Scelta forma societaria: guida operativa

Vuoi avviare un’attività imprenditoriale ma non sai quale forma societaria sia più conveniente. In questa guida attraverso un’analisi delle differenze delle due forme societarie, voglio provare a togliere alcuni dubbi in merito.

La scelta della forma societaria è una decisione molto importante quando si desidera avviare un’attività imprenditoriale.

Nelle società di persone le qualità personali dei singoli soci sono più importanti dei beni conferiti alla società. Il lavoro rappresenta il mezzo principale con cui i soci contribuiscono all’attività sociale.

L’amministrazione e la responsabilità della società spetta a ciascun socio.

Mentre nelle società di capitali i beni conferiti alla società rivestono una maggiore importanza rispetto alle qualità personali dei soci.

Inoltre l’amministrazione e la responsabilità della società può spettare anche ai non soci.

Vediamo adesso le differenze più importanti tra scegliere la forma di una società di persone o una società di capitali.

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Responsabilità dei soci: differenze

Un fattore importante nella scelta della forma societaria è sicuramente la responsabilità dei soci alle obbligazioni contratte dalla società.

Per obbligazioni si intendono i debiti di tipo pecuniario assunti in nome della società.

Nelle società di persone il concetto di responsabilità è richiamato dall’art. 2267 del Codice Civile:

“I creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci”.

Pertanto se la società non riesce a pagare i propri debiti, i singoli soci sono chiamati a rispondere con il proprio patrimonio personale.

Come recita l’articolo, questa responsabilità è:

  • Illimitata: i soci rispondono con tutti i loro beni per i debiti non pagati dalla società. Quindi vi è la possibilità di subire un pignoramento dei propri beni da parte dei creditori della società.
  • Solidale: i creditori della società possono richiedere l’intero pagamento anche ad un solo socio. Tuttavia quest’ultimo avrà la possibilità di rivalersi sugli altri soci.

A fronte di questa responsabilità illimitata, il singolo socio a cui è richiesto l’eventuale pagamento, ha la possibilità di invocare la preventiva escussione del patrimonio sociale (art. 2268 c.c.). In forza del quale i creditori sociali sono tenuti ad escutere il patrimonio della società prima di rivalersi sul patrimonio personale dei singoli soci.

Nelle società per Azioni il concetto di responsabilità è definito all’art. 2325 comma 1 del Codice Civile:

“Nelle Società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio”.

Da questo si evince che i soci sono responsabili solo per il versamento della quota di capitale da ciascuno di essi sottoscritta.

Fallimento della società: differenze

Un elemento da non trascurare nella scelta della forma societaria è sapere preventivamente cosa succedere in caso di fallimento della società.

Per le società di persone è necessario richiamare l’art. 147 della Legge fallimentare:

“L sentenza che dichiara il fallimento di una società, produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili”.

Questo rappresenta l’effetto più pericoloso che scaturisce dalla responsabilità illimitata dei soci.

Mentre il fallimento del singolo socio non comporta il fallimento della società di persone.

Per le società di capitali al contrario, i soci non possono essere dichiarati falliti. Il giudice delegato può soltanto richiedere ai soci il versamento dei conferimenti ancora dovuti in base al contratto sociale.

Tassazione dei redditi: trasparenza e distribuzione

I redditi prodotti dalle società di persone sono considerati redditi dei soci componenti la compagine sociale (art. 5 del T.U.IR. 917/1986).

Vale il cosiddetto principio della trasparenza, in relazione al quale, ai fini IRPEF, la società rappresenta uno schermo trasparente, non un soggetto autonomamente imponibile.

I reddito sono imponibili ai soci in modo proporzionale all’ammontare dei conferimenti effettuati. Questo in mancanza di una diversa espressa pattuizione contenuta nell’atto costitutivo/atto pubblico/scrittura privata autenticata.

Se il relativo valore non risulta determinato, la ripartizione avviene in quote uguali.

Anche le perdite sono imputate ai soci nella stessa percentuale dell’imputazione degli utili.

Diverso è il discorso per le società di capitali che, a differenza delle società di persone sono dotate di una personalità giuridica. Questo garantisce una maggior autonomia rispetto alle persone dei soci, non previsto invece nelle società di persone.

Da un punto di vista fiscale, le società di capitali sono considerate ai fini fiscali dei soggetti passivi autonomi. Ad essi si applica un’imposta specifica l’IRES, imposta sul reddito delle società.

L’IRES ha un’aliquota unica, l cui entità, variata nel corso degli anni, è fissata al 24%, dalla Legge di stabilità 2016.

In capo ai soci la tassazione riguarda solo gli utili distribuiti dalla società

Contribuzione: Differenze

Un aspetto da considerare quando si sceglie la forma societaria è sicuramente l’aspetto contributivo.

I soci di una società di persone, in quanto amministratori, sono obbligati all’iscrizione alla Gestione previdenziale dei Commercianti.

Mentre per le società di capitali la contribuzione varia a seconda se il socio partecipi o meno all’attività aziendale.

In caso in cui il socio, apporti nella società esclusivamente il capitale non è tenuto ad iscriversi ad alcuna forma pensionistica.

Vige invece, per i soci di una società di capitali, l’obbligo di iscrizione alla gestione dei commercianti, se partecipa personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

Un ulteriore obbligo di contribuzione scaturisce quando il socio ricopre la figura di amministratore. In questa fattispecie, scatta l’obbligo di una duplice contribuzione, una per la gestione previdenziale (commercianti e artigiani) e l’altra alla gestione separata come amministratore.

Scelta forma societaria: costi

Prima di scegliere una forma societaria, sicuramente sarà di interesse sapere quali sono i costi da sostenere, sia per la costituzione che per la gestione.

La costituzione di una società di persone avviene con atto pubblico o scrittura privata autenticata. In entrambi le ipotesi è necessario rivolgersi ad un notaio.

Tuttavia a differenza delle società di capitali non è previsto il versamento di un capitale minimo.

La costituzione di una società di capitali può avvenire esclusivamente con atto pubblico. Ed è previsto un versamento minimo di capitale, che differisce in funzione della tipologia di società che scegliamo.

I costi di costituzione sono sicuramente più alti se si decide di optare per la costituzione di una società di capitali.

Anche per quanto concerne la gestione annuale di una società, i costi differiscono notevolmente a seconda della forma societaria che scegliamo.

Questo è dovuto ai maggiori adempimenti sia di natura civilistica che di natura fiscale che comporta una società di capitali rispetto ad una società di persone.

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