Il 27 gennaio 2021 è stata pubblicata l’ordinanza numero 1759 della Corte di Cassazione, sezione civile, che è intervenuta sulla questione della doppia posizione contributiva per coloro che sono sia soci che amministratori di Società a responsabilità limitata. Da oltre dieci anni, tali soggetti sono obbligati sia al versamento dei contributi alla gestione commercianti (per il reddito d’impresa prodotto dalla società) sia ai contributi dovuti alla gestione separata (per l’eventuale retribuzione come amministratore).
Anche l’Inps con la circolare n. 84 del 10 giugno 2021 ha escluso dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale percepiti dai soci di Srl non lavoratori.
Vediamo nel dettaglio in questo contributo quando non è dovuta la doppia contribuzione per il socio e amministratore della società.
Sei pronto?!? Si comincia!!!
Indice
- Legge n. 12/2010: doppia contribuzione
- Sentenza della Corte di Cassazione n. 1759 del 27 gennaio 2021
- Socio non lavoratore di Srl: chiarimento dell’Inps
- Compenso amministratore di Srl
- E’ possibili avere un amministratore senza alcun compenso?
- Simulazione pratica Inps a carico del socio e amministratore Srl
- Come fai allora a pagare meno contributi INPS?
- Conclusioni
Legge n. 12/2010: doppia contribuzione
Nel comma 11 dell’articolo 12 del DL 78/2010, come convertito dalla Legge 12/2010, stabiliva il principio generale in base al quale:
“le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’INPS”
Pertanto restavano esclusi i rapporti di lavoro per i quali è prevista l’iscrizione alla gestione separata.
La norma stabilisce che il principio dell’alternatività della contribuzione, in base alla prevalenza, è limitata alle gestioni dipendenti, commercianti, artigiani, coltivatori diretti. Pertanto, imponendo la doppia iscrizione a coloro che svolgono, contestualmente, una seconda attività soggetta a gestione separata. Il caso tipico è il lavoratore dipendente che esercita anche una attività di consulente, che sarà obbligato alla doppia contribuzione.
Socio amministratore di srl con doppia attività
Stante quanto abbiamo appena detto, il socio amministratore di SRL che partecipa all’attività lavorativa nella società è tenuto al versamento della doppia contribuzione alla:
- Gestione commercianti o artigiani di cui alla Legge n. 613/1966;
- Gestione separata Inps, di cui all’articolo 2 della Legge n. 335/1995.
Questo aspetto è stato chiarito anche dalla circolare n. 78/2013, l’INPS. Questa circolare prende in esame caso di socio amministratore di SRL o, più in generale, di un soggetto che svolga un’attività che lo obbliga all’iscrizione nella gestione separata INPS e una sola attività imprenditoriale (commerciante, artigiano o coltivatore diretto) che lo obbliga all’iscrizione nella corrispondente gestione commercianti o artigiani.
In questo caso, poiché il soggetto svolge una sola attività imprenditoriale, il criterio della prevalenza non ha ragione di essere applicato.
Pertanto, il socio amministratore di SRL, che svolge attività di commerciante nella sua impresa, come amministratore è tenuto ad iscriversi nella gestione separata, e come commerciante è tenuto ad iscriversi anche nella gestione commercianti. Questo a condizione che partecipi personalmente ed abitualmente al lavoro aziendale.
In questo caso non è applicabile il richiamo al principio della prevalenza, considerato che l’attività di socio lavoratore è l’unica attività imprenditoriale svolta.
Pertanto, nel caso del socio amministratore di SRL che percepisca compensi e che svolga una sola attività imprenditoriale vi è certamente l’obbligo di iscrizione alla gestione separata. Mentre l’obbligo di iscrizione alle gestioni commercianti, artigiani o coltivatori diretti è subordinata alla condizione della abitualità della prestazione lavorativa di natura imprenditoriale. E’ irrilevante, quindi, che questa sia o meno prevalente rispetto a quella di amministratore.
Va da sé che, se il socio è un lavoratore dipendente a tempo pieno, l’attività prevalente non può che essere quella da lavoratore subordinato.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 1759 del 27 gennaio 2021
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 1759 del 27 gennaio 2021 non mette in discussione il principio della doppia contribuzione ma si discute l’interpretazione che di questa ha dato la prassi, ritenendo che:
“il facere che avrebbe giustificato una doppia iscrizione avrebbe dovuto essere diverso e distinto da quello di amministratore, e che nella specie lo svolgere attività di supervisione, fungere da referente per i clienti e fornitori o l’avere assunto un dipendente rientravano tutte nelle competenze dell’amministratore”, che “lo svolgimento […] della sola attività di amministratore, senza alcuna partecipazione diretta all’attività materiale ed esecutiva dell’azienda” non può essere sufficiente a giustificare l’iscrizione alla posizione commercianti, e che “né, di per sé, la qualifica di socio di una società di capitali (con responsabilità limitata al capitale sottoscritto e con partecipazione alla realizzazione dello scopo sociale esclusivamente tramite il conferimento di tale capitale) può essere significativa dell’esercizio di diretta attività commerciale nell’azienda”.
In definitiva, con l’ordinanza numero 1759 del 27 gennaio 2021, la Corte di Cassazione stabilisce che l’attività intellettuale di direzione e coordinamento svolta dall’amministratore di società di capitali, se retribuita, è soggetta a contribuzione separata (nei limiti del corrispettivo percepito). Tuttavia tale incarico, da solo, non ha i requisiti necessari per poter essere inquadrato nella gestione commercianti. Tale iscrizione è esclusa in ogni caso per coloro che sono solo soci di capitale.
Spetterà all’INPS l’onere di dimostrare la “partecipazione diretta all’attività materiale ed esecutiva dell’azienda” se vorrà iscrivere il socio-amministratore di Società a responsabilità limitata alla gestione commercianti.
Pertanto si dovrà escludere, grazie all’ordinanza in questione, la possibilità di una iscrizione d’ufficio per il solo fatto di ricoprire entrambe le posizioni di socio e amministratore, come invece finora avvenuto.
Socio non lavoratore di Srl: chiarimento dell’Inps
L’Inps con la circolare n. 84 del 10 giugno 2021, fornisce chiarimenti sull’imponibile contributivo per gli iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti che producono redditi derivanti dalla partecipazione a società di capitali.
La circolare recepisce le indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in linea con il recente orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali in cui i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa.
Restano valide le regole ordinarie di obbligo contributivo, in caso di svolgimento dell’attività lavorativa all’interno di società di capitali da parte dei soggetti che hanno quote di partecipazione nelle stesse società.
Le nuove indicazioni sulla determinazione della base imponibile avranno effetto a partire dall’anno d’imposta 2020.
Compenso amministratore di Srl
Nella Srl manca una specifica disciplina legata ai compensi degli amministratori. Il riferimento normativo, di cui all’art. 2389 c.c., che regola le SPA, può trovare applicazione anche per le Srl. Secondo la sentenza n. 1394 della Commissione Trib. di Bari del 22.04.2010, il disposto normativo è applicabile per analogia anche per le SRL. Questo, in quanto gli amministratori hanno diritto di essere remunerati per l’attività svolta.
Determinazione assembleare
E’ necessaria una esplicita delibera assembleare per la determinazione dei compensi degli amministratori. Tale delibera non può considerarsi implicita nel verbale di approvazione del bilancio. Infatti, dall’art. 2364 c.c., emerge chiaramente che il legislatore, considera le deliberazioni di approvazione del bilancio e quelle di determinazione dei compensi come aventi oggetti e contenuti diversi e distinti. pertanto, ne consegue che, siano considerati nulli gli atti di autodeterminazione dei compensi da parte degli amministratori.
Qui di seguito un facsimile di verbale di approvazione dei compensi dell’amministratore.
Disciplina fiscale del compenso amministratore
Il compenso amministratore è sottoposto alla disciplina fiscale prevista dall’art. 51 del Tuir, ovvero quella del lavoratore dipendente. Si applica il principio di cassa allargato che li considera percepiti nel periodo d’imposta entro il 12 gennaio dell’anno successivo. Pertanto i compensi percepiti entro il 12 gennaio 2022, fanno parte del periodo d’imposta 2021
Compenso amministratori: quando può dedurre la società?
La società potrà abbattere l’esborso finanziare del compenso tramite la deduzione dello stesso, nell’esercizio in cui è corrisposto. La deduzione avviene secondo il principio di cassa e differisce in relazione alla natura del rapporto:
- Amministratore dipendente: principio di cassa allargato ( deducibili nell’anno “X” i compensi erogati fino al 12 gennaio dell’anno successivo.
- Amministratore professionista: si applica il principio di cassa puro. Si nomina tale figura, quando sono richieste specifiche competenze.
Per quanto riguarda i contributi pagati dalla Società relativi al compenso dell’amministratore, nono deducibili per competenza e non per cassa.
Disciplina previdenziale del compenso amministratore
Come abbiamo visto nel paragrafo precedente, i compensi corrisposti agli amministratori sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente (art. 50 del Tuir). Pertanto, sono soggetti al versamento dei contributi alla Gestione Separata Inps. L’iscrizione a tale gestione deve essere effettuata dagli amministratori che, devono iscriversi utilizzando le procedure telematiche. Gli amministratori sono soggetti all’onere contributivo nella misura di un terzo, mentre la restante parte è a carico della Società. Tuttavia, l’obbligo del versamento del totale dei contribuenti è in capo all’azienda committente. Il pagamento deve avvenire, entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite modello F24.
Aliquote contribuzione alla gestione separata
Tipologia lavoratore | Totale | Amministratore |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL | 33,72 % | 11,24 % |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 24,00 % | 8,00 % |
E’ possibili avere un amministratore senza alcun compenso?
Molti mi chiedono se è possibili avere un amministratore a titolo gratuito? L’amministratore, essendo responsabile delle sorti dell’Azienda per la suo operato, difficilmente lo farà a titolo gratuito. Per beneficiare della gratuità è fondamentale che questo sia previsto nello statuto societario o da delibera assembleare. Se ciò non avviene, è molto alto il rischio di incorrere in contestazioni, accertamenti e sanzioni con l’Agenzia delle Entrate.
Simulazione pratica Inps a carico del socio e amministratore Srl
Situazione ipotizzata dalla Legge n. 12/2010:
Reddito della società ante compenso amministratore | 80.000,00 |
Compenso amministratore | -20.000,00 |
Quota di contributo Inps a carico della società (2/3 del 24%) | -3.200.00 |
Reddito società | 56.800,00 |
Quota di reddito imponibile teorico di spettanza del socio (70%) | 39.760,00 |
Contributi Commercianti dovuti dal socio (24,09% + 7,44 per maternità) | 9.585,62 |
Contributi Gestione separata a carico del socio (1/3 del 24%) | 1.600,00 |
Totale carico contributivo sul socio | 11.185,62 |
Situazione dopo la sentenza della Corte di Cassazione n. 1759 del 27 gennaio 2021:
Reddito della Società ante compenso amministratore | 80.000,00 |
Compenso amministratore | -20.000,00 |
Quota di contributo Inps a carico della società (2/3 del 24%) | -3.2000,00 |
Reddito Società | 60.000,00 |
Quota di reddito imponibile teorico di spettanza del socio (70%) | 42.000,00 |
Contributi Gestione separata a carico del socio (1/3 del 24%) | 1.600,00 |
Come fai allora a pagare meno contributi INPS?
In questo caso devi valutare se ti è possibile ridurre la tua quota di partecipazione nell’azienda!
In pratica i contributi INPS artigiani e commercianti vanno calcolati sulla tua percentuale di partecipazione all’azienda.
Se con la tua azienda fai 100K di utile e tu hai il 90% delle quote della società allora il tuo INPS sarà calcolato su 90K.
Il 24% di contributi INPS su 90K di “quota di reddito” sono quasi 22K di INPS ogni anno.
Si tratta sicuramente di una bella cifra!
Se le quote che detieni vengono intestate ad un altra persona, il tuo reddito INPS scende e con esso anche la quota di contributi che devi versare.
Pertanto, minore è la quota societaria che detieni, minore è la quota di contributi che dovrai versare!
Non è possibile evitare la contribuzione, ma almeno è possibile ridurre di molto la quota dei contributi dovuti.
La soluzione, quindi, potrebbe essere quella di intestare le quote della tua SRL a soci di capitale che non intervengono nella gestione, lasciandoti una partecipazione di minoranza nella società.
Quali soluzioni per evitare la doppia contribuzione inps del socio lavoratore di srl?
Tieni conto che se la tua attività è iscrivibile all’INPS e lavori per la società, anche se la tua quota di partecipazione è minima i contributi INPS alla gestione artigiani/commercianti sono dovuti.
L’INPS, infatti, ti chiede di versare contributi fissi per circa € 3.800 annue, che coprono fino a circa € 15.000 di quota di reddito societario a te riferita.
Quindi, anche se la tua quota della SRL è del 10% ed il tuo reddito INPS è ad esempio di € 6.000 devi pagare comunque la quota fissa INPS.
Quello che mi chiederai è se è possibile ridurre a zero la quota di contributi da versare.
L’unica soluzione è quella di non essere socio della SRL, ma soltanto amministratore.
Ad esempio puoi fare in modo che le quote siano detenute da una persona di tua fiducia (ad esempio un familiare). La tua attività, è quella di essere amministratore (non socio) della società.
In questo modo puoi svolgere la tua attività per la società, senza dover versare un euro di contributi INPS.
Per evitare la contribuzione alla gestione separata INPS, la tua attività dovrà essere senza compenso.
Non vi è alcuna norma che obbliga l’amministratore di una SRL a ricevere un compenso. Il compenso, infatti, è deliberato dall’Assemblea dei soci. Se questa non prevede la concessione di un compenso, l’amministratore opera a titolo gratuito.
Questa è la soluzione migliore per la neutralizzazione dei contributi INPS dovuti su una SRL.
Conclusioni
Un attento studio della situazione societaria complessiva potrà non solo permettere un risparmio complessivo in termini di contributi, ma anche di ottimizzare detto flusso a parità di uscite. Il problema ricorrente è quello legato alla remunerazione dei soci e degli amministratori spesso spaventati da una doppia contribuzione che poi doppia non è.
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