Soggetti esonerati dalla fatturazione elettronica

Quali sono i soggetti esonerati dalla fatturazione elettronica? Come cambia la conservazione delle fatturazione di acquisto?

Dal 1 gennaio 2019 vi sarà un’ampia platea di soggetti tenuti all’emissione delle fatture in formato elettronico.

Tuttavia il legislatore ha previsto alcune categorie di soggetti esonerati da tale obbligo.

In questo contributo vorrei soffermarmi su quest’ultimi soggetti. Inoltre vorrei concentrare l’attenzione sulle modalità di conservazione delle fatture d’acquisto da parte dei soggetti esonerati dalla fatturazione elettronica.

Fatturazione eletronica 2019: soggetti obbligati

Dal 1 gennaio 2019 un’ampia platea di contribuenti sarà obbligata all’emissione delle fatture in modalità elettronica.

Tale obbligo vedrà coinvolti i seguenti soggetti:

  • Gli operatori iva (soggetti o stabiliti in Italia): dovranno emettere e ricevere le proprie fatture esclusivamente con modalità eletronica;
  • B2B e B2C: sia per le operazioni  Business to Business sia Business to Consumer ( cioè nei rapporti con privti).

Fatturazione elettronica: soggetti esclusi

Nel D.L. 119/2018 è stato approvato un emendamento che esclude dall’obbligo di emissione della fattura elettronica per tutti i soggetti passivi IVA obbligati all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (TS).  Questo limitatamente ai soli dati trasmessi.

Vediamo qui di seguito quali sono i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria:

  • Aziende sanitarie locali;
  • Aziende ospedaliere;
  • Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
  • Policlinici universitari;
  • Farmacie pubbliche e private;
  • Presidi di specialistica ambulatoriale;
  • Strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
  • Altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari;
  • Strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate al SSN;
  • Soggetti iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
  • Iscritti agli Albi professionali degli psicologi;
  • Iscritti agli Albi professionali degli infermieri;
  • Soggetti iscritti negli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;
  • Esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico;
  • Iscritti agli Albi professionali delle ostetriche/i;
  • Iscritti agli Albi professionali dei veterinari;
  • Strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di medicinali veterinari;
  • Esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della Salute il codice identificativo univoco. Si tratta, specificamente, delle parafarmacie.

Per questi soggetti vi è la possibilità di continuare ad emettere la “vecchia” fattura cartacea.Tuttavia tale esonero è temporaneamente limitato al 2019. Il legislatore presumibilmente estenderà tale obbligo anche a questa categoria di soggetti a partire dal 1 gennaio 2020.

Fatturazione elettronica: gli altri soggetti esonerati

Oltre agli operatori sanitari, vediamo di seguito le altre categorie di soggetti esonerati dalla fatturazione elettronica.

Sono esclusi da tale obbligo tutte le operazioni che, seppur rilevanti in Italia, sono poste in essere da soggetti non residenti o non stabiliti.

Ad esempio è esonerato da tale obbligo, il rappresentante fiscale in Italia, di una società residente in America.

Rientrano tra i soggetti esonerati dalla fatturazione elettronica i soggetti passivi che si avvalgano dei regimi agevolati. Con questo mi riferisco ai soggetti passivi che si avvalgono del c.d. “regime di vantaggio” di cui all’art. 27, commi 1 e 2 del D.L. luglio 2011, n. 98. Inoltre i contribuenti forfetari che si avvalgono del regime previsto dalla legge n. 190/2014 e successive modificazioni.

Inoltre rientrano tra i soggetti esonerati dalla fatturazione elettronica le associazioni che hanno optato per l’applicazione del regime forfetario di cui alla legge n. 398/1991.

Per quest’ultimi soggetti l’esonero si ha solo se i proventi commerciali percepiti nell’anno precedente non siano sueriori al limite di 65.000 euro.

Tale disposizione si applica anche alle società di capitali non lucrative sportive dilettantistiche. Questo a condizione che abbiano optato per il regime forfettario e che nell’anno precedente non abbiano superato il predetto limite di 65.000 euro.

Conservazione delle fatture elettroniche d’acquisto

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta in questi giorni per risolvere i dubbi in merito alla modalità di conservazione delle fatture elettroniche d’acquisto. Con questo mi riferisco alle fatture emesse nei confronti dei soggetti esonerati dall’obbligo di emissione

I soggetti esonerati dall’obbligo di emissione delle fatture elettroniche avranno due possibilità per la conservazione delle fatture di acquisto:

  1. La conservazione resta analogica, se il soggetto ha comunicato l’indirizzo telematico (PEC o codice destinatario).
  2. Le fatture dovranno essere conservate in modalità digitale, se il soggetto ha comunicato l’indirizzo telematico (PEC o codice destinatario).

L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione il servizio gratuito per la conservazione delle fatture d’acquisto.

Fatturazione elettronica: minimi e forfettari come privati

Per il soggetto obbligato all’emissione della fatturazione elettronica i contribuenti in regime dei minimi o in regime forfettario sono considerati alla pari dei consumatori finali.

Pertanto chi si trova ad emettere una fattura verso tali soggetti, sarà necesario valorizzare il il campo “CodiceDestinatario” con il codice convenzionale “0000000”.

La fattura sarà recapitata al destinatario nell’Area web del sito dell’Agenzia delle Entrate. Sarà poi il cedente a dover comunicare che la fattura è disponibile all’interno della propria area riservata. Inoltre saranno tenuti a consegnare una copia della fattura elettronica in formato pdf o anologica. Questo salvo espressa rinuncia da parte del cliente.

Se invece il cliente ha comunicato l’indirizzo pec o il codice destinatario, vi sarà l’obbligo di conservazione delle fatture elettroniche in formato digitale.

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