Scioglimento società semplici: tassazione

L’Agenzia delle Entrate con le risposta all’interpello n. 686 e n. 691 del 8 ottobre 2021 ha ufficializzato che lo scioglimento di società semplici con vendita di immobili e assegnazione del denaro ai soci, non produce tassazione in capo a quest’ultimi. Questo, se la vendita di immobili è detenuta da più di 5 anni. Questo principio è confermato sia nel primo di questi interpelli dove i beneficiari sono persone fisiche ma anche nel secondo interpello dove il beneficiario è una società in accomandita semplice.

Vediamo in questo contributo come deve essere trattato fiscalmente il reddito di partecipazione in capo ai soci di una società semplice immobiliare.

Scioglimento società semplici: determinazione del reddito

La società semplice immobiliare, in base al disposto dell’art. 2249 del codice civile, non può svolgere attività commerciale. Questo ha dei riflessi sulla modalità di tassazione dei redditi prodotti da tale società. Tale tassazione si differenzia dagli altri tipi di società di persone. Tuttavia, il regime di imputazione dei redditi per trasparenza, ex art. 5 del Tuir, è il medesimo. Il reddito della società semplice è determinato quale sommatoria delle singole categorie reddituali, come definito dall’art. 6 del Tuir. A ciascuna categoria reddituale si dovranno togliere gli oneri deducibili. Questo non è previsto per i redditi assoggettati ad imposta sostitutiva ( es. cedolare secca) o ai redditi esenti. Il reddito complessivo dovrà essere dichiarato nella dichiarazione dei redditi della società semplice. Tuttavia la tassazione, per il principio di trasparenza, avviene in capo a ciascun socio. Questo, in proporzione alla propria quota di partecipazione ai utili ed indipendentemente dall’effettiva percezione materiale dello stesso. Pertanto la successiva distribuzione di redditi già tassati non assume rilevanza di tassazione per il socio.

Imputazione del reddito

Il reddito prodotto dalle società semplici è imputato per trasparenza ai soci in base alle quote di partecipazione agli utili di ciascun socio. Indipendentemente dall’effettiva percezione. Su tali redditi di partecipazioni i soci applicheranno l’imposta personale su basi progressive. L’IRPEF delle persone fisiche socie.

Importanti aspetti:

  • la società ha solo il codice fiscale e non la partita iva
  •  non applicazione degli studi di settore;
  • “certificazione” del canone di locazione con semplice ricevuta, in luogo della fattura;
  • classificazione del reddito prodotto quale reddito fondiario;
  • applicazione dell’imposta di registro per gli immobili locati nella misura prevista per le persone fisiche (2%). Si ritiene applicabile quanto previsto per imprenditore individuale. (Risoluzione 20.10.2008, n. 390/E)
  • mantenimento dello status di sostituto d’imposta.

Scioglimento società semplici: risposta interpello Agenzia delle Entrate

L’istante è una società di persone in accomandita semplice che detiene partecipazioni in una società semplice immobiliare. La società semplice detiene la proprietà di due immobili che intende vendere, con successiva distribuzione del ricavato ai soci. L’istante chiede pertanto se tale cessione possa generare reddito in capo ad essa.

Soluzione prospettata dal contribuente

L’Istante, richiamando la risposta fornita con riferimento ad un’istanza di interpello da una Direzione Regionale, ritiene che la soluzione interpretativa ivi rappresentata porti al riconoscimento dell’assenza del presupposto impositivo. In
quanto cessione di immobili detenuti da più di cinque anni in capo ad una società semplice avente soci persone fisiche.
Tale interpretazione, secondo l’Istante, è valida anche nel caso in cui il socio della società semplice sia una S.a.s.

Risposta dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ritiene che l’operazione di cessione delle unità immobiliari
in oggetto detenute dalla Società dal 1978 non generi una plusvalenza ai sensi
dell’articolo 67, comma 1, lettera b), del Tuir. Questo in quanto:

E’ considerata produttiva di reddito diverso la cessione a titolo oneroso degli immobili” acquistati o costruiti da non più di cinque anni”.


Tenuto conto che non sussiste alcun presupposto impositivo in capo alla Società
Semplice, non si verifica alcuna imputazione per trasparenza in capo ai soci. Questo vale sia
per il socio persona fisica che società di persone.
La conseguente distribuzione ai soci delle somme derivanti dalla predetta
cessione non può dar luogo a tassazione in capo agli stessi. In quanto le somme
attribuite derivano da redditi che non sono imponibili in capo alla società semplice.
L’Agenzia delle Entrate nell’interpello chiarisce anche che non sono imponibili i redditi compresi nelle somme che saranno attribuite ai soci in esito allo scioglimento della Società Semplice. Questo solo nell’ipotesi in cui tali redditi derivino esclusivamente dalla cessione di unità immobiliari possedute da oltre 5 anni.

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