“SALDO E STRALCIO” DELLE CARTELLE – GUIDA OPERATIVA

Quali sono i soggetti che possono aderire alla procedura di saldo e stralcio? Quanto è l’importo da pagare? in che modo e dove deve essere presentata la domanda?

E’ partita l’operazione “saldo e stralcio” delle cartelle, prevista nella Legge di Bilancio 2019 ( Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, articolo 1 comma 184 e seguenti). Tale procedura consente, alle persone che si trovano in situazione di grave e comprovata difficoltà economica,di pagare i debiti fiscali e contributivi in forma ridotta. Con una percentuale che varia dal 16 al 35 per cento dell’importo dovuto già “scontato” delle sanzioni e degli interessi di mora.

In questo contributo vedrai se hai i requisiti per accedere alla procedura di “saldo e stralcio” delle cartelle. In caso affermativo, vedrai quanto sara tenuto a pagare e in quale modo e dove deve essere presentata la domanda.

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Soggetti che possono aderire

Possono aderire al “saldo e stralcio” i contribuenti persono fisiche che dimostrino di versare in gravi situazioni di difficoltà economiche. In quanto, a tale procedura possono accedervi solo le persone fisiche con un ISEE del nucleo familiare non superiore a 20.000 euro. Oppure, ai soggetti che, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulti già aperta la procedura di liquidazione, prevista dalla legge sul sovraindebitamento.

L’altro requisito per poter accedere alla procedura e di aver debiti affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017.

  • Omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all’art. 36-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all’articolo 54-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni;
  • Omesso versamento di contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’Inps. Restono esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento.

E’ possibile aderire alla procedura di “saldo e stralcio”, anche per coloro che pur rispendando i requisiti appena visti, hanno aderito a precedenti rottamazioni di cartelle. Tuttavia solo se il contribuente non ha perfezionato integralmente e tempestivamente i pagamenti delle somme dovute.

Quanto è l’importo da pagare

Accedendo alla procedura il soggetto avrà la possibilità di estinguere i debiti riportati nelle cartelle e negli avvisi contenuti nel “saldo e stralcio”, senza versare le sanzioni e gli interessi di mora.

L’importo da versare sarà una percentuale che varia in base alla tua situazione economica personale.

Qui di seguito le percentuali previste in base all’ISEE che lapersona sarà tenuto a corrispondere:

  • il 16% dell’imposta e agltri interessi se l’ISEE è minore di 8.500 euro;
  • 20% dell’imposta e altri interessi se l’ISEE è compreso tra 8.500 euro e 12.500 euro;
  • 35% dell’imposta e altri interessi se l’ISEE è compreso tra 12.500 euro e 20.000 euro.

Nel caso di persone fisiche per le quali risulta aperta la procedura di liquidazione prevista dalla legge sul sovraindebitamento, la percentuale per il pagamento è pari al 10% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi. Rimangono comunque dovute le somme maturate a favore dell’agente dellariscossione a titolo di aggio e di rimborso spese per le procedure esecutive e dinotifica della cartella di pagamento.

Come e dove presentare la domanda

La domanda “saldo e stralcio” ( modello SA-ST) dovrà essere compliato correttamente ed in ogni sua parte dal ccontribuente. Oltre a dover inserire i dati personali, sarà opportuno indicare le cartelle o gli avvisi per i quali ci si vuole avvalere del provvedimento “saldo e stralcio” .

Inoltre bisognerà riportare i riferimenti della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), presentata ai fini ISEE. Indicando il valore ISEE del proprio nucleo familiare. Nel modello, il contribuente, sarà tenuto ad indicare la modalità con la quale intenda procedere al versamento della somma dovuta.

Vi sono due modalità per il versamento di quanto dovuto:

  1. In un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019;
  2. In 5 rate trimestrali.

Per il versamento in rate trimestrlali è necessario rispettare le seguenti scadenze e importi:

  • 35% del totale dovuto entro il 30 novembre 2019;
  • Il 20% entro il 31 marzo 2020;
  • 15% entro il 31 luglio 2020;
  • il 15% entro il 31 marzo 2021;
  • 15% entro il 31 luglio 2021.

Per aderire al “Saldo e stralcio” è necessario presentare, entro il 30 aprile 2019, l’apposita dichiarazione di adesione:

  • Alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento. Inviando il Modello SA-ST, debitamente compilato in ogni sua parte, con particolare attenzione alla sezione relativa all’attestazione della situazione di grave e comprovata difficoltà economica. E’ opportuno unitamente alla copia del documento di identità. La domanda deve essere trasmessa tramite posta elettronica certificata (pec);
  • presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia) consegnando il Modello SA-ST debitamente compilato e firmato.

I dati attestati dal contribuente, in sede di presentazione della dichiarazione di adesione, saranno verificati dall’Agente della riscossione con l’INPS al fine di verificarne la congruenza e la sussistenza dei requisiti per accedere al “Saldo e stralcio”.

Cosa succede in caso di ISEE superiore a 20 mila euro?

Se dal calcolo emerge un valore ISEE, potrai comunque aderire della Definizione agevolata 2018 (c.d. rottamazione ter). Tale procedura è prevista dal D.L. 119/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 136/2018, per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Consulenza

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