Sospensione imposta di registro: proroga a metà

La sospensione del versamento dell’imposta di registro si applica solamente nel caso di rinvio della richiesta di registrazione. Nessuna proroga per le rate relative alle annualità successive. I chiarimenti sono forniti nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 del 3 aprile 2020.

Proroga per il versamento dell’imposta di registro solo nel caso in cui il contribuente si avvalga della sospensione del termine di registrazione.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8 del 3 aprile 2020, risponde ad alcuni quesiti posti dai contribuenti in merito alla misure previste dal Decreto Cura Italia.

Dal bonus sugli affitti, dai termini di emissione di fattura e scontrini elettronici, l’Agenzia delle Entrate fornisce la propria interpretazione su alcuni quesiti di natura operativa.

Tra questi riguarda la registrazione dei contratti di locazione e il relativo versamento dell’imposta di registro.

In questo contributo vediamo nel dettaglio in quali casi opera la sospensione del versamento dell’imposta di registro.

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Sospensione termini per la registrazione

La circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, l’Agenzia chiarisce una serie di dubbi in capo ai contribuenti riguardo alla sospensione dei termini per la registrazione degli atti privati, tra cui i contratti di locazione e comodato.

Il quesito posto dal contribuente è se  il differimento degli adempimenti tributari si applica anche alle scadenze dei termini per la registrazione.

Nella risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate è stata richiamata la norma che, all’art. 62, comma 1, del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18, recita quanto segue:

“Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020”

Da ciò se ne deduce che la disposizione assume portata generale. Pertanto tra gli adempimenti tributari sospesi rientra l’obbligo di registrazione in termine fisso, tra cui i contratti di locazione e di comodato.

La ratio della norma è quella di ridurre la circolazione delle persone sul territorio nazionale durante il periodo emergenziale.

Gli adempimenti sospesi i cui termini scadono tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 sono effettuati dalle parti obbligate, entro 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Pertanto, ricordando che i predetti contratti vanno registrati all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di stipula o dalla data di decorrenza se anteriore, ad esempio per un contratto con decorrenza 10 aprile 2020, poiché il termine entro cui fare la registrazione cade nel periodo di stop di cui al citato art. 62, l’adempimento potrà essere fatto entro il 30 giugno prossimo senza applicazione di sanzione.

Sospensione imposta di registro

Nella sospensione prevista dall’art. 62 del Decreto Cura Italia rientrano anche i versamenti dell’imposta di registro da effettuare in sede di registrazione di un contratto di locazione o di comodato. Questo vale solo se ci si avvale della sospensione ai fini della registrazione. Nel caso in cui invece non si voglia usufruire dei

Sospensione imposta di registro non vale per le annualità successive

Nel caso in cui per un contatto di locazione non si sia optato per la cedolare secca, siamo tenuti a versare imposta di registro e di bollo.

E’ stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se rientrasse nella sospensione anche il versamento dell’imposta di registro. Non vale, invece, la sospensione in merito ai versamenti delle rate successive dell’imposta di registro dovuta per i contratti di locazione già registrati.

Quali situazioni si possono verificare?

Sulla base delle istruzioni fornite dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate si possono verificare le seguenti situazioni:

  • il contribuente che si avvale della sospensione per la registrazione dei contratti di locazione o di comodato di immobili può rimandare anche il relativo versamento dell’imposta;
  • il contribuente che non si avvale del beneficio della sospensione e provvede alla registrazione dei contratti è tenuto al relativo versamento dell’imposta.

E’ opportuno precisare che il contribuente è tenuto ad effettuare i versamenti delle rate successive dell’imposta di registro dovuta per i contratti di locazione già registrati.

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