Rottamazione bis delle cartelle esattoriali: guida e servizio di consulenza

Con la “rottamazione bis delle cartelle” si beneficia della cancellazione delle sanzioni, degli interessi di mora e di dilazione, delle altre sanzioni e delle somme aggiuntive, cioé degli accessori dovuti sui ritardati od omessi pagamenti dei contributi previdenziali. Si deve corrispondere solo l’aggio relativo alle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, cioé agli importi che lo stesso debitore deve versare per ottenere l’estinzione del debito a titolo di sanzioni e interessi di mora. L’aggio non è invece dovuto sulle sanzioni.

La rottamazione bis prevede la riapertura della definizione agevolata per i carichi affidati all’agente della Riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2016. La nuova rottamazione prevede inoltre:

  • L’applicazione della definizione per i carichi affidati alla Riscossione dal 1º gennaio al 30 settembre 2017;
  • L’accesso alla prima rottamazione dei contribuenti che non erano stati ammessi perché non in regola con il pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016, relative ai piani di rateazione in essere al 24 ottobre 2016.

La rottamazione bis potrà quindi essere applicata ai carichi affidati alla Riscossione dal 2000 fino al 30 settembre 2017. Presentando la domanda entro il 15 maggio 2018. Chi aderisce dovrà pagare l’importo residuo del debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.

Entro il 30 giugno 2018 l’agente della Riscossione dovrà inviare la comunicazione con l’importo da versare in base al piano di rate indicato dal contribuente.

Chi aderisce alla rottamazione per i carichi affidati alla Riscossione dal 1º gennaio al 30 settembre 2017, dovrà pagare le somme dovute in unica soluzione entro il 31 luglio 2018 o a rate, fino ad un massimo di 5:

  1. Prima rata entro il 31 luglio 2018;
  2. Seconda entro il 30 settembre 2018;
  3. Terza entro il 31 ottobre 2018;
  4. Quarta entro il 30 novembre 2018 e
  5. Quinta e ultima rata entro il mese di febbraio 2019.

Rottamazione bis: benefici per chi presenta la domanda

Chi intende avvalersi della rottamazione bis, pur avendo tempo per presentare l’istanza fino al 15 maggio 2018, fa bene se la presenta subito.

Ciò per la ragione che la presentazione dell’istanza sospende i pagamenti degli eventuali versamenti rateali in corso. Così come si bloccano le azioni esecutive. Infatti, dopo la presentazione della domanda per la rottamazione, l’agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili, non può avviare nuove azioni esecutive.

Oppure iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche. Fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo, o non sia stata presentata istanza di assegnazione, o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Soggetti interessati

Tutti i contribuenti, persone fisiche, società di persone, società di capitali ed altri contribuenti che hanno debiti affidati agli agenti della riscossione.

La rottamazione gennaio-settembre 2017

Per i carichi rottamabili indicati dal contribuente nel modello di adesione e affidati alla riscossione dal 1º gennaio al 30 settembre 2017, Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà inviare la “Comunicazione delle somme dovute” entro il 30 giugno 2018.

In deroga a quanto previsto dalla disciplina della definizione agevolata prima edizione, la facoltà di rottamazione relativa ai carichi affidati dal 1º gennaio al 30 settembre 2017 può essere esercitata senza che risultino adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere.

Per effetto della presentazione della dichiarazione di adesione, per i debiti oggetto della stessa, e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali con scadenza successiva alla presentazione della dichiarazione di adesione e relativi a precedenti piani di rateazione già in essere.

Comunicazione dei carichi non notificati

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà anche inviare per posta ordinaria, entro il 31 marzo 2018, una comunicazione. Comunicazione contenente l’indicazione di eventuali carichi dell’anno 2017, affidati alla Riscossione entro il 30 settembre 2017. Carichi per i quali non è stata ancora notificata la relativa cartella di pagamento.

L’agente della riscossione dovrà cioè comunicare ai contribuenti i carichi che gli sono stati affidati. Ovvero, le cartelle per le quali, al 30 settembre 2017, non era stata ancora effettuata la notifica. O altrimenti inviata l’informazione degli avvisi di accertamento esecutivi e di irrogazione delle sanzioni o degli avvisi di addebito INPS emessi.

I pagamenti per la definizione agevolata dovranno essere effettuati in un’unica soluzione. Entro luglio 2018, o in un massimo di 5 rate di pari importo, con scadenze: a luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019.

Per chi sceglie di pagare a rate, a partire dalla seconda rata, si applicano, a decorrere dal 1º agosto 2018, gli interessi del 4,5% annuo (art. 21, comma 1, DPR n. n. 602/73).

La rottamazione bis dal 2000 al 2016

Per i carichi rottamabili, affidati alla riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, per i quali i contribuenti presentano la domanda entro il 15 maggio 2018, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà inviare la ‘‘Comunicazione delle somme dovute’’ entro il 30
settembre 2018.

In questo caso, i pagamenti sono previsti in unica soluzione entro ottobre 2018 o in un massimo di tre rate, di cui:

  • Il 40% entro il 31 ottobre 2018;
  • Il 40% entro il 30 novembre 2018 e
  • Il restante 20% entro il 28 febbraio 2019.

La vecchia rottamazione per i ‘‘ripescati’’

Anche per i contribuenti che si sono visti respingere la precedente domanda di adesione alla prima definizione (D.L. n. 193/2016), perché non in regola con il pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 per le dilazioni in corso al 24 ottobre 2016, c’é tempo fino al 15 maggio 2018 per presentare la nuova domanda di definizione agevolata. Utilizzando il modello DA 2000/17, e trasmetterla secondo una delle modalità previste (online con il servizio ‘‘Fai DA Te’’, tramite PEC o allo sportello).

Per le cartelle di pagamento o per gli avvisi indicati dal contribuente nel modello DA 2000/17, interessati da una rateazione – in essere al 24 ottobre 2016, l’Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare, entro il 30 giugno 2018, la comunicazione delle eventuali somme da pagare per regolarizzare le rate del 2016.

Successivamente al pagamento di queste rate, da fare in unica soluzione entro il 31 luglio 2018, verrà inviata al contribuente, entro il 30 settembre 2018, la ‘‘Comunicazione delle somme dovute’’ per la definizione agevolata dell’importo residuo del debito.

Anche in questo caso, i pagamenti della rottamazione bis sono previsti in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2018. Oppure in un massimo di tre rate, di cui il 40% entro il 31 ottobre 2018, il 40% entro il 30 novembre 2018. Infine, il restante 20% entro il 28 febbraio 2019.

Il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2016 comporta l’improcedibilità dell’istanza presentata ai fini dell’ammissione ai benefici della definizione agevolata.

Il perfezionamento della definizione agevolata

Per determinare le somme da versare per la definizione agevolata:

  • Si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi affidati. Nonché di aggio e rimborso spese per le procedure esecutive e spese di notifica della cartella;
  • Restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate. Anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, interessi di dilazione, interessi di mora e sanzioni e somme aggiuntive per i contributi previdenziali.

E’ inoltre stabilito che il debitore, se per effetto di pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto per la rottamazione, per beneficiare degli effetti della definizione agevolata, deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi, presentando la dichiarazione
entro il termine di scadenza.

Per fruire della rottamazione bis, il contribuente dovrà eseguire il pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite previsto:

  • Eelle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
  • Degli aggi maturati a favore dell’agente della riscossione, sulle somme a titolo di capitale e interessi;
  • Del rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonche´ del rimborso delle spese di notifiche della cartella.

Rottamazione bis: consulenza

Se hai ricevuto delle cartelle esattoriali nel periodo 1° gennaio 30 settembre 2017 e vuoi aderire alla definizione agevolata, contattaci!

Valuteremo il tuo risparmio, in termini di sanzioni e interessi che decadranno sul totale dovuto. Successivamentepotremo predisporre la domanda di rottamazione bis da presentare all’Agente della riscossione.

Se sei interessato contattaci!

Onorario consulenza

Per l’assistenza nella presentazione dell’istanza di rottamazione fino al completamento della definizione agevolata l’onorario sarà definito in funzione della complessità della pratica. Contattaci!

Attenzione!

E’ molto importante verificare la fattibilità e la convenienza di avvalersi della rottamazione prima di inviare la relativa dichiarazione ad A.E. Riscossione in quanto quest’ultima comunica al contribuente l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione solo dopo aver ricevuto dal debitore la manifestazione di volontà di avvalersi della procedura. Con espressa rinuncia ad eventuali giudizi pendenti.

La rottamazione può essere attivata anche da coloro che hanno già pagato parzialmente (anche a seguito di dilazioni concesse da Equitalia) i debiti iscritti a ruolo.

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