Sisma bonus: di seguito tutte le informazioni per fruire della detrazione per le spese sostenute sugli interventi antisismici.
Il Sisma Bonus è un’agevolazione fiscale fruibile ai fini IRPEF o IRES per l’effettuazione di interventi su immobili volti a ridurre il rischio sismico.
In questo articolo tutte le informazioni utili per usufruire della detrazione nelle sue varie forme.
Cominciamo!
Indice
Sisma Bonus: chi può usufruirne?
Il “Sisma Bonus” rientra nel pacchetto delle misure in favore di lavori di recupero del patrimonio edilizio incluso nella Legge di Bilancio, prorogata sino al 2021.
A chi si rivolge il Sisma Bonus?
L’agevolazione fiscale legata alla messa in sicurezza di immobili situati in zone ad alto rischi sismico si rivolge a:
- I soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES);
- I soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
Dal 2017 (a differenza delle precedenti regole imposte) gli interventi possono essere realizzati su:
- Tutte le unità immobiliari di tipo abitativo e
- Sulle unità immobiliari utilizzate per le attività produttive situate:
- Nelle zone ad alto rischio sismico (zone 1 e 2)
- Nelle zone di minor pericolosità (zona sismica 3).
Questo è quanto prevede l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.
Detrazioni, cessioni e acquisti: come muoversi tra le scelte Sisma Bonus
Il recupero delle spese edilizie sostenute si rivolge alle seguenti tipologie di interventi:
- Interventi volti al risparmio energetico art. 16-bis comma 1 del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi);
- Interventi antisismici sulle parti comuni condominiali per i quali spetta la detrazione IRPEF/IRES del 75% o 85% ex comma 1-quinquies dell’art. 16 del DL n. 63/2013;
- Acquisto da parte di imprese di unità immobiliari, sia ad uso abitativo che produttivo, compresi nelle aree ricadenti nelle zone sismiche 1,2 e 3 ai quali spetta una detrazione che va dal 75% o 85% in base al tipo di intervento sismico che abbia ridotto il rischio di una classe o di due.
Possibilità di cedere la detrazione Sisma Bonus
In alternativa alla fruizione diretta del Bonus è possibile optare per la cessione dello stesso in modo da sopperire all’eventuale situazione di incapienza.
Possono fare richiesta di cessione:
- Imprese che hanno effettuato gli interventi di recupero edilizio. Da tale scelta ne consegue l’impossibilità futura di poter effettuare dopo la prima cessione una successiva all’originaria;
- I proprietari di immobili siti in Comuni ubicati nelle zone a rischio sismico classificate 1, 2 e 3, ai sensi dell’OPCM 28 aprile 2006. L’importo agevolato varia a seconda dei lavori edilizi:
- La detrazione a classe UNO spetta nella misura del 70% delle spese sostenute;
- La detrazione a DUE classi di rischio inferiori, spetta nella misura dell’80% delle spese sostenute.
Quando si usufruisce delle detrazioni maggiorate del 70 o 80% è obbligatorio ripartire la detrazione in 5 rate annuali di pari importo.
Sono esclusi dalla cessione:
- Pubbliche Amministrazioni di cui al DL n 165/2001;
- Istituti di Credito e gli intermediari finanziari (come da circolare nn. 11/E 2018 e 17/ E 2018 Agenzia delle Entrate).
Tempi e modalità di comunicazione della cessione del credito
La cessione del Bonus è subordinata ad una preventiva comunicazione.
Per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2018 la comunicazione deve essere effettuata tra il 16 ottobre 2019 e il 30 novembre 2019. Una volta ceduto il credito il cessionario ha la possibilità di utilizzarlo in compensazione, o effettuare una successiva cessione, a decorrere dal 10 dicembre 2019.
A chi e quando comunicare la cessione del credito
Come riportato in precedenza, le comunicazioni che riguardano il periodo di riferimento 31 dicembre 2018 vanno comunicate dal 16 ottobre al 30 novembre 2019. La comunicazione dovrà essere presentata all’Agenzia delle Entrate. Per quanto riguarda le spese sostenute durante l’anno 2019 andranno comunicate entro la data 28 febbraio 2020.
Per maggiori informazioni e per trovare il modello di comunicazione per la cessione del Sisma Bonus ti consiglio di accedere direttamente al sito dell’Agenzia delle Entrate al link sottostante.
Provvedimento 660057/2019 del 31/07/2019 sismabonus
Sconto sul corrispettivo
Con il decreto legge n. 34/2019 (articolo 10, comma 2), in merito a gli interventi di adozione di misure antisismiche è possibile scegliere la modalità di contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.
Al fornitore verrà rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha, a sua volta, la facoltà di cedere il credito d’imposta ai suoi fornitori di beni e servizi. Sono escluse ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.
Detrazione per acquisto di abitazioni antisismiche
Gli immobili acquistabili sono sono quelli situati nei Comuni classificati come zona a rischio sismico 1, 2 e 3 (disposizione introdotta dal Dl n. 34/2019).
Per poter usufruire di una detrazione, tali edifici devono essere stati demoliti e ricostruiti per ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica.
La percentuale di detrazione viene applicata a immobili del valore massimo di euro 96.000 per ogni singola unità immobiliare nella percentuale che va da 75% a 85%.
Ripartizione annuale 5 rate di uguale importo
La detrazione nella percentuale del 75% o 85% spetta in caso di permuta ed è determinata dal prezzo delle singole unità immobiliari.
Secondo disposizione dell’Agenzia delle Entrate tale detrazione non può essere ceduta a parenti ma solo a soggetti privati che abbiano avuto un collegamento con l’intervento.
Qui di seguito sono riportate le Tabelle riassuntive secondo l’ Agenzia delle entrate.
Tabelle riassuntive agevolazione Sisma Bonus
Percentuali di detrazione
Le detrazioni Irpef e Ires per gli interventi antisismici in merito alle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021
Ad esse spetta una detrazione del 50%, che va calcolata su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare (per ciascun anno) |
70% per le singole unità immobiliari se si passa a una classe di rischio inferiore | 80% per le singole unità se si passa a due classi di richio inferiore |
75% per gli edifici condominiali, se si passa a una classe di richio inferiore | 85% per gli edifici condominiali, se si passa a due classi di rischio inferiori |
Importo massimo della spese | – 96.000 euro per unità immobiliare per ciscun anno – 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, per gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali |
Ripartizioni della detrazione | 5 quote annuali |
Immobili interessati | qualsiasi immobile ad uso abitativo ( non solo l’abitazione principale) e immobili adibiti ad attività produttive |
La detrazione per acquisto di unità immobiliare antisismica in vigore dal 2017
Percentuali di detrazione | 75% del prezzo di acquisto ( se si passa a una classe di rischio inferiore) 85% del prezzo di acquisto ( se si passa a due classi di rischio inferiore) |
Importo massimo su cui calcolare la detrazione | 96.000 euro per ogni unità immobiliare |
Ripartizione della detrazione | 5 quote annuali |
Le condizioni | – Gli immobili interessati sono quelli che si trovano nei comuni ricadenti in una zona classificata a rischio sismico uno – Devono far parte di edifici demoliti e ricostruiti per ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto al vecchio edificio – I lavori devono essere stati effettuati da imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono l’immobile |
Edifici condominiali: La detrazione per gli interventi combinati antisismici e di riqualificazione energetica (in vigore dal 2018)
Percentuali di detrazione | 80% se i lavori determinano il passaggio da una classe di rischio inferiore |
Importo massimo su cui calcolare la detrazione | 85% se a seguito degli interventi si passa a due classi di rischio inferiori |
Ripartizione della detrazione | 10 quote annuali |
Le condizioni | – Gi interventi devono essere effettuati su edifici condo miniali che si trovano nei Comuni ricadenti nelle zone sismiche 1,2 e 3 – I lavori devono essere finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica |
ATTENZIONE: | Queste detrazioni possono essere richieste in alternativa a quelle già previste per gli interventi antisismici e per la riqualificazione energetica degli edifici condominiali |