Sospensione rata del mutuo: cos’è requisiti e domanda

L’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha reso necessaria le previsione di alcune misure a sostegno delle famiglie. Per questo il Governo, con il Decreto Cura Italia (D.L. 17 marzo 2020 n. 18) ha esteso il numero di soggetti che potranno sospendere la rata del mutuo sulla prima casa.

La sospensione rata del mutuo è valida per tutti i lavoratori, sia dipendenti che autonomi.

In questo contributo tutte le informazioni se e come puoi beneficiare della sospensione del mutuo, ed una valutazione di convenienza in ottica futura.

Sei pronto?!? Si comincia!!!

Quando è possibile chiedere la sospensione del mutuo?

E’ possibile presentare istanza di sospensione delle rate del mutuo fino ad un massimo di 18 mesi nei seguenti casi:

  • perdita del posto di lavoro a tempo determinato o indeterminato o dei rapporti lavorativi di cui all’art. 409 del cpc;
  • handicap grave o condizione di non autosufficienza;
  • sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni. Questo anche in attesa dell’emanazione di provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (ad es. Cig, Cigs, i cosiddetti ammortizzatori sociali in deroga).
  • Lavoratori autonomi e i liberi professionisti che ha hanno registrato una riduzione del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019. Questo, in seguito alla chiusura o alla riduzione del lavoro dovuta all’emergenza Coronavirus. In questo caso il lavoratore autonomo è chiamato ad autocertificare la propria situazione.

Sospensione mutuo anche in caso di ritardo pagamento rate

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nelle FAQ ovvero le risposte a domande frequenti sulle misure economiche di contrasto all’emergenza coronavirus, chiarisce quali sono le rate a cui è applicabile lo stop.

Qui di seguito la risposta del Ministero dell’Economia e delle Finanze:

“Nell’ambito della sospensione, possono essere ricomprese sia le rate a scadere successivamente alla data di presentazione della domanda, sia le rate scadute e non pagate antecedentemente a tale data, purché il ritardo nei pagamenti non sia superiore a 90 giorni consecutivi”.

Lo stop del mutuo non è automatico. Per congelare i pagamenti, anche in caso di ritardo sul rispetto delle scadenze, i soggetti devono rivolgersi alla propria banca.

Come si presenta la domanda?

Lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi che hanno intenzione di chiedere una sospensione del pagamento delle rate del mutuo (ribadiamo misura valida solo per mutuo prima casa) devono presentare domanda all’istituto bancario presso il quale hanno il mutuo acceso.

Il modulo per richiedere la sospensione del mutuo deve contenere i seguente dati:

  1. Dati del Mutuatario:

Il modello va compilato dal richiedente o richiedenti in caso di mutuo cointestato, con i propri dati ovvero:

  • Nome e Cognome;
  • Codice Fiscale;
  • Luogo e Data di Nascita;
  • Residenza;
  • Documento di identità.

2. Cause per cui si richiede la sospensione del mutuo:

Il Titolare del contratto di mutuo deve dichiarare sotto la propria responsabilità di possedere, alla data di presentazione della domanda, i requisiti richiesti. Inoltre dovrà essere barrata la casella relativa ad uno degli eventi previsti dal Fondo.

3. Esclusione di altri benefici sul mutuo

Il richiedente della sospensione del mutuo deve dichiarare di non aver beneficiato in passato di altre agevolazioni, quali:

  • di non aver fruito di altre misure di sospensione dell’ammortamento del mutuo;
  • di non aver fruito di agevolazioni pubbliche;
  • non aver stipulato un’assicurazione a copertura del rischio.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito della CONSAP all’indirizzo www.consap.it.

Sospensione rata del mutuo: tempi

Il titolare del mutuo che richiede la sospensione, deve presentare in banca specifica domanda. A questa deve essere allegata la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti di accesso.

La banca, una volta acquisita la domanda e la documentazione, verifica il possesso dei requisiti del richiedente. Entro 10 giorni lavorativi successivi alla presentazione della domanda, trasmette telematicamente il tutto al Consap. Quest’ultimo entro 15 giorni lavorativi, comunica alla banca l’accettazione o meno dell’istanza di sospensione.

Infine la Banca, informa il mutuatario dell’esito della domanda, motivando in caso di rifiuto il rigetto della stessa.

Pertanto, come tempistica, dalla data in cui si richiede la sospensione del mutuo alla data in cui si ottiene la sospensione dello stesso decorrono circa 25 gironi lavorativi.

Sospensione rata mutuo: conviene?

Prima di presentare la domanda per richiedere la sospensione del mutuo è opportuno fare alcune considerazioni.

Per la tutta la durata della sospensione, il fondo pagherà alle banche, al posto dei mutuatari solo il 50% della quota dei mancati interessi maturati sulle rate non versate. Il restante 50% degli interessi maturati durante la sospensione resterà a carico del mutuatario. 

Terminata la sospensione il mutuatario riprenderà a pagare le rate partendo dalla quota di capitale residua lasciata al momento di presentazione della domanda. Pertanto il piano di ammortamento verrà quindi allungato di un periodo pari alla durata della sospensione. E’ opportuno ricordarsi che i mutui più datati hanno più capitale e meno interessi da restituire.

Accedendo al fondo potrebbe implicare, per alcuni, precludersi la possibilità di surrogare il mutuo. Questo, non solo per il periodo di sospensione ma anche in futuro.

Alla sospensione del mutuo vi sono delle alternative per risparmiare sulla rata, senza accedere al Fondo.

Qui di seguito le due alternative:

  1. Rinegoziazione del mutuo: una revisione delle condizioni contrattuali, tra cui la riduzione del tasso di interesse sul quale viene calcolata la rata oppure l’allungamento della durata residua con l’effetto di vedersi ridurre l’impegno mensile.
  2. Surroga del mutuo: permette al mutuatario di trasferire il proprio debito in un’altra banca a condizioni di tasso più favorevoli.

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