La società semplice rappresenta la forma più elementare di società di persone. Tale forma societaria non deve essere costituita secondo gli standard previsti per gli altri tipi societari. L’oggetto della società può essere esclusivamente l’esercizio di attività economiche lucrative non commerciali. Infatti, viene utilizzata principalmente nelle attività agricole o per la gestione di patrimoni immobiliari. Nell’ambito del diritto societario italiano, la società semplice costituisce un riferimento normativo fondamentale. In quanto, le regole applicabili alla società semplice valgono per tutte le società di persone. I soci nella società semplice rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni societarie. In mancanza di diversa pattuizione nell’atto costitutivo, l’amministrazione della società spetta a ciascun socio in modo disgiunto.
Vediamo nel dettaglio in questo contributo cos’è e come si costituisce la società semplice.
Sei pronto?!? Si comincia!!!
Indice
- Società semplice: cos’é
- Società semplice: riferimenti normativi
- Come si costituisce la società semplice?
- Conferimenti
- Esempio di Società Semplice
- Qual’é l’oggetto sociale della società semplice?
- Soci della società semplice
- Amministrazione e rappresentanza della società
- Società semplice: controllo dei soci
- Autonomia patrimoniale
- Tassazione della società semplice
- Trasferibilità della quota sociale
- Scioglimento società semplice: quando si verifica?
- Società semplice: conclusioni e consulenza
Società semplice: cos’é
La società semplice (S.s) rappresenta la forma più elementare di società di persone. Essa si caratteristica per l’esclusione della possibilità di aver ad oggetto attività commerciali.
E’ caratterizzata dalla responsabilità solidale e illimitata di tutti i soci per le obbligazioni sociali, salva diversa previsione contrattuale. Con apposito accordo, può essere esclusa la responsabilità personale dei soci che non agiscono in nome della società semplice. Affinché si realizzi, il patto deve essere posto a conoscenza di terzi. Qualora il debito della società sia richiesto direttamente ad un socio, quest’ultimo può chiedere al creditore di escutere preventivamente il patrimonio sociale.
La società viene utilizzata principalmente per le seguenti attività economiche:
- attività agricole;
- attività di gestione di immobili diverse da quelle destinate al mero godimento degli immobili stessi.
Tuttavia è opportuno precisare che, la società, rispetto alle attività agricole, non può avere ad oggetto:
- il mero godimento dei beni prodotti dall’attività agricole;
- le comunioni tacite familiari.
Società semplice: riferimenti normativi
Il nostro legislatore ha menzionato la società semplice nell’art. 2249, che recita quanto segue:
“Le società che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività diversa (da quella commerciale…) sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice [ 2251 -2290], a meno che i soci abbiano voluto costituire la società secondo uno degli altri tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo.”
La normativa di riferimento della società semplice è regolata dagli articoli da 2251 a 2290 del codice civile.
Come si costituisce la società semplice?
L’atto costitutivo delle società semplici è dotato di una struttura elastica, che lo rende compatibile alle specifiche esigenze dei soci contraenti.
L’art. 2251 del Codice Civile non richiede forme speciali per la redazione del contratto, che può essere stipulato per iscritto o verbalmente. Se l’oggetto del conferimento è un bene immobile, un diritto reale immobiliare, il vincolo di forma scritta è imposta, a pena di nullità della singola partecipazione sociale. La società semplice è soggetta ad iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese, con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia. Nei seguenti casi è richiesta la forma scritta, ai sensi dell’art. 1350 c.c.:
- conferimento di beni mobili o altri diritti reali immobiliari;
- conferimento del godimento degli stessi a tempo indeterminato o comunque per un periodo eccedente i nove anni.
Non è richiesto un capitale minimo.
Per la modifica dell’atto costitutivo è necessario il consenso di tutti i soci, salvo diversa pattuizione prevista nello stesso.
Conferimenti
Per la qualifica della veste di socio è essenziale l’obbligo di conferimento. Il socio è obbligato ad eseguire i conferimenti come stabiliti nell’atto costitutivo. A differenza delle società di capitali, nelle società di persone, può essere conferita qualsiasi entità, bene o servizio suscettibile di valutazione economica ed utile al perseguimento dell’oggetto sociale.
I conferimenti potranno consistere in:
- denaro;
- crediti;
- beni mobili o immobili;
- attività lavorativa in favore della società (socio d’opera);
Inoltre è possibile conferire aziende, in proprietà o in godimento anche se accollate da debiti. I soci entro 30 giorni dalla volontà di avviare l’attività devono procedere alla sua iscrizione presso la Camera di Commercio territorialmente competente. La società semplice è soggetta ad iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese, con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia.
Esempio di Società Semplice
La società semplice può essere costituita per l’esercizio di:
- attività agricola;
- esercizio di professioni intellettuali in forma societaria;
- esercizio di attività sportive dilettantistica;
- gestione proprietà mobiliari e immobiliari (società semplice immobiliare)
L’oggetto sociale è l’attività, determinata dalla volontà dei soci, che la società si prefigge di svolgere.
Il modello delle società semplici è impiegato per l’esercizio collettivo di un’attività economica produttiva e con scopo di lucro, ma non commerciale ex art. 2249 comma 2 c.c.
Nella prassi la società semplice è utilizzata per l’esercizio di attività di gestione di patrimoni immobiliari o mobiliari.
Con riferimento all’oggetto di una società, però, la recente prassi notarile ha osservato che l’espressione “attività di gestione dei beni” (mobili o immobili) è “ambigua, priva di un significato tecnico/giuridico, e spesso utilizzata nella pratica in maniera promiscua per individuare attività tra loro assai diverse”.
La gestione di beni può essere svolta da più persone in maniera tale da integrare:
- un’attività commerciale;
- un’attività non commerciale, ma comunque economica e finalizzata a conseguire un utile;
- una mera comunione di godimento.
Soci della società semplice
Sono necessari almeno due soci per la costituzione di una società semplice. Questi, possono essere:
- persone fisiche;
- società di persone;
- società di capitali;
- enti, quali associazioni e fondazioni.
Nella società semplice i soci hanno:
- responsabilità solidale e illimitata per le obbligazioni sociali, salva diversa disposizione prevista nel contratto sociale;
- potere di amministrare la società.
Amministrazione e rappresentanza della società
Nelle società di persone il potere di amministrazione è regolato nel contratto sociale ed i soci sono liberi di determinare il sistema di amministrazione più idoneo al conseguimento dell’oggetto sociale. Si distinguono tre tipologie di amministrazione: “unipersonale”, “disgiuntiva” ex art. 2257 c.c., “congiuntiva” ex art. 2258 c.c.
In mancanza di diversa pattuizione, l’amministrazione spetta a tutti i soci disgiuntamente dagli altri, ex art. 2257 comma 1 cc.
Ciò che caratterizza le società di persone, è rappresentato dalla libertà delle parti del contratto sociale di attuare anche dei sistemi amministrativi atipici. Si può stabilire, ad esempio, che per gli affari più semplici (o fino ad un certo valore) i soci agiscono unilateralmente, mentre per gli affari di “maggiore” importanza la decisione sia presa a maggioranza.
Per quanto riguarda il potere di rappresentanza nelle società semplici, ai sensi dell’art. 2266 c.c., esso si esplica nel compimento di atti giuridici nei confronti di terzi in nome della società e con effetti che ricadono nella sfera giuridica societaria.
Società semplice: controllo dei soci
La partecipazione sociale comporta per il socio un complesso di diritti sia di natura patrimoniale ( diritto di partecipazione agli utili) e diritti amministrativi. Nei diritti amministrativi, vanno ricompresi i seguenti diritti:
- il diritto di partecipazione alle delibere sociali;
- il diritto di amministrare la società o di decidere quali tra i soci assolveranno questo compito;
- diritto di controllo sull’amministrazione della società dei soci non amministratori;
- il diritto a ricevere il rendiconto.
L’art. 2261 c.c. attribuisce ai soci che non partecipano all’esercizio del potere amministrativo, i diritti di controllo, ispezione e rendiconto. Il diritto di informazione si esplica nel potere dei soci non amministratori di chiedere agli amministratori notizie sull’andamento della società. Il diritto di ispezione, è invece, il potere dei soci non amministratori di consultare ed estrarre copia dei registri contabili. Inoltre di accedere agli archivi sociali, accertare la consistenza della cassa, etc.
Autonomia patrimoniale
Essendo una società di persone, la società semplice non potrà che disporre di un’autonomia patrimoniale imperfetta. Tala autonomia sarà imperfetta poiché il creditore sociale potrà pur sempre aggredire il patrimonio del singolo socio. Tuttavia, è previsto che il creditore personale del singolo socio non possa aggredire il patrimonio della società semplice per poter soddisfare le proprie pretese. Potrà pur sempre soddisfarsi sulla quota di utili che spettano al socio debitore. Il creditore del singolo socio potrà richiedere che venga liquidata la quota del socio debitore, se gli altri beni del debitore non siano in grado di soddisfare il suo credito.
Tassazione della società semplice
La società semplice è considera come un soggetto autonomo rispetto ai soci, per cui è necessario predisporre una dichiarazione dei redditi per la determinazione del reddito d’esercizio. Come anticipato nei paragrafi precedenti, alla società è precluso l’esercizio di attività commerciali. Tale presupposto condiziona la disciplina fiscale della società, in quanto esclude che quest’ultima possa produrre reddito d’impresa. Il reddito complessivo della società è determinato secondo i medesimi criteri previsti per le persone fisiche, ossia come sommatoria di tutti i redditi posseduti. Sono esclusi dal reddito complessivo i redditi esenti dall’imposta e quelli assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva. I redditi potenzialmente realizzabili dalle società sono i seguenti:
- redditi fondiari;
- redditi di capitale;
- i redditi di lavoro autonomo;
- redditi diversi.
Qualora l’attività svolta dalla società superi la mera attività di gestione di patrimoni mobiliari e immobiliari, integrando una vera e propria attività commerciale, si configura:
- la violazione della prescrizione civilistica di cui all’art. 2249 del c.c.;
- la riconfigurazione del reddito complessivo della società alla stregua di reddito d’impresa.
Tassazione per trasparenza in capo ai soci
L’art. 5 del TUIR disciplina il regime della trasparenza fiscale per le società di persone ed i soggetti equiparati. Al comma 1 dello stesso articolo, è previsto che:
“i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili.”
Il reddito conseguito dal soggetto partecipato configura un reddito di partecipazione. L’imputazione del reddito in capo a detti soggetti, tuttavia, non varia l’identità della categoria reddituale da cui esso proviene.
Da questo, ne deriva che, il reddito imputato direttamente ai soci è qualificato:
- come reddito d’impresa, se conseguito da società di persone commerciali (snc e sas) ai sensi dell’art. 6 comma 3 del TUIR;
- in base alle singole categorie reddituali, se conseguito da società semplici.
Il reddito prodotto in forma associata è, pertanto, ripartito trai soci:
- risultanti al momento dell’approvazione del rendiconto;
- in proporzione alle quote di partecipazione degli utili;
- indipendentemente dall’effettiva percezione;
- nello stesso periodo di produzione del reddito.
Per le società di persone, la quota sociale è in linea di principio intrasmissibile senza il consenso degli altri soci. A differenza della società di capitali, la cessione della partecipazione sociale in una società di persone implica una modificazione del contratto sociale di natura soggettiva. In mancanza di diversa previsione contenuta nel contratto sociale, quindi, per la cessione della quota sociale è necessario il consenso di tutti i soci, ex art. 2252 c.c. . La cessione di quota sociale non si esaurisce nel mero scioglimento del singolo rapporto sociale, ma implica il contestuale ingresso di un nuovo socio nella società.
Scioglimento società semplice: quando si verifica?
Vediamo qui di seguito, quali sono le cause che possono portare allo scioglimento di una società semplice:
- quando è decorso il termine che era stato stabilito nell’atto costitutivo e i soci non abbiano posto in essere comportamenti utili per prorogarlo;
- se è stato conseguito l’oggetto sociale o se diviene impossibile conseguirlo;
- per volontà di tutti i soci;
- quando la pluralità dei soci viene meno e non è ricostituita nel termine di 6 mesi;
- altre cause che possono essere previste nel contratto sociale.
In caso di scioglimento della società, è consigliabile nominare un liquidatore che provvederà a:
- riscuotere i crediti residui;
- pagare i debiti residui;
- liquidare la società e ripartire il patrimonio residuo fra i soci;
- chiedere la cancellazione della società dal Registro delle Imprese.
Società semplice: conclusioni e consulenza
In questa breve guida, ho cercato di soffermarmi sui vari aspetti più importanti che caratterizzano la società semplice.
Parlaci della tua situazione e dei tuoi obbiettivi. Analizzeremo i vari aspetti. Dopo questo primo passo, ti daremo le soluzioni finanziarie-fiscali-civili. Sulla base di molte variabili.
Contattaci in privato per analizzare la tua situazione personale e risolvere i tuoi dubbi