Sospensione imposta di bollo fatture elettroniche

Il decreto Liquidità ha previsto la sospensione imposta di bollo sulle fatture elettroniche entro determinati importi.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Liquidità (Decreto Legge n. 23 del 2020), il Governo ha ufficializzato ulteriori novità sul fronte dei versamenti e delle scadenze fiscale delle prossime settimane e dei prossimi mesi. Dopo aver sospeso i versamenti delle imposte di aprile e maggio, l’Esecutivo è nuovamente intervenuto con la sospensione imposta di bollo.

Vediamo nel dettaglio quando è possibile slittare il pagamento dell’imposta di bollo e la modalità di pagamento.

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Imposta di bollo: quando è dovuta

L’imposta di bollo è dovuta sulle operazioni in generale non assoggettate ad Iva (se di ammontare superiore a 77,47 euro) come, ad esempio, su operazioni fuori campo Iva articolo 15 D.P.R. 633/1972 oppure articolo 7-ter D.P.R. 633/1972.

 Entrando più nello specifico, la marca da bollo (fisica o digitale che sia) deve essere applicata alle fatture:

  • Fuori campo IVA;
  • Escluse dalla base imponibile;
  • Esenti IVA;
  • Non imponibili;
  • Effettuate da soggetti passivi che usufruiscono del regime dei minimi o forfettario.

Non è applicata alle operazioni relative a cessioni di beni all’estero non imponibili articolo 8, comma 1, lettere a) o b), D.P.R. 633/1972 mentre è dovuta sulle operazioni non imponibili con dichiarazione di intento articolo 8, comma 1, lettera c) D.P.R. 633/1972.

Scadenza imposta di bollo

Con la conversione in legge del decreto fiscale (L. 157/2019) cambiano anche i termini per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti,nel caso in cui gli importi dovuti non superino il limite annuo di 1.000 euro, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti semestrali. Il versamento dovrà essere effettuato entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.

Pertanto, a partire dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2020, se l’importo annuo non supera 1.000 euro, il versamento dell’imposta di bollo potrà essere effettuato in due rate semestrali con scadenza: 16 giugno e 16 dicembre di ciascun anno. Quando l’importo annuo supera la cifra indicata i versamenti dovranno avvenire alle seguenti scadenze:

Periodo di riferimentoTermine emissione FatturaScadenza
I trimestre31/03/202020/04/2020
II trimestre30/06/202020/07/2020
III trimestre30/09/202020/10/2020
IV trimestre31/12/202020/01/2020

Sospensione imposta di bollo

Ai sensi dell’art. 26 del Decreto Liquidità, e’ stato previsto che, dal 2020, al fine di ridurre e semplificare gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato:

  • per le fatture emesse nel primo trimestre solare, se l’importo dovuto è inferiore a 250 euro, unitamente all’imposta dovuta per il secondo trimestre;
     
  • per le fatture emesse nei primi due trimestri solari, se l’importo complessivamente dovuto è inferiore a 250 euro, unitamente all’imposta dovuta per il terzo trimestre.

Pertanto, nei casi in cui l’importo dovuto sia non rilevante, tale misura rappresenta una semplificazione rispetto alle scadenze ordinarie di pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, fissate al giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre.

Periodo di riferimento e importoScadenza versamento – novità Decreto Liquidità
Imposta di bollo I trimestre superiore a 250 euroScadenza il 20 aprile 2020
Imposta di bollo I trimestre inferiore a 250 euroScadenza il 20 luglio 2020
Imposta di bollo II trimestre superiore a 250 euroScadenza il 20 luglio 2020
Imposta di bollo I e II trimestre inferiore a 250 euroScadenza 20 ottobre 2020
Imposta di bollo III trimestreScadenza 20 ottobre 2020
Imposta di bollo IV trimestreScadenza 20 gennaio 2021

Modalità di versamento dell’imposta

Non sono mutate le modalità di versamento dell’imposta di bollo.

L’Agenzia delle Entrate nel proprio portale rende disponibile nell’area riservata del contribuente, l’importo dovuto, calcolato sulla base dei dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio.

Il pagamento può avvenire tramite due modalità:

  • Utilizzando nell’area riservata il servizio di addebito sul conto corrente bancario;
  • Mediante Modello F24;

Modello F24

Per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche a partire dal 1° gennaio 2019, il contribuente troverà nel modello F24 precompilato o dovrà indicare nel F24 ordinario il codice tributo di riferimento tra quelli che l’Agenzia delle Entrate ha istituito con la risoluzione numero 42/E:

  • 2521: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014;
  • 2522: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014;
  • 2523: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014;
  • 2524: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014;
  • 2525: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – SANZIONI;
  • 2526: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – INTERESSI.

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate specifica che i codici tributo devono essere inseriti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, specificando l’anno di riferimento.

Mancato pagamento imposta di bollo

Come si legge dalla relazione illustrativa al testo di decreto fiscale 2020, la nuova norma introduce una importante novità.

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio, l’amministrazione finanziaria comunicherà al contribuente l’ammontare dell’imposta da versare nonché delle sanzioni per tardivo versamento e degli interessi.

Qualora il contribuente non provveda al versamento, in tutto in parte, delle somme comunicate nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate provvederà all’iscrizione a ruolo degli importi non versati.

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