Superbonus 110%: anche per i residenti all’estero

Il D.L. n. 34/2020 ha previsto che tutti i contribuenti , residenti o non residenti nel territorio dello Stato possono usufruire del SuperbonusA chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-04433 del 28 luglio 2020.

La detrazione del 110% è fruibile per gli interventi di riqualificazione energeticariduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Le spese devono essere sostenute nel periodo che va dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La detrazione può essere fruita ordinariamente in dichiarazione dei redditi in 5 rate annuali di pari importo.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, questa agevolazione può essere fruita indistintamente da soggetti residenti e non residenti nel territorio dello Stato. Per quest’ultimi, è sempre possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per evitare situazioni di “incapienza“.

Superbonus 110%: soggetti beneficiari

Il comma 9, lettera b, dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020 individua i soggetti che possono beneficiare dell’agevolazione:

  • Condomini;
  • Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
  • Dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonchè dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica;
  • Dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Superbonus 110%: spetta all’Italiano residente all’estero che detiene un immobile in Italia?

Il comma 9, lettera b, dell’articolo 119 del Decreto Legge numero 34 del 2020 individua tra i destinatari del cosiddetto super bonus le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni.

In assenza di particolari indicazioni la predetta misura riguarda tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengano le spese per l’esecuzioni degli interventi agevolati.

Sconto in fattura o cessione del credito

Ai sensi dell’art. 121 del D.L. 34/2020, il contribuente può optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, di un contributo sotto forma di sconto in fattura o in alternativa della cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti ( inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari).

Pertanto, se la persona fisica non residente, è proprietaria di un immobile in Italia, ma non ha “imposta dovuta” in Italia su cui far valere la detrazione del 110%, potrà comunque optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

Superbonus 110%: per residente all’estero con contratto di comodato o di locazione in Italia

Per rispondere a questa domanda è necessario riprendere le linee guida dell’Agenzia delle Entrate, in cui si legge che il superbonus:

Superbonus non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili i quali, inoltre, non possono esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. Si tratta, ad esempio, delle persone fisiche non fiscalmente residenti in Italia che detengono l’immobile oggetto degli interventi in base ad un contratto di locazione o di comodato.

Come si evince dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate, il superbonus spetta solo nel caso in cui il soggetto fiscalmente non residente in Italia sia proprietario di un immobile in Italia. Questo in quanto la circolare afferma che l’agevolazione spetti solo ai soggetti che possiedono redditi imponibili in Italia.

Pertanto se il soggetto è proprietario di un immobile, che produce appunto reddito da fabbricati (sulla base della rendita catastale) è quindi ammesso all’agevolazione.

Al contrario non spetta l’agevolazione al soggetto non fiscalmente residente in italia che detiene l’immobile oggetto degli interventi in base ad un contratto di locazione o di comodato.

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