L’eredità si devolve per legge (successione legittima) o per testamento (successione testamentaria). In entrambi i casi la legge imponibile che sia garantita ad alcuni soggetti, legati da uno stretto vincolo di parentela con il defunto, una quota di diritti. Questo anche contro la volontà del de cuius. Vediamo in questo articolo la Successione Legittima.
Quando si parla di protezione e tutela del patrimonio è necessario pensare agli effetti che si possono avere con la Successione.
L’eredità, infatti, è un elemento importante da analizzare in ogni situazione in cui vi sia da Pianificare un Passaggio Generazionale.
Non avere chiari, ma soprattutto non pianificare, gli effetti di una successione testamentaria rispetto ad una successione legittima, può avere effetti indesiderati.
Nella realtà professionale noto davvero molta confusione su questi aspetti.
Per questo motivo ho deciso di racchiudere in questo articolo le principali nozioni di Successione Legittima.
Tutto questo in ottica di aiutarti a pianificare correttamente il passaggio generazionale del patrimonio familiare.
Vediamo, insieme, quindi, le particolarità della Successione Legittima.
Indice
- SUCCESSIONE LEGITTIMA
- SUCCESSIONE LEGITTIMA: QUANTO SPETTA DI EREDITA? LE TABELLE CON LE QUOTE DEGLI EREDI
- TUTELA DELLA QUOTA DI LEGITTIMA NELLA SUCCESSIONE
- DIVIETO DI PESI E CONDIZIONI SULLA QUOTA DI SUCCESSIONE LEGITTIMA
- AZIONE DI RIDUZIONE NELLA SUCCESSIONE LEGITTIMA
- AZIONE DI RESTITUZIONE
- SUCCESSIONE LEGITTIMA: CONSULENZA
SUCCESSIONE LEGITTIMA
Nel nostro ordinamento il termine Successione Legittima individua:
“l’offerta della totalità o di una quota del patrimonio del de cuius al momento della sua morte a favore di coloro che sono individuati dalla legge“
Siamo di fronte alla Successione Legittima quando manca in tutto o in parte la successione testamentaria.
Articolo 457, comma 2 del codice civile.
Presupposto affinché l’eredità si devolva per legge è la mancanza di un valido testamento ovvero la presenza di un testamento incompleto. Documento che non esaurisce la totalità dei diritti di cui il testatore poteva disporre al momento della propria morte.
Proviamo a questo punto a fare un esempio.
Il testamento che attribuisca tutte le sostanze ereditarie a favore di un soggetto estraneo all’ambito famigliare, nonostante il testatore sia coniugato e abbia figli o ascendenti (genitori, nonni).
Soltanto a questi soggetti, denominati “legittimari” la legge assegna la “quota di legittima“, chiamata “quota di riserva“.
La loro tutela è data dall’azione di riduzione contro le disposizioni testamentarie e le donazioni lesive della quota di legittima.
Gli altri parenti fino al sesto grado sono i successori chiamati “legittimi“. Questi in assenza di testamento sono chiamati all’eredità nell’ordine e nelle quote previste dalla Legge. Questo senza il diritto di pretendere giudizialmente contro la volontà del testatore la quota di eredità prevista a loro favore dalla Legge.
Quindi, per i legittimari (coniuge, figli, ascendenti) si parla di successione necessaria. Per i parenti fino al sesto grado si parla invece di successione legittima.
Questo è già un aspetto molto importante da analizzare. Solo i legittimari, infatti, hanno la possibilità di effettuare l’azione di riduzione per rendere inefficaci le disposizioni testamentarie lesive della loro quota di riserva.
SUCCESSIONE NECESSARIA E QUOTA DI LEGITTIMA
La successione necessaria viene in rilievo quando si apre la successione legittima, ossia manchi un testamento. Questo poiché il defunto può aver effettuato delle donazioni lesive per i legittimari. Oppure quando il defunto può aver fatto un testamento che lede le quote dei legittimari.
Da quì emerge un primo punto da sottolineare:
la quota di eredità della successione legittima e la quota di legittima della successione necessaria non coincidono
Ad esempio, se il defunto lascia il coniuge e tre figlio la quota di eredità per la successione legittima è di 1/3 per il coniuge e di 2/3 per i figli. Quindi 2/9 per ciascun figlio. Invece, la quota di legittima nella successione necessaria è di 1/4 per il coniuge e di metà complessiva per i figli. Questo trattandosi di 1/4 la quota disponibile.
ESEMPIO DI SUCCESSIONE LEGITTIMA
Vediamo meglio con un esempio concreto.
Si pensi all’ipotesi di Tizio che muoia lasciando un figlio e il coniuge. Ipotizziamo un patrimonio di 500, debiti per 300 e avendo effettuato donazioni in vita per 700.
La quota di eredità (su beni e debiti esistenti alla morte di Tizio) spetta al coniuge e al figlio per la successione legittima. Esso ammonta ad 1/2 ciascuno. A ciascun erede spetta:
1/2 di (500 – 300) = 100
In pratica al figlio e al coniuge spettano per 250 di attivo e 150 di passività ereditarie ciascuno.
Nell’esempio Tizio ha donato beni per un importo di 700.
Poiché le donazioni sono considerate un’anticipo sull’eredità futura la legge impone che nel calcolo della quota di legittima siano ricomprese anche queste.
Occorre individuare se il valore dei beni lasciati dal defunto, al netto dei debiti, sia sufficiente a colmare il valore della quota di riserva ai legittimari calcolando anche il valore delle donazioni.
Se così fosse gli eredi non avrebbero titolo per impugnare le donazioni effettuate.
Questo in quanto già soddisfatti nelle loro pretese. Le donazioni, in questo caso gravano sulla quota disponibile, ossia sulla quota del patrimonio di cui il testatore poteva disporre senza ledere i legittimari.
LA RIUNIONE DELLA QUOTA DI LEGITTIMA
In pratica la determinazione della quota di legittima prevede la riunione fittizia che comporta l’aggiunta del valore dei beni donati al valore netto dei beni della successione.
Tale risultato deve essere rapportato alla quota di eredità in modo da far emergere se il valore dei beni ricomprendenti le donazioni sia maggiore o minore di quelli lasciati dal de cuius al netto dei debiti.
Il risultato emerge dalla seguente formula:
1/3 di (relitto – debiti) + donato
dove 1/3 è la quota di legittima spettante al coniuge e al figlio. L’ultimo terzo è la quota disponibile che il testatore può destinare a propria discrezione mediante l’istituzione di altri eredi o la disposizione di legati a favore di altri soggetti.
Altro aspetto importante è che i beni donati in vita non sono aggredibili dai legittimari per lesione di legittima soltanto se il loro valore è pari al massimo al valore della quota disponibile. Nel caso in cui il valore ecceda la soglia è possibile per i legittimare fare azione di riduzione.
Nell’esempio proposto la lesione della legittima è evidente. La legittima per ciascun erede è di 300 (1/3 di 900). Parimenti è di 300 il valore della quota disponibile del defunto. Il testatore ha donato 700 mentre la sua disponibile è 300 e il valore dell’eredità netta di ciascun figlio è 100, inferiore alla loro quota di legittima di 300.
In pratica le azioni di donazione effettuate in vita dal de cuius possono essere sottoposte ad azione di riduzione per 400.
EFFETTI DELLA RINUNCIA DI UN LEGITTIMARIO
Una questione pratica particolarmente importante in materia di Successione Legittima sorge in caso di rinuncia all’eredità da parte di un legittimario.
La quota di legittima varia al variare degli eredi che concorrono all’apertura della successione.
Ad esempio il coniuge, in assenza di discendenti del defunto, ha una quota pari ad 1/2 del patrimonio ereditario. Se, invece, concorre con un figlio solo, gli spetta una quota pari ad 1/3. Se concorre con più figli la quota è pari ad 1/4.
La Legge non regola l’ipotesi in cui, essendo chiamati alla successione due figli del defunto, uno dei due rinunzi all’eredità. Al coniuge spetta ancora 1/4, oppure 1/3 del patrimonio?
La Corte di Cassazione ha deciso che per il calcolo della quota di riserva spettante a ciascun legittimario debba farsi riferimento alla situazione esistente al momento di apertura della successione.
Così in caso di mancata venuta alla successione di uno o più legittimari la quota da questi non conseguita non andrà ad accrescersi a quella degli altri. Ne dovrà ricalcolarsi quella di coloro che abbiano accettato. Tale quota andrà a beneficio degli eredi testamentari diversi da quelli legittimari.
Ciò significa che la quota disponibile risulta più ampia e si rendono più difficilmente aggredibili in caso di di eventuali lesioni tanto le istituzioni di erede quanto i legati e le donazioni. Attribuendo maggiore spazio alla libera determinazione del testatore.
SUCCESSIONE LEGITTIMA: QUANTO SPETTA DI EREDITA? LE TABELLE CON LE QUOTE DEGLI EREDI
L’aspetto forse più importante quanto si parla di successione è identificare la quota che spetta ad ogni erede.
Nella successione legittima le quote sono stabilite per legge.
Il primo passo da fare è verificare se vi sono eredi legittimari o meno.
Solo la presenza dei figli esclude totalmente i legittimati dal concorrere all’eredità, mentre nel caso ci sia solo il coniuge anche gli ascendenti o i collaterali (fratelli e sorelle) del de cuius ne hanno diritto.
Gli altri parenti, invece, verranno all’eredità solo in mancanza dei soggetti suddetti. Di seguito una tabella riassuntiva che evidenzia l’assegnazione delle quote ereditarie a seconda delle varie casistiche che si possono presentare.
Coniuge | Figli | Genitori | Ascendenti | Collaterali | Parenti (VI°Grado) | Stato | Assegnazione eredità |
Sì | No | No | No | No | / | / | Intera eredità |
Sì | Sì (uno solo) | / | / | / | / | / | Metà al coniuge, metà al figlio |
Sì | Sì (più di uno) | / | / | / | / | / | 1/3 al coniuge, 2/3 ai figli |
Sì | No | Sì | / | Sì | / | / | 2/3 al coniuge, 1/3 ai genitori e ai collaterali |
Sì | No | No | Sì | No | / | / | 2/3 al coniuge, 1/3 agli ascendenti |
Sì | No | No | No | Sì | / | / | 2/3 al coniuge, 1/3 ai collaterali |
Sì | No | Sì | / | No | / | / | 2/3 al coniuge, 1/3 ai genitori |
No | Sì | / | / | / | / | / | Intera eredità |
No | No | Sì | / | Sì | / | / | Metà ai genitori, metà ai collaterali |
No | No | Sì | / | No | / | / | Intera eredità |
No | No | No | / | Sì | / | / | Intera eredità |
No | No | No | No | No | Sì | / | Intera eredità |
No | No | No | No | No | No | Sì | Intera eredità |
TUTELA DELLA QUOTA DI LEGITTIMA NELLA SUCCESSIONE
La Legge prevede, anche contro la volontà del defunto, che una quota del suo patrimonio deve essere attribuita ai legittimari.
Nella prospettiva del passaggio generazionale dei beni attuato mediante il testamento occorre avere ben presenti gli strumenti di tutela della quota di legittima.
I legittimari possono infatti impugnare in vario modo un testamento che risulti lesivo della quota loro riservata per legge.
Il principio di fondo è la intangibilità della quota di legittima. Intangibilità intesa come intangibilità quantitativa e non qualitativa della stessa.
L’ordinamento attribuisce un determinato valore a favore dei legittimari sul patrimonio del defunto, senza però imporre il contenuto della quota di legittima che il testatore può comporre come meglio desidera.
Le regole sulla divisione fatte dal legislatore dimostrano che il legittimario non ha diritto di ottenere determinati beni al posto di altri. Né ha diritto di ottenere una quota indivisa di ciascun bene caduto in successione.
Un limite tuttavia esiste.
QUOTE DI LEGITTIMA COMPOSTE DA BENI EREDITARI
Le porzioni dei legittimari devono essere composte integralmente di beni ricompresi nell’asse ereditario. E’ consentito comunque un conguaglio in denaro a favore di un legittimario con denaro di altri eredi. Questo solo se l’asse ereditario è composto di beni non comodamente divisibili e se il conguaglio non risulta eccessivo.
Ferma la composizione della quota di legittima con beni ereditari il testatore non è vincolato dal tipo di beni da attribuire ai legittimari. E’ valida la divisione fatta nel testamento che componga la quota di un legittimario esclusivamente mediante denaro ereditario. Il testatore può assegnare i propri beni (immobili, quote di società) agli altri eredi. Questo purché l’asse ereditario contenga abbastanza liquidità per soddisfare il legittimario.
Parimenti il testatore può comporre la quota del legittimario soltanto con un tipo di beni (immobili) lasciando il resto agli altri eredi.
DIVIETO DI PESI E CONDIZIONI SULLA QUOTA DI SUCCESSIONE LEGITTIMA
L’articolo 549 c.c. tutela il legittimario dal rischio che il testatore seppur non privandolo formalmente della quota riservata imponga a suo carico vincoli tali renderne difficoltoso l’acquisto e il godimento o da ridurne il valore.
La norma sanziona con la nullità pesi e condizioni posti a carico della quota di legittima.
Per condizioni si intendono eventi futuri e incerti dal cui verificarsi dipende la produzione (condizione sospensiva) o la cessazione (condizione risolutiva) degli effetti della disposizione testamentaria.
Non è quindi valido ad esempio l’istituzione di erede del legittimario nella quota di legittima a condizione che egli ponga in essere un comportamento, ovvero sia provato della quota se non lo ponga in essere. La nullità colpisce la condizione mentre resta valida l’istituzione fatta nel testamento.
Con il termine pesi si accomunano diverse limitazioni imposte dal testatore. Anzitutto gli oneri che posti a carico della legittima sono privi di effetti.
Si reputa che la nomina di un esecutore testamentario non possa considerarsi peso sulla legittima. Neppure lo è la nomina del curatore speciale ex articolo 356 c.c. relativamente ai beni devoluti ad un erede minore di età o interdetto, costituenti la quota riservata.
AZIONE DI RIDUZIONE NELLA SUCCESSIONE LEGITTIMA
I legittimari lesi pretermessi sono poi tutelati mediante l’azione di riduzione.
Occorre prima di tutto verificare la presenza della lesione della quota di legittima, sommando al netto ereditario il valore delle donazioni fatte in vita dal defunto. Questo si ottiene mediante la Riunione Fittizia che rappresenta un calcolo matematico.
Non occorre restituire materialmente la massa di beni donati dal defunto per calcolare la quota. E’ sufficiente aggiungere il loro valore.
La Legge impone di aver riguardo al valore dei beni al tempo dell’apertura della successione. Quindi alla data della morte del defunto e non al valore al momento della donazione.
Le donazioni in vita e i legati testamentari effettuati a favore di un legittimario si presumono in conto di legittima. Cioè quale anticipo della quota di eredità. Questo salvo dispensa contenuta nella donazione o nel testamento che li pone a carico della quota disponibile.
Al momento dell’apertura della successione il legittimario deve tener conto di quanto ricevuto in donazione o in legato dal defunto. Egli deve imputare alla propria quota di legittima il valore dei beni ricevuti in donazione o in legato. Se quel valore soddisfa la quota di legittima, il legittimario non può agire in riduzione. Se quel valore non raggiunge la quota di legittima, il legittimario può agire per prenderne solo la differenza tra il valore di donazioni p legati ricevuti e il valore della quota lui spettante.
CALCOLO DEL VALORE DEI BENI DONATI IN VITA
Così calcolato il valore del patrimonio del defunto e ricavato il valore della quota di legittima bisogna fare un distinguo. Se i beni appartenenti al defunto al momento della morte non sono sufficienti ad attribuire al legittimario la quota riservata dalla legge, egli deve esercitare l’azione di riduzione.
L’azione di riduzione non mira a rendere nulle le disposizioni testamentarie che violano la quota di legittima. Essa contribuisce all’inefficacia relativa alle disposizioni testamentarie delle donazioni per il valore indispensabile a integrare la quota di legittima del legittimario leso o pretermesso.
Il legittimario deve accettare l’eredità con beneficio di inventario, rispettando i tempi stretti previsti dall’articolo 485 c.c. che prevedono in termine di tre mesi dalla data di notizia di avvenuta eredità. Spirato questo termine il chiamato è considerato erede puro e semplice.
Questa regola non si applica al legittimario che sia del tutto pretermesso nel testamento del defunto. Questo perché manca una delazione ereditaria in suo favore che sorge solo a seguito del vittorioso espletamento dell’azione di riduzione.
AZIONE DI RESTITUZIONE
Può accadere che prima della morte del donante il donatario abbia alienato a sua volta la proprietà del bene a favore di un terzo. In questo caso il beneficiario può effettuare un’ulteriore azione reale di restituzione da intentare contro ogni terzo successivo acquirente del bene donato.
Questa forma di tutela erga omnes comporta la nota difficoltà di commercializzare un immobile derivante da donazione.
Condizione per l’esercizio dell’azione di restituzione è l’aver esercitato azione di riduzione contro il donatario prima che siano trascorsi 20 anni dalla trascrizione dell’atto di donazione posto in essere tra il de cuius e il donatario.
L’esercizio di tale azione si pone come consecuzione di un iter che ha inizio con l’esercizio dell’azione di riduzione ed il mancato adeguamento della sentenza da parte del donatario.
Esercitata la riduzione contro quest’ultimo l’attore dovrà pretendere la restituzione del bene dal convenuto. Se il bene non si trovasse più presso di lui sarà onere dell’attore escuterne il patrimonio per un valore pari a quello del bene alienato.
Questa disciplina è inderogabile poiché ha lo scopo di bilanciare l’interesse dei legittimari lesi dalle donazioni con la tutela del diritto di proprietà acquistato dal donatario e dai terzi da lui aventi causa. Questi ultimi possono liberarsi dall’obbligazione restitutoria anche pagando il valore del bene in denaro.
Nemmeno il decorso del ventennio può essere fonte di garanzia per il terzo acquirente poiché è consentito al coniuge ed ai parenti in linea retta del donante di notificare e trascrivere contro il donatario ed i suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione che ha effetto di sospendere il decorso del ventennio. Rendendo così aggredibile il bene senza termine.
SUCCESSIONE LEGITTIMA: CONSULENZA
Ho cercato di riassumere in questo articolo i principali aspetti che possono riguardare una Successione Legittima.
Naturalmente non mi è stato possibile approfondire ogni aspetto con cura. Per questo motivo se hai bisogno di aiuto per tutelare al massimo il tuo patrimonio, contattami!
Metterò la mia esperienza al tuo servizio per consigliarti al meglio la migliore soluzione per tutelare il tuo patrimonio in caso di successione.