Superbonus 110% per edificio unifamiliare

Il D.L. n. 34/2020, nell’ambito delle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha introdotto nuove disposizioni in merito alla detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Rientrano nel c.d. Superbonus gli interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Il caso più lineare previsto dalla normativa è la detrazione relativa ad interventi effettuati su edifici in condominio.

Oltre a questo caso, la normativa ha previsto l’agevolazione fiscale superbonus 110% per edificio unifamiliare.

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020 ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione del superbonus, specificando che cosa si debba intendere per edificio unifamiliare.

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Superbonus 110% per edificio unifamiliare

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 327 del 9 settembre 2020, spiega che per edificio unifamiliare si intende:

un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare.

Dalla definizione fornita dall’Agenzia delle entrate, sono gli elementi su cui porre attenzione, ovvero:

  • “Funzionalmente indipendente”;
  • “Accesso autonomo all’esterno”;
  • “Singolo nucleo familiare”

Funzionalmente indipendente

Una unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva.

Accesso autonomo all’esterno

Per quanto riguarda l’«accesso autonomo dall’esterno», presuppone, ad esempio, che «l’unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva».

Singolo nucleo familiare

L’edificio deve risultare composto da una sola unità immobiliare residenziale. Deve essere posseduto da un unico proprietario o in comproprietà, con eventuali pertinenze. Altro requisito, l’unità deve essere unica e che non si tratti invece di edificio composto da due o più unità immobiliari distintamente accatastate. Quest’ultima fattispecie è soggetta a differenti limitazioni.

Superbonus 110% per edificio unifamiliare: in comproprietà

Nel caso in cui l’edificio unifamiliare sia posseduto da due comproprietari, l’importo massimo di detrazione spettante si riferisce ai singoli interventi agevolabili. Inoltre l’intervento deve intendersi riferito all’edificio unifamiliare e, pertanto, andrà suddiviso tra i due comproprietari dell’immobile che partecipano alla spesa. La ripartizione della detrazione deve avvenire sulla base di quanto ciascuno abbia effettivamente sostenuto e documentato. 

Qui di seguito un esempio per facilitare la comprensione del concetto:

Poniamo il caso di due contribuenti comproprietari di un edificio unifamiliare sostengano spese per interventi di isolamento termico delle superfici opache ( limite di spesa di 50.000 euro) e di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale (tetto massimo pari a euro 30.000) i due soggetti potranno beneficiare della detrazione al 110 per cento, calcolata su un importo di 80.000 euro, da ripartire in base alla spesa effettivamente sostenuta da ciascuno.

Sconto in fattura o cessione del credito

Ai sensi dell’art. 121 del D.L. 34/2020, il contribuente può optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, di un contributo sotto forma di sconto in fattura o in alternativa della cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti ( inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari).

Pertanto, se la persona fisica non residente, è proprietaria di un immobile in Italia, ma non ha “imposta dovuta” in Italia su cui far valere la detrazione del 110%, potrà comunque optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

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