L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 27629 del 30 gennaio ha definito le istruzioni sulla sanatoria degli errori formali prevista dalla Legge di Bilancio 2023. In particolare, dall’ambito di applicazione alle modalità di pagamento delle somme dovute, passando per la rimozione delle omissioni o irregolarità.
L’Agenzia delle Entrate ha emanato le istruzioni per poter procedere alla sanatoria degli errori formali 2023.
In quali casi è possibile procedere con la regolarizzazione delle violazioni formali? Come deve essere effettuato il pagamento di 200 euro e la rimozione di omissioni o irregolarità? Sono queste alcune delle domande a cui risponde il provvedimento numero 27629 del 30 gennaio.
Vediamo nel dettaglio in questo contributo come funziona la sanatoria errori formali 2023 e quando è effettivamente conveniente.
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Indice
- Sanatoria errori formali: cos’è e come funziona
- Sanatoria errori formali: come regolarizzare
- Dalla vecchia alla nuova sanatoria: eventuali cambiamenti
- Compilazione F24
- Slittamento termini al 31 ottobre
- Quando conviene la sanatoria?
- Cosa resta escluso dalla sanatoria?
- Sanatoria errori formali 2023: conclusioni
Sanatoria errori formali: cos’è e come funziona
La Legge di Bilancio 2023 ha previsto una serie di possibilità per i contribuenti che devono sanare errori formali. Quest’ultimi sono quelli che non incidono sul pagamento dell’imposta, e pertanto si tratta di un errore di tipo marginale, ma pur sempre un errore.
Un esempio di errore formale è ad esempio la mancata presentazione di un modello F24 a zero. Se non l’hai fatto questo rappresenta un errore formale soggetto a sanzioni.
Vediamo qui di seguito nello specifico su quali irregolarità puoi applicare la sanatoria:
- Errori e inosservanze di natura formale che non impattano sul calcolo di IVA, IRAP e imposte sui redditi;
- Devono essere errori che hai commesso entro il 31 dicembre 2022 e per i quali, alla data del 1 gennaio 2023, non hai ancora ricevuto contestazioni d parte dell’ente creditore.
Sanatoria errori formali: come regolarizzare
Ai sensi dell’art. 1, co. 166-173, Legge n. 197/2022, la sanatoria si perfeziona così:
- Rimuovendo l’irregolarità o l’omissione;
- Versando 200 euro per ogni anno in cui hai commesso errori formali.
Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 oppure in due rate di pari importo, con scadenza, rispettivamente, al 31 ottobre 2023 e al 31 marzo 2024.
Per perfezionare la procedura, bisogna anche rimuovere le irregolarità, infrazioni od omissioni entro il termine fissato per il versamento della seconda rata, cioè entro il 31 marzo 2024.
Se per un “giustificato motivo” non vengono rimosse tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa produce effetto se la rimozione avviene entro il termine non inferiore a 30 giorni indicato dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate. La scadenza del 31 marzo 2024 va, però, sempre rispettata in caso di violazione constatata o per la quale è stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all’interessato. In ogni caso, l’eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica gli effetti della regolarizzazione di quelle correttamente rimosse.
Infine, la rimozione non deve essere effettuata quando non è possibile o necessaria: è il caso, ad esempio, dell’errata applicazione del meccanismo dell’inversione contabile che, comunque, non ha comportato il mancato pagamento dell’imposta.
Dalla vecchia alla nuova sanatoria: eventuali cambiamenti
La definizione agevolata delle irregolarità formali prevista nella Legge di Bilancio 2023 era già stata concessa con il D.L. n. 119/2018. L’Agenzia delle Entrate in quell’occasione con la circolare n. 11/E del 15 maggio 2019, aveva predisposto un elenco, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, in cui rientravano le violazioni definibili ai sensi dell’art. 9, ovvero:
- la presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati (tra cui sono ricomprese le dichiarazioni presentate tramite un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione per via telematica), ovvero l’errata indicazione o l’incompletezza dei dati relativi al contribuente (cui si applica la sanzione di cui all’art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997);
- l’omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute o delle liquidazioni periodiche IVA, di cui agli articoli 21 e 21-bis, D.L. n. 78/2010, n. 78 (cfr. art. 11, commi 2-bis e 2-ter, D.Lgs. n. 471/1997). Invero, tale violazione può essere definita solo quando l’imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell’imposta;
- l’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat, di cui all’art. 50, commi 4 e 6, D.L. n. 331/1993 (art. 11, comma 4, D.Lgs. n. 471/1997);
- l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili (art. 9, D.Lgs. n. 471/1997);
- l’omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere (art. 11, comma 1, lettera b, D.Lgs. n. 471/1997);
- l’omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d’inizio, o variazione dell’attività di cui all’art. 35, D.P.R. n. 633/1972 ovvero delle dichiarazioni di cui all’art. 35-ter e all’art. 74-quinquies dello stesso decreto (art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 471/1997);
- l’erronea compilazione della dichiarazione di cui all’art. 8, comma 1, lettera c) del decreto IVA che abbia determinato l’annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa invece della sua integrazione (art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997 e risposta a interpello n. 126 del 21 dicembre 2018);
- l’anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in violazione del principio di competenza, sempre che la violazione non incida sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento (art. 1, comma 4, D.Lgs. n. 471/1997);
- la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari (art. 7-bis, D.Lgs. n. 241/1997);
- le irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari (art. 10, D.Lgs. n. 471/1997);
- l’omessa o tardiva comunicazione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (art. 3, comma 5-bis, D.Lgs. n. 175/2014);
- l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca (art. 3, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. n. 23/2011);
- la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo (art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997);
- la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette a IVA, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997);
- la detrazione dell’IVA, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta e assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode e limitatamente alle violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2018 (art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 471/1997);
- l’irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di frode (art. 6, commi 9-bis, 9-bis1 e 9-bis2, D.Lgs. n. 471/1997). Invero, tale violazione può essere definita solo quando l’imposta risulta, ancorchè irregolarmente, assolta e non anche quando la violazione ne ha comportato il mancato pagamento;
- l’omessa o irregolare indicazione dei costi black list in dichiarazione (art. 8, comma 3-bis, D.Lgs. n. 471/1997);
- l’omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto in conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 442/1997 (art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997);
- la mancata iscrizione al VIES (art. 11, D.Lgs. n. 471/1997).
Tale elenco era riferibile solo all’anno 2019. Occorrerà pertanto attendere se l’Agenzia delle Entrate vorrà riprenderlo oppure predisporne uno diverso o aggiornarlo.
Compilazione F24
Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2023, oppure due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.
Il pagamento dovrà essere effettuato mediante F24, come segue:
Sezione | Anno di riferimento | Codice tributo |
Erario | Periodo d’imposta a cui si riferisce la violazione | “TF44” |
Il codice tributo “TF44” denominato “REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI – Articolo 1, commi da 166 a 173, legge n. 197/2022”.
Slittamento termini al 31 ottobre
Il decreto bollette rivede molte delle sanatorie contenute nella Legge di Bilancio 2023, facendo slittare in avanti alcune di esse. Infatti, le scadenze fissate al 31 marzo 2023 slittano al 30 settembre 2023 per il ravvedimento speciale e al 31 ottobre 2023 per le irregolarità formali. In caso di più irregolarità formali compiute entro il 31 dicembre 2022 e per i quali, alla data del 1 gennaio 2023, non hai ancora ricevuto contestazioni da parte dell’ente creditore, è possibile accedere alla sanatoria fiscale, versando entro il 31 ottobre 2023.
Quando conviene la sanatoria?
Questa sanatoria conviene soltanto se hai commesso più errori formali durante l’anno. Se ne hai commessi solo uno, probabilmente non ti conviene, è meglio in questo caso provvedere con il classico ravvedimento operoso.
Con il classico ravvedimento operoso infatti, l’errore formale comporta il pagamento di una sanzione ridotta, che generalmente va dai 27,50 ai 50 euro, per ogni singola violazione commessa. Se quindi hai commesso solo un errore formale, ti conviene pagare i 27/50 euro e non i 200 euro della sanatoria. Lo stesso vale se hai commesso due errori formali durante uno stesso anno, puoi pagare una sanzione ridotta di circa 50/100 euro in totale e non i 200 euro previsti per la sanatoria.
Pertanto, prima di aderire alla sanatoria è opportuno effettuare alcuni calcoli in modo da verificare se sia vantaggioso o meno aderirvi o è meglio agire con il classico ravvedimento operoso.
Se gli errori commessi sono tanti, allora sicuramente è più conveniente la sanatoria: con 200 euro regolarizzi tutto.
Cosa resta escluso dalla sanatoria?
Restano esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria.
Inoltre non rientrano nella procedura eventuali omissioni di compilazioni del quadro RW per attività finanziarie o patrimoniali detenute all’estero. Per quest’ultimo aspetto, se desideri regolarizzare la tua situazione, può esserti d’aiuto il seguente contributo: “Ravvedimento operoso quadro RW“,
Infine, restano escluse dalla procedura, tutte le irregolarità, infrazioni di carattere formale, già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023.
Sanatoria errori formali 2023: conclusioni
Come avrai visto, la sanatoria errori formali 2023 rappresenta un’ottima opportunità per sanare delle irregolarità fiscali. La convenienza viene meno nel caso in cui si tratta di poche irregolarità, in quest’ultimo caso può essere più conveniente beneficiare del ravvedimento operoso.
Per qualsiasi dubbio ti invito a contattarmi al link che troverai qui di seguito.