi | 55.90.10 Gestione di vagoni letto |
55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero |
Restano escluse dalla rivalutazione gratuita le imprese operanti nel settore della ristorazione, inserite nella divisione 56.
Mentre, vi rientrano le strutture ricettive extralberghiere, quali ad esempio:
Aziende concesse in affitto
Per il settore alberghiero è pratica diffusa concedere in affitto le aziende, l’Agenzia delle Entrate n. 14 del 27.04.2017 ha chiarito che:
- se non è stata prevista la deroga all’art. 2561 c.c. e quindi gli ammortamenti sono dedotti dall’affittuario o usufruttuario, la rivalutazione compete al concedente.
- se invece è stata prevista la deroga e quindi gli ammortamenti continuano ad essere dedotti dal concedente, la rivalutazione compete a quest’ultimo.
Alberghi concessi in affitto
Una situazione più critica riguarda quelle situazioni in cui oggetto di affitto non è l’azienda alberghiera, ma il mero immobile.
Anche in questa situazione dovrebbe essere concessa la possibilità di rivalutare l’albergo ( in quanto mero immobile e non azienda). Questo, in quanto, utilizzato per l’esercizio di attività alberghiera.
Requisito oggettivo
L’effetto della rivalutazione è subordinato al mantenimento, nell’ambito dell’impresa, dei beni cui viene attribuito nuovo valore, per un periodo minimo, pena la perdita dei benefici fiscali.
La norma dispone infatti che, in caso di cessione, assegnazione al socio o destinazione a finalità estranea dei beni rivalutati entro l’inizio:
“del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita”
la plus o la minusvalenza realizzata dev’essere determinata assumendo il valore del bene senza considerare gli effetti della rivalutazione.
Quali sono i beni rivalutabili?
L’art. 6-bis comma 1 del DL 23/2020, definisce in modo chiaro quali sono i beni rivalutabili, ovvero quello “classici”, vale a dire i beni materiali e immateriali immobilizzati e le partecipazioni in imprese controllate e collegate, anch’esse costituenti immobilizzazioni.
Pertanto, la rivalutazione non riguarda solamente i beni immobili (l’albergo o le strutture termali) anche se deve essere rispettato l’obbligo di rivalutazione di tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea.
Quando può essere effettuata la rivalutazione?
Ai sensi dell’art. 6-bis comma 2 del DL 23/2020 la rivalutazione deve essere effettuata in uno o in entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello in corso al 31.12.2019.
Per i soggetti dei settori alberghiero e termale con esercizio solare coincidente con l’anno solare, quindi, la rivalutazione gratuita può essere eseguita, alternativamente:
- nel bilancio al 31.12.2020;
- nel bilancio al 31.12.2021.
- parte nel bilancio al 31.12.2020 e pare nel al 31.12.2021.
In ogni caso i beni rivalutati devono risultare dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2019.
Affrancamento del saldo attivo di rivalutazione
L’impresa ha la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione con un’imposta sostitutiva del 10%. Tale imposta dovrà essere versata con le modalità previste dall’art. 1 comma 701 della L. 160/2019, con la possibilità di versamento rateale. Qui di seguito, voglio mostrarti come cambia la tassazione nel caso in cui avvenga o meno l’affrancamento della riserva di rivalutazione.
Tipo di società | Riserva non affrancata | Riserva affrancata |
Società di capitali | La Società paga l’IRES. Il socio è tenuto a pagare l’imposta sul dividendo. | La società non versa niente. Il socio è tenuto a pagare l’imposta sul dividendo. |
Società di persone (in contabilità ordinaria) | La società attribuisce per trasparenza ai soci il reddito corrispondente al saldo attivo di rivalutazione ( e il credito per l’imposta sostitutiva). Il socio è tenuto a tassare tale reddito, scomputando il credito d’imposta. | Nessun effetto reddituale né sulla società né sul socio. |
Adempimenti dichiarativi
Nel caso in cui tu abbia operato una rivalutazione dei beni d’impresa, sarai tenuto a compilare il prospetto del quadro RQ della dichiarazione dei redditi.
Tale modello è lo stesso sia per le società di capitali, che per le società di persone e per le persone fisiche.
Per quanto riguarda la rivalutazione delle imprese dei settori alberghiero e termale di cui all’art. 6-bis del DL 23/2020 deve essere compilata la sezione XXV del quadro RQ.
La sezione si articola su un unico rigo (RQ110), in cui deve essere indicato:
- l’importo della riserva che si intende affrancare (colonna 1);
- l’imposta sostitutiva del 10% (colonna 2);
- la prima rata dovuta, se è stata esercitata l’opzione per il versamento rateale (colonna 3).
Si tratta comunque di indicazioni opzionali, in quanto l’affrancamento del saldo attivo non è obbligatorio. Non è presente un campo in cui indicare l’ammontare degli importi rivalutati assoggettati ad imposizione sostitutiva in quanto la rivalutazione è gratuita.
Se ad esempio un immobile viene rivalutato al 31.12.2021 (per esempio da 200.000 a 250.000) da parte di un’impresa alberghiera beneficiando dell’agevolazione prevista dall’art. 6-bis dl DL 23/2020:
- se non viene affrancato il saldo attivo di rivalutazione, il quadro RQ non deve essere compilato;
- se viene affrancato il saldo attivo di rivalutazione, occorre compilare la sezione XXV al fine di liquidare l’imposta sostitutiva del 10%.
Rivalutazione gratuita imprese alberghiere: conclusioni e consulenza
La rivalutazione gratuita imprese alberghiere rappresenta per questo settore un importante agevolazione con degli effetti fiscali rilevanti.
Come avrai visto leggendo questo contributo vi sono vari aspetti da valutare e adempimenti da porre in essere.
Qui di seguito ti lascio il link per metterti direttamente in contatto con me in modo da poter sciogliere tutti i tuoi dubbi sull’argomento.